CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1970, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1981, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1967, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1978 avverso la sentenza emessa il 9 giugno 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita all'udienza del 30 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2018 la Corte di appello di Potenza aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di rapina e, dichiarati estinti per prescrizione gli altri reati contestati, aveva rideterminando la pena. 2. La Corte di cassazione con sentenza del 30 maggio 2019 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, avendo ritenuto fondata l'eccezione relativa alla necessità dell'audizione del consulente tecnico, nominato dal Pubblico ministero, in ordine alle operazioni - entrambe in ipotesi ripetibili - di estrazione dell'impronta genetica degli imputati e di confronto con i profili genetici, estratti sui reperti rinvenuti nel casolare, in cui sono avvenuti l'irruzione e il conflitto a fuoco con la Polizia giudiziaria. La Corte di cassazione ha rilevato che, invece, risultava in atti incontestato il carattere irripetibile delle operazioni di estrazione del DNA dai campioni sequestrati. 3. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte d'appello di Salerno, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'anzidetta sentenza rescindente, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro il primo aprile 2015, ha ridotto la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 di reclusione ed euro 1.700,00 di multa ciascuno e per [OSCURATO:PERSONA] in anni 7 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa, confermando nel resto. 4. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati sopra indicati. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — con due ricorsi distinti ma con motivi sovrapponibili - ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione degli artt. 191, 360 e 512 cod. proc. pen. e vizi della motivazione quanto al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della prova genetica. Gli oggetti, sottoposti a comparazione dal consulente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dai quali quest'ultima ha estrapolato il profilo genetico, non sono stati sottoposti a sequestro e l'accertamento di estrazione del D.N.A. non sarebbe avvenuto in maniera rituale, ossia nell'osservanza del combinato disposto degli artt. 117 disp. attuaz. cod. proc. pen. e 360 cod. proc. pen.; 5.2 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti. Dall'esame della consulente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha specificato che una traccia genetica può rimanere su un oggetto anche per 10 anni, sarebbe emerso che non è possibile stabilire quando la traccia genetica fosse stata lasciata dall'imputato. Tenuto altresì conto del fatto che i ricorrenti sono parenti stretti del proprietario del casolare e assidui frequentatori del posto, verrebbe meno il collegamento degli imputati con la rapina e non si comprenderebbe la ragione per cui non potessero essere ritenuti favoreggiatori. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 vizio di motivazione e violazione di legge per essere la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina stata affermata in violazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio, sulla base di un quadro probatorio indiziario passibile di giustificazione e ricostruzione alternativa. In assenza di una prova certa e diretta, la Corte di appello avrebbe applicato un criterio di inferenza non corretto, basato su congetture e non su massime di esperienza. Difatti, la prova genetica, che per la Corte territoriale costituisce elemento indiziante decisivo a carico indistintamente di tutti gli imputati e, quindi, del ricorrente, sarebbe un dato neutro, atteso che il casolare di Castrovillari, ove è stata rinvenuta la traccia, è di proprietà della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ed egli vive in quella casa. La Corte di appello avrebbe trascurato che il ricorrente è figlio di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA], coimputati già assolti in primo grado, così che il ricorrente doveva considerarsi soggetto dimorante nel casolare come la madre e il fratello. Inoltre, il Collegio di secondo grado, nell'affermare che "anche a voler ritenere che non vi sia prova diretta che l'imputato abbia partecipato personalmente all'assalto, il quadro analizzato in primo grado deve essere condiviso nel senso di dover affermare il concorso anche morale e di escludere ogni derubricazione in favoreggiamento", avrebbe reso evidente che difettava la prova certa della partecipazione del ricorrente alla rapina; 6.2 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha negato le menzionate circostanze facendo riferimento alla personalità dell'imputato e alla capacità criminale del medesimo, che, però, sarebbero elementi deboli e indimostrati nel caso in esame, considerata l'assenza di una prova diretta della partecipazione del ricorrente al fatto. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente. La Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni spese dal giudice di primo grado, senza fornire adeguata risposta alle deduzioni difensive, illustrate anche nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dato risposta ai rilievi formulati in relazione al colloquio captato il 4 novembre 2006 presso la casa circondariale di Cosenza, che, secondo quanto rimarcato nella citata memoria, avrebbe fatto emergere le legittime, comprensibili preoccupazioni espresse da una persona cautelata in carcere e proiettata a ricostruire quanto avvenuto quel 2 ottobre 2006, così da spiegare la propria estraneità dai fatti in questione. La frase "stiamo lavorando per procurare tutte le prove che tu quel giorno lavoravi" potrebbe essere rappresentativa delle logiche preoccupazioni espresse sia da chi aveva partecipato attivamente • alla rapina sia da chi aveva svolto più semplicemente il ruolo di favoreggiatore. Non sarebbe corretto sostenere - come affermato dalla Corte di appello - che non sarebbe stata offerta una lettura diversa di questa specifica fonte di prova, avendo, di contro, la stessa anzidetta Corte completamente omesso di motivare sul perché sarebbe da escludere qualsiasi lettura alternativa e in linea con il ruolo di favoreggiatore; 7.2 vizi della motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistenti prove sulla presenza dell'imputato nel casolare di Castrovillari sulla base di un argomentare meramente apparente nonché insufficiente e illogico. Secondo il ricorrente, l'avere ritrovato nei pressi del casolare oggetti contaminati dal suo DNA non potrebbe significare che quegli oggetti fossero stati lì abbandonati necessariamente nei momenti precedenti l'irruzione delle Forze dell'ordine. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che anche il favoreggiatore avrebbe potuto lasciare le tracce biologiche sul bicchiere e sull'indumento, come confermato dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 8.1 violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al delitto di rapina; vizi della motivazione con riguardo all'asserita condotta concorsuale e alla corretta lettura degli esiti degli accertamenti scientifici e dell'affidabilità delle indagini genetiche, effettuate senza il rispetto dei protocolli internazionali e dei canoni valutativi dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizi della motivazione in riferimento alla prescrizione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. del superamento del limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine al concorso dell'imputato del delitto di rapina. La Corte di appello avrebbe usato suggestivi argomenti logici per colmare vuoti investigativi e vistosi deficit investigativi, quale, ad es., quello sugli spostamenti dell'imputato nella giornata del 2 ottobre 2006. La Corte territoriale non avrebbe indicato gli elementi da cui ricavare la consapevolezza in capo all'imputato dell'illecito utilizzo dell'autocarro di sua proprietà da parte di altri e avrebbe ricostruito gli spostamenti del furgone cassonato al fine di renderli funzionali al trasporto delle armi e del denaro, in assenza di riscontro proveniente dalle indagini tecniche, che non hanno rilevato su questi la presenza di particelle appartenenti alla classe dei residui dello sparo. Inoltre: l'avere l'imputato accompagnato Greco al ritiro delle autovetture si spiegherebbe con il fatto che quest'ultimo non avrebbe potuto condurre entrambe le auto; il rinvenimento dei beni sui quali è stato estrapolato il DNA del ricorrente a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe condurre alla presenza dell'imputato presso il casolare del Bevilacqua; i beni, rinvenuti all'interno della [OSCURATO:PERSONA], sono stati repertati il 7 ottobre 2006 e, quindi, gli oggetti e il capello sono stati lasciati a bordo del veicolo per quattro giorni. Tale procedura di raccolta e repertazione dei beni sarebbe stata svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia anche di conservazione, così che il dato genetico non potrebbe dirsi dotato dei caratteri della gravità e della precisione. In assenza di qualsivoglia riscontro processuale sarebbe arbitrario traslare nel casolare di Castrovillari la presenza dell'imputato senza aver effettuato alcuna investigazione sulla sua presenza o meno nei locali aziendali e senza aver affrontato la ricerca attraverso le celle telefoniche dei suoi spostamenti; 8.2 violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come favoreggiamento. La Corte d'appello, nell'affermare che il ricorrente aveva sin dall'inizio della programmazione partecipato all'organizzazione della rapina e aveva contribuito alla realizzazione dell'evento, avrebbe ignorato i rapporti di partecipazione dello stesso nella gestione - unitamente a Greco e [OSCURATO:PERSONA] - della società [OSCURATO:SOCIETA]. La menzionata Corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di escludere la condotta di favoreggiamento a fronte del comportamento dell'imputato (noleggio autovetture), intervenuto sicuramente in una fase successiva alla consumazione della rapina; 8.3 violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello avrebbe svolto un ragionamento privo di specificità, avendo inglobato la posizione di tutti gli altri imputati, e sarebbe caduta in contraddizione laddove, nel rigettare la richiesta di applicazione della misura di sicurezza nei confronti del ricorrente, avrebbe ritenuto quest'ultimo soggetto non pericoloso. 9. Il 28 marzo 2023 è pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è evidenziato che il ricorso del predetto imputato contiene un refuso (laddove è riportato il nome di [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi [OSCURATO:PERSONA]) e si è ribadito che il ricorrente vive con la famiglia nel luogo ove sono state rinvenute le tracce del suo DNA.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dalle questioni relative all'inutilizzabilità della prova genetica, proposte da alcuni ricorrenti, giova premettere che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni, prodotte dalla precedente sentenza di annullamento, comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263865 — 01). 3. Nel caso in esame, nella sentenza rescindente la Seconda sezione ha affermato che risultava incontestato il carattere irripetibile delle operazioni di estrazione del DNA dai campioni sequestrati ed era fondata, invece, la doglianza sulla necessità di rinnovare il dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per l'escussione della consulente tecnica sulle operazioni «- entrambe in ipotesi ripetibili - di estrazione dei campioni degli imputati e di confronto con quelli estratti sui reperti rinvenuti nel casolare, in cui erano avvenuti l'irruzione e il conflitto a fuoco con la Polizia giudiziaria». In ragione dell'accoglimento della eccezione relativa alla necessaria escussione del consulente del Pubblico ministero, risultavano «assorbite le questioni in ordine all'acquisizione dei reperti avanzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità di confronto tra i genotipi acquisiti (e rilevati trattandosi di approfondimenti da svolgersi in tale sede)». 4. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha riportato le dichiarazioni rese dalla consulente tecnica, nel corso del dibattimento, sulle operazioni compiute e rispetto a tali dichiarazioni il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato — invero genericamente — la violazione dei protocolli sulla conservazione dei reperti ma neppure sul piano delle deduzioni ha offerto elementi specifici atti a far ritenere che il dato genetico non fosse più genuino al momento del rinvenimento, non potendo a tal fine apprezzarsi il mero riferimento ai 4 giorni trascorsi dal sequestro. Per di più, la Corte territoriale ha rilevato che gli oggetti, attribuiti a Cofone, erano stati rinvenuti nell'auto, oggetto di noleggio da parte dell'imputato e trovata nel casolare, e repertati nell'immediatezza.Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale ha precisato che il mozzicone di sigaretta, da cui è stato estratto il DNA di [OSCURATO:PERSONA], è stato repertato immediatamente dopo che il predetto ricorrente l'aveva lasciato nel portacenere nei locali della Questura, dove era stato autorizzato a fumare. La sigaretta era stata consumata alla costante presenza del personale operante e il mozzicone, lasciato nel posacenere preventivamente sterilizzato, era stato repertato prima che potesse essere contaminato da altri contatti biolooici. Siffatte argomentazioni, in quanto scevre da vizi, sfuggono al sindacato, di questa Corte. 5. Manifestamente infondate sono poi le censure, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'inutilizzabilità della prova genetica, in ragione della mancata convalida del sequestro degli oggetti, da cui sono stati estrapolati i loro profili genetici. Al riguardo la Corte territoriale - con motivazione corretta e logica - ha rimarcato che la mancata convalida determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate ma da essa non discende l'inutilizzabilità a fini di prova degli esiti del sequestro stesso. Tale conclusione è in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 14854 del 27/2/2003, Ghezzi, Rv. 224391 01; Sez. 6, n. 4328 del 2/03/1999, Abate, Rv. 213659 - 01), secondo cui la mancata convalida del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria ex art. 355 cod. proc. pen., non incide sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida - i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli artt. 324 e ss. cod. proc. pen. - ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l'utilizzazione processuale del bene, sottoposto alla misura cautelare. 6. Ogni altra censura di inutilizzabilità risulta genericamente sollevata e, ad ogni modo, preclusa, in quanto non attinta dalla sentenza rescindente della Seconda Sezione di questa Corte. 7. Passando ai motivi dei ricorsi relativi all'affermazione della responsabilità degli imputati per il delitto di rapina, deve premettersi che questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01; Sez. U, n. 6682 del 4/2/992, Musunneci, Rv. 191231 - 01) ha chiarito che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si inteara con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». In altri termini, l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.). 8. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nella sentenza impugnata non si ravvisano vizi della motivazione o violazione dei canoni dettati, in tema di valutazione della prova indiziaria, dall'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte territoriale, dopo avere - con apprezzabile sintesi rispetto alla più ampia esposizione della sentenza di primo grado - ricostruito la vicenda e ripercorso gli esiti delle indagini, ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, formulati da ognuno degli appellanti, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di rapina. La Corte d'appello ha posto a base dell'affermazione della responsabilità le tracce genetiche rinvenute nel casolare dove i rapinatori si sono recati dopo la rapina per dividersi il bottino e dove sono state trovate le armi, utilizzate nella rapina, come accertato con perizia balistica, non posta in discussione dalle difese. La menzionata Corte ha poi disatteso il rilievo di alcuni ricorrenti secondo cui la traccia genetica, rinvenuta nel casolare, poteva essere stata lasciata prima della rapina, avendo essi frequentato per varie ragioni il casolare stesso. Ciò in quanto la traccia era stata rivenuta sui bicchieri utilizzati poco dopo la rapina e con tale rilievo nessuno dei ricorrenti si è confrontato specificamente, limitandosi a ribadire quanto già esposto nei motivi di gravame e sconfessato con motivazione esente da vizi dal Collegio di appello. Oltre al dato delle tracce genetiche, la Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado, ha valorizzato la circostanza che i ricorrenti si erano dati alla fuga, allorquando vi è stata l'irruzione delle Forze dell'ordine.In presenza di siffatti elementi, a cui - pur a volere trascurare gli ulteriori dati riconducibili ad alcuni dei ricorrenti (quali il noleggio delle autovetture "pulite", usate dopo la rapina, o l'utilizzo di un furgone della propria società o la frase intercettata durante un colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA]) - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici può attribuirsi rilevante valenza qualitativa, individuale e nel complesso, deve pervenirsi alla conclusione che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e ossequiosa dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., così da resistere a tutti i rilievi censori, formulati dai ricorrenti, e supportare la conferma della condanna degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio. Di contro, rispetto al doppio conforme accertamento di merito, che ha sorretto l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, questi ultimi non hanno individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a sottoporre all'attenzione di questa Suprema Corte elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio, attraverso una metodologia impostata sullo svilimento dei dati acquisiti, che non soddisfa di certo gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione. Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, delle emergenze probatorie. 9. Manifestamente infondata è la censura, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla negata qualificazione dei fatti come favoreggiamento. La Corte territoriale ha affermato che proprio le modalità del fatto, caratterizzato dall'attenta programmazione, portavano a ritenere che i ricorrenti avessero programmato e previsto dall'inizio tutte le fasi del reato, anche quella dell'occultamento, distruzione degli indumenti e delle armi. La menzionata Corte ha puntualizzato che «coloro i quali erano presenti al casolare per la fase finale avevano certamente partecipato a tale programmazione e spartizione di compiti ab initio, non essendo ragionevole ipotizzare - come opinato dalla difesa - che soggetti così professionali e avveduti nel crimine (si pensi all'utilizzo di armi da guerra) affidassero un compito così delicato a terzi, non coinvolti dall'inizio nel piano, esponendosi al pericolo di essere scoperti in una fase così delicata come quella successiva a un delitto grave in cui notoriamente si attivano le forze dell'ordine».La Corte di appello ha ritenuto, dunque, che, ove pure si ipotizzasse che i ricorrenti, che avevano chiesto la derubricazione dei fatti nel delitto di favoreggiamento, avessero partecipato alla fase finale, non sarebbe tuttavia revocabile in dubbio che essi avevano anche programmato tutte le operazioni del delitto, così rafforzando il proposito criminoso degli autori materiali della rapina. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, non essendo viziate da manifesta illogicità ed essendo in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. 1, n. 17541 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281219 - 01; Sez. 1, n. 9612 del 21/12/1987, Scatizzi, Rv. 179311 -01; Sez. 2, n. 2732 del 20/11/1984, Rossi, Rv. 168440 - 01; n. 5310 del 10/3/1983, Natalini, Rv. 159377 - 01), secondo cui, in tema di concorso di persone, l'accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l'autore materiale e colui che promette assistenza e aiuto "post delictum" integra il concorso morale qualora si manifesti con forme agevolatrici della condotta illecita idonee a determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso altrui, con conseguente esclusione della configurabilità della responsabilità per favoreggiamento. Si è già precisato che rientra nell'attività costitutiva del concorso nel reato, non solo quella che si concretizza nella partecipazione all'esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella morale, che, esplicandosi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell'autore (o negli autori) materiale di esso, ne costituisca, sotto il profilo oggettivo, adeguata concausa efficiente. In tal senso un accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l'autore materiale e colui che promette un'attività di assistenza e aiuto post delictum, consapevolmente determinatrice, istigatrice o rafforzatrice della volontà criminosa altrui, realizza un'ipotesi di concorso morale nel delitto. 10. Nessun appunto può muoversi alla sentenza impugnata neanche con riguardo al trattamento sanzionatorio. Nel negare le attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto e della professionalità dimostrata dai ricorrenti, il Collegio di secondo grado si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01).Ne discende che le censure, sollevate al riguardo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono prive di specificità. 11. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa de