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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2022

ECLI:EU:C:2022:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0690

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑690/20 P

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:SOCIETA] (AMC)

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità sollevata in relazione all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Asserita assenza di un ricorso effettivo avverso lo svolgimento dell’accertamento – Ricorso di annullamento»

1. Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «AMC» e, congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA], le «ricorrenti») chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto parzialmente il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 4 ).

Fatti

2. I fatti della controversia, che figurano ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere sintetizzati come segue.

3. [OSCURATO:PERSONA] è la società controllante del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che esercita le sue attività in particolare in Francia, principalmente nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare.

La sua controllata, la AMC, è un centro acquisti che negozia le condizioni di acquisto presso i fornitori per i marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Francia.

4. Dopo aver ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese o associazioni di imprese, in particolare la Intermarché, società anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione controversa.

5. Il dispositivo di tale decisione così recita: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo.

Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la ICDC (...), e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] e l’AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la Intermarché, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia.

Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…) [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio.

Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o di ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento.

Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti.

Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma.

Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo.

Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]».

6. Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito i juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris (giudici competenti per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso i tribunali di primo grado di Créteil e di Parigi, Francia), al fine di chiedere loro l’autorizzazione ad effettuare operazioni di visita e di sequestro nei locali delle ricorrenti.

Con ordinanze del 17 febbraio 2017, tali giudici hanno autorizzato le visite e i sequestri richiesti in via preventiva (in prosieguo: le «ordinanze del 17 febbraio 2017»).

Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso di «poteri coercitivi» ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tali ordinanze non sono state notificate alle ricorrenti.

7. L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso la sede parigina del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nonché nei locali dell’ACM e hanno notificato la decisione [controversa] alle ricorrenti.

8. Nell’ambito dell’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una visita degli uffici, una raccolta di materiale, in particolare informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto del materiale raccolto.

9. Ciascuna delle ricorrenti ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera datata 24 febbraio 2017, nella quale ha espresso riserve riguardo alla decisione [controversa] e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno proposto, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

Il Consiglio dell’Unione europea è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

11. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, tre motivi.

Il primo era fondato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il secondo verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il terzo sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio.

Nell’ambito di quest’ultimo motivo, le ricorrenti hanno fatto valere un’ingerenza sproporzionata nella loro sfera di attività privata, tenuto conto, inter alia, delle società e dei locali interessati dalla decisione controversa.

12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, avendo ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in possesso di indizi sufficientemente gravi da legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa ( 5 ).

Esso ha respinto il ricorso per la restante parte ( 6 ).

Impugnazione e conclusioni delle parti

13. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo è relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per servire da indizi che giustificavano la decisione controversa.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione limitasse nel tempo l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo è relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento.

Il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti.

14. Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado e, pertanto, di annullare la decisione controversa e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative alla presente impugnazione, nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

15. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

16. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella parte in cui le ricorrenti addebitano ivi al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti e di condannare le ricorrenti alle spese dell’impugnazione.

Sul terzo motivo di impugnazione

17. In ottemperanza alla richiesta della Corte, incentrerò la mia analisi sul terzo motivo di impugnazione.

18. Con il loro terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento, le ricorrenti contestano segnatamente i punti da 144 a 147 della sentenza impugnata.

19. Riassumerò anzitutto il ragionamento del Tribunale oggetto delle contestazioni mosse dalle ricorrenti ed analizzerò poi in via successiva le quattro censure in cui è suddiviso il motivo oggetto di analisi.

Sentenza impugnata

20. Al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, anzitutto, che dalla decisione impugnata risultava che né le società né i locali sottoposti ad accertamento erano nominativamente designati, poiché, da un lato, l’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa conteneva l’indicazione che l’«accertamento [poteva] aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa», seguita dai termini «e in particolare», a loro volta seguiti da due indirizzi, e, dall’altro, l’articolo 1, primo comma, nonché l’articolo 3, primo comma, di tale decisione menzionavano il fatto che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate» erano oggetto della decisione di accertamento.

21. Esso ha poi constatato, al punto 135 della sentenza impugnata, che la portata assai ampia dell’accertamento a cui portavano siffatti riferimenti non era stata considerata dalla giurisprudenza come costitutiva, in quanto tale, di un’ingerenza eccessiva nella sfera di attività privata delle imprese.

22. Dopo aver ricordato, ai punti da 137 a 141 della sentenza impugnata, la giurisprudenza che assoggetta l’esercizio degli ampi poteri d’indagine riconosciuti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 1/2003 a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese interessate, il Tribunale ha risposto come segue alla censura, sollevata dalle ricorrenti, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] doveva, nella fattispecie, a titolo di garanzie dirette a proteggerle da ingerenze sproporzionate, specificare più precisamente le società e i locali oggetto dell’accertamento.

23. In primo luogo, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che le informazioni contenute nella decisione controversa consentivano, considerate congiuntamente, di determinare le società e i locali interessati dall’accertamento.

Esso ha precisato, al riguardo, che «grazie alla specificazione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento e, in particolare, dei mercati dei prodotti e dei servizi interessati, nonché alla precisazione secondo la quale sono interessati la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate nonché i loro locali, si può facilmente dedurre dalla decisione impugnata che sono interessate dall’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate attive nei settori oggetto della presunta infrazione – vale a dire i mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo (prodotti alimentari, prodotti per l’igiene e prodotti per la pulizia), quelli della vendita ai consumatori di tali beni e quello della vendita di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nel settore dei beni di largo consumo – e che l’accertamento potrà essere effettuato in tutti i loro locali».

In tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che «[s]pecificazioni più precise sull’ambito dell’accertamento non [fossero] pertanto indispensabili per la tutela dei diritti delle ricorrenti».

24. In secondo luogo, al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le censure delle ricorrenti secondo le quali l’ambito dell’accertamento era, a causa della mancata specificazione delle società e dei locali interessati, troppo ampio.

A tal riguardo, esso ha parimenti rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in considerazione, nella decisione controversa, «[il soggetto] di base del diritto della concorrenza costituito dall’impresa, comprendente il più delle volte una società controllante nonché la sua controllata o le sue controllate, alla quale possono essere imputate le infrazioni e, in particolare, le presunte infrazioni nel caso di specie, giustificando pertanto il fatto che siano menzionate nella decisione impugnata tanto la società controllante [OSCURATO:PERSONA] quanto le sue controllate».

25. In terzo luogo, al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «la mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali interessati contribuisce al corretto svolgimento degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le attribuisce il margine di manovra necessario per la raccolta del massimo di prove possibili e consente di preservare un effetto sorpresa indispensabile per prevenire il rischio di distruzione o di occultamento di tali prove».

26. Infine, al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che le ordinanze del 17 febbraio 2017, menzionate al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, che avevano autorizzato le visite e i sequestri di cui trattasi a titolo preventivo in caso di opposizione all’accertamento, avevano specificato espressamente e tassativamente i locali nei quali tali visite e tali sequestri potevano essere effettuati.

Secondo il Tribunale, era pertanto riconosciuta una garanzia supplementare, consistente nella designazione dei locali visitati, qualora l’ingerenza determinata dall’accertamento fosse risultata più consistente, nella fattispecie in quanto effettuata nonostante l’opposizione delle società sottoposte ad accertamento facendo ricorso alla forza pubblica in base all’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003.

Poiché le ricorrenti non si sono opposte all’accertamento, tale garanzia supplementare non aveva ragion d’essere nella specie.

Analisi

27. Le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere violato l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’esigenza di tutela contro interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona.

Esse sostengono, in sostanza, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto non dichiarando che la decisione controversa, la quale non identificava in modo individuale né le persone giuridiche interessate dall’accertamento né i locali in cui quest’ultimo era autorizzato, era manifestamente illegittima in quanto violava il diritto all’inviolabilità del domicilio.

28. Come indicato in precedenza, le ricorrenti sollevano quattro censure a sostegno del loro terzo motivo.

29. Con la loro prima censura, esse fanno valere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, segnatamente al punto 144 della sentenza impugnata, la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento non può ovviare alla mancanza di limitazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’identificazione delle persone e dei locali che possono essere sottoposti ad accertamento.

Fondandosi su una sentenza della corte costituzionale tedesca ( 7 ), esse aggiungono che non è accettabile che i titolari del diritto al rispetto del domicilio – nella specie, ciascuna persona giuridica che compone il gruppo [OSCURATO:PERSONA] – debbano desumere dalla definizione dell’oggetto dell’indagine, e dunque all’arrivo degli ispettori, che essi fanno parte dei soggetti da sottoporre ad accertamento.

30. A tal riguardo, rilevo, in via preliminare, che, come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, il Tribunale non ha ritenuto che la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento avesse ovviato ad una presunta mancanza di limitazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA].

31. Per contro, da un lato, il Tribunale ha ritenuto che il rispetto del diritto all’inviolabilità del domicilio non richieda che le società e i locali sottoposti ad accertamento siano designati nominativamente nella decisione di accertamento.

A tal riguardo, esso ha ricordato che riferimenti simili a quelli contenuti nella decisione controversa figuravano nelle decisioni di cui ad altre cause trattate dal Tribunale ( 8 ) e che la portata assai ampia dell’accertamento a cui portano siffatti riferimenti non è stata considerata dalla giurisprudenza come costitutiva, in quanto tale, di un’ingerenza eccessiva nella sfera di attività privata delle imprese.

32. Dall’altro, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, le specificazioni sull’ambito dell’accertamento contenute nella decisione controversa fossero sufficienti per consentire di determinare le società e i locali interessati dall’accertamento e che specificazioni più precise non fossero indispensabili per la tutela dei diritti delle ricorrenti.

Per giungere a tale conclusione, esso ha preso in considerazione non solo l’indicazione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento figurante nella decisione controversa e, in particolare, la specificazione dei mercati dei prodotti e dei servizi interessati, ma anche la precisazione, contenuta in tale decisione, secondo la quale «sono interessati la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate nonché i loro locali».

Esso ha peraltro indicato che tutte queste indicazioni consentivano di dedurre facilmente dalla decisione controversa che solo la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate attive nei mercati di cui trattasi erano interessate dall’accertamento.

33. Orbene, l’approccio seguito dal Tribunale descritto supra non è contrario, a mio avviso, alla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») in materia di visite domiciliari nei locali commerciali delle società, ai fini segnatamente di controlli intesi alla repressione di infrazioni al diritto della concorrenza, né autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare misure lesive del diritto all’inviolabilità del domicilio enunciato all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») che rivestano un carattere sproporzionato o arbitrario.

34. A tal riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che, come precisato dalla Corte nella sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), pur se dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che la protezione prevista all’articolo 8 della CEDU può estendersi a taluni locali commerciali, tuttavia tale Corte ha dichiarato che l’ingerenza pubblica potrebbe più facilmente estendersi a locali o attività aziendali o commerciali piuttosto che ad altri casi.

35. Occorre poi sottolineare che i poteri di verifica di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 si limitano a che gli agenti di quest’ultima siano autorizzati, fra l’altro, ad accedere ai locali da loro scelti, a farsi presentare i documenti richiesti e a farne copia e a farsi mostrare il contenuto dei mobili che essi indicano ( 10 ).

Più precisamente, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento precisa che gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono, inter alia, del potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese.

Orbene, la Corte ha avuto l’occasione di precisare che un siffatto potere riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale a dire nei locali commerciali delle imprese, e che tanto dallo scopo del regolamento n. 1/2003 quanto dall’elenco, nell’articolo 20 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia ( 11 ).

36. Occorre infine ricordare, da un lato, che l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] è accompagnato da sufficienti garanzie che offrono una tutela da violazioni arbitrarie dei pubblici poteri ( 12 ) – fra cui, come precisato dalla Corte, l’obbligo di motivazione specifico della decisione di accertamento riveste un ruolo essenziale ( 13 ) – e, dall’altro, che gli accertamenti svolti, come nella specie, sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, non comportano l’esercizio di poteri coercitivi, i quali possono essere esercitati solo dalle autorità nazionali in caso di ricorso alla procedura prevista all’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, di tale regolamento.

37. In tali circostanze, al Tribunale non può essere contestato, a mio avviso, di avere concluso che, allorché le imprese e i locali sottoposti ad accertamento non siano designati nominativamente nella decisione di accertamento, ma la motivazione di tale decisione consenta facilmente e, pertanto, senza un eccessivo sforzo interpretativo, di desumere quali siano le persone giuridiche e i loro locali interessati specificamente dalle verifiche, non ricorre una violazione del principio di proporzionalità il cui rispetto si impone in sede di adozione di misure che comportano un’ingerenza nell’articolo 7 della Carta ( 14 ).

38. La Corte EDU ha adottato un approccio simile nella sentenza del 20 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Francia ( 15 ), ove essa ha considerato che il fatto che una delle società sottoposte ad accertamento nella causa sfociata in tale sentenza non fosse contemplata specificamente nell’ordinanza che autorizzava le visite domiciliari in questione «non rimette[va] in discussione la legittimità dell’ingerenza, poiché l’ordinanza di autorizzazione riguardava in generale i locali di «[OSCURATO:PERSONA]», «senza precisare la forma societaria delle diverse entità interessate a tale titolo ma rientranti sicuramente in tale denominazione».

39. Per quanto riguarda la sentenza della corte costituzionale tedesca invocata dalle ricorrenti, rilevo che, in siffatta decisione, tale corte ha concluso per la violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio nella misura in cui l’ordinanza di perquisizione in questione non consentiva di individuare la società i cui locali dovevano essere perquisiti ed era, pertanto, indeterminata.

40. La corte costituzionale tedesca è pervenuta a tale conclusione dopo avere constatato che nessuna impresa avente la sola ragione sociale indicata nell’ordinanza di perquisizione utilizzava locali all’indirizzo indicato da tale ordinanza e che, fra le imprese che occupavano uffici a tale indirizzo e la cui ragione sociale era composta dalle parole utilizzate in detta ordinanza, seguite da un riferimento complementare, non era possibile capire quale fosse quella presa in considerazione.

Tale corte ha peraltro constatato che non era possibile dissipare l’incertezza sulla società che era presa in considerazione tenendo conto di altri riferimenti contenuti nell’ordine di perquisizione.

41. Statuendo in tal modo, essa non ha pertanto escluso la possibilità che, qualora l’atto con il quale vengono ordinate visite domiciliari non designi nominativamente la società interessata da tali visite, essa possa essere identificata indirettamente sulla base del contenuto dell’atto.

A tal riguardo, occorre rilevare che la corte costituzionale tedesca si è per contro opposta alla possibilità che una siffatta identificazione potesse essere effettuata sulla base di elementi esterni all’ordinanza di perquisizione in questione, come il fascicolo istruttorio.

42. Orbene, nella specie, è in considerazione dei soli riferimenti contenuti nella decisione controversa che il Tribunale ha ritenuto che le società oggetto di tale decisione fossero chiaramente identificabili.

43. Occorre inoltre osservare che uno dei fattori che rendevano incerta l’individuazione della società interessata dall’ordine di perquisizione di cui alla causa sfociata nella summenzionata sentenza della corte costituzionale tedesca era costituito dalla mancanza di precisazione per quanto riguarda il settore di attività di tale società.

Orbene, la decisione controversa indica chiaramente i mercati sui quali l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE era presunta e, pertanto, consente di individuare chiaramente il settore di attività delle società oggetto dell’accertamento.

44. Con la seconda censura del loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che la nozione di «impresa» – la quale è una nozione economica e meramente funzionale utilizzata esclusivamente per l’applicazione delle norme sostanziali del diritto della concorrenza come la qualificazione di un’intesa – non può ostare al rispetto dei diritti fondamentali connessi alla nozione di «persona giuridica».

Per quanto riguarda le società, l’unico titolare del diritto all’inviolabilità del domicilio sarebbe la persona giuridica e non l’impresa che è priva di personalità giuridica.

In tale contesto, le ricorrenti fanno riferimento alla sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA] ( 16 ), nella quale il Tribunale ha affermato che, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione in applicazione dell’articolo 101 TFUE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tal titolo.

45. A tal riguardo, rilevo, da un lato, che gli argomenti elaborati dalle ricorrenti nell’ambito di questa seconda censura non possono rimettere in discussione la validità dell’approccio seguito dal Tribunale e della conclusione alla quale esso è pervenuto al punto 144 della sentenza impugnata.

46. Dall’altro, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, dal punto 145 della sentenza impugnata risulta chiaramente, a mio avviso, che quando il Tribunale ha fatto riferimento all’impresa quale «[soggetto] di base del diritto della concorrenza», esso non intendeva affermare che l’«impresa» ai sensi del diritto della concorrenza, e non le persone giuridiche che la compongono, doveva essere considerata titolare del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio limitato dall’adozione di una misura di accertamento.

Tale riferimento deve essere letto piuttosto come una precisazione concernente la portata da attribuire all’indicazione, figurante all’articolo 1, primo comma, e all’articolo 3, primo comma, di tale decisione, secondo la quale erano tenute a sottoporsi ad un accertamento «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate», ai fini della corretta delimitazione dell’ambito di applicazione ratione personae di tale decisione.

47. In tale contesto, il riferimento effettuato dalle ricorrenti alla sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), concernente una decisione che constata un’infrazione e non una decisione di accertamento, non può essere di alcuna utilità per le ricorrenti, come rilevato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli accertamenti hanno luogo in una fase in cui la [OSCURATO:PERSONA] non dispone ancora di informazioni dettagliate, neanche in relazione agli autori della presunta infrazione, e deve anzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti, nonché la portata dei fatti verificatisi, poiché l’obiettivo dell’accertamento è appunto quello di raccogliere prove in relazione ad una presunta infrazione.

48. Con la terza censura del loro terzo motivo, le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata, secondo la quale la mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali interessati contribuisce al corretto svolgimento degli accertamenti.

Esse fanno valere che l’esempio delle giurisdizioni in cui la designazione delle società e/o dei locali interessati viene richiesta mostrerebbe che una siffatta precisazione non pregiudica il corretto svolgimento delle visite domiciliari.

49. A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, anche ammesso che il Tribunale abbia valutato in maniera non corretta o abbia sopravvalutato i vantaggi, in termini di efficacia degli accertamenti, connessi alla mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali oggetto dell’accertamento, ciò non sarebbe sufficiente a rimettere in discussione la validità dell’approccio seguito e della conclusione alla quale esso è giunto al punto 144 della sentenza impugnata.

50. Dall’altro, occorre ricordare che prassi legislative o giudiziarie nazionali, anche ammesso che siano comuni a tutti gli Stati membri, non possono prevalere nell’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato ( 18 ).

51. Infine, con la quarta censura del loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, non può sostenersi che il rischio di arbitrarietà connesso alla mancanza di precisione della decisione controversa relativamente alle persone e ai locali che possono essere sottoposti ad accertamento fosse compensato dal grado di protezione sussidiaria che l’eventuale esecuzione delle ordinanze del 17 febbraio 2017 avrebbe offerto.

Infatti, il diritto dell’Unione dovrebbe essere di per sé sufficiente, offrendo direttamente ai privati tutte le garanzie richieste per la protezione dei loro diritti fondamentali, e non fondarsi su disposizioni di diritto nazionale altrimenti applicabili.

Inoltre, affinché tali ordinanze fossero esecutive, le ricorrenti non avrebbero dovuto consentire ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai loro locali, obbligandoli così a chiedere l’intervento delle autorità francesi.

Una siffatta opposizione le avrebbe esposte al rischio di una pesante ammenda.

52. La linea argomentativa delle ricorrenti mi sembra ancora una volta fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata.

Infatti, il Tribunale non ha ritenuto che l’irregolarità risultante dall’assenza di un’indicazione precisa delle società e dei locali sottoposti ad accertamento fosse compensata dalla designazione espressa, nelle ordinanze del 17 febbraio 2017, dei locali che potevano essere visitati.

Esso si è infatti limitato a rilevare che, nel caso in cui l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] avesse implicato, a causa dell’opposizione delle ricorrenti, l’esercizio di poteri coercitivi, esse avrebbero beneficiato di una garanzia supplementare consistente nella specificazione espressa e tassativa dei locali oggetto dell’accertamento.

53. Sulla base dell’insieme delle suesposte considerazioni, ritengo che il terzo motivo di impugnazione non possa essere accolto.

Conclusione

54. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto infondato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑249/17 , EU:T:2020:458 . ( 3 ) Caso AT.40466 – Tute

1. ( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 5 ) Punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 6 ) Punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 7 ) Bundesverfassungsgericht, 16 aprile 2015, 2 BvR 440/14, NJW 2015, 2870. ( 8 ) Al punto 134 della sentenza impugnata, il Tribunale menziona le cause sfociate nelle sentenze del 14 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑135/09 , EU:T:2012:596 ), e del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 , EU:T:2013:404 ). ( 9 ) C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 20 . ( 10 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

23. ( 11 ) V., in tal senso, per quanto riguarda il regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CEE ( GU 1962, 13, pag. 204/62 ), sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] ( 46/87 e 227/88 , EU:C:1989:337 , punto 26 ). ( 12 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28 nonché sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 , EU:T:2013:404 , punto 74 ). ( 13 )

V. sentenza del 30 gennaio 2020, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑538/18 P e C‑539/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:53 , punto 40 ). ( 14 ) V., a proposito delle decisioni di richiesta di informazioni, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2015:694 , paragrafo 42 ). ( 15 ) CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, punto

52. ( 16 ) T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punto 36 . ( 17 ) T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punto 36 ( 18 )

V. sentenza del 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA] ( 43/82 e 63/82 , EU:C:1984:9 , punto 40 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0690 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑690/20 P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (AMC) contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità sollevata in relazione all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Asserita assenza di un ricorso effettivo avverso lo svolgimento dell’accertamento – Ricorso di annullamento» 1. Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «AMC» e, congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA], le «ricorrenti») chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e AMC/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto parzialmente il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione C(2017) 1054 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 4 ). Fatti 2. I fatti della controversia, che figurano ai punti da 2 a 8 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere sintetizzati come segue. 3. [OSCURATO:PERSONA] è la società controllante del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che esercita le sue attività in particolare in Francia, principalmente nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare. La sua controllata, la AMC, è un centro acquisti che negozia le condizioni di acquisto presso i fornitori per i marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Francia. 4. Dopo aver ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese o associazioni di imprese, in particolare la Intermarché, società anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione controversa. 5. Il dispositivo di tale decisione così recita: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo. Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la ICDC (...), e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] e l’AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la Intermarché, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia. Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…) [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio. Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o di ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti. Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento. Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti. Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma. Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo. Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione. La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]». 6. Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito i juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris (giudici competenti per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso i tribunali di primo grado di Créteil e di Parigi, Francia), al fine di chiedere loro l’autorizzazione ad effettuare operazioni di visita e di sequestro nei locali delle ricorrenti. Con ordinanze del 17 febbraio 2017, tali giudici hanno autorizzato le visite e i sequestri richiesti in via preventiva (in prosieguo: le «ordinanze del 17 febbraio 2017»). Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso di «poteri coercitivi» ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tali ordinanze non sono state notificate alle ricorrenti. 7. L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso la sede parigina del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nonché nei locali dell’ACM e hanno notificato la decisione [controversa] alle ricorrenti. 8. Nell’ambito dell’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una visita degli uffici, una raccolta di materiale, in particolare informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto del materiale raccolto. 9. Ciascuna delle ricorrenti ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera datata 24 febbraio 2017, nella quale ha espresso riserve riguardo alla decisione [controversa] e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno proposto, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Il Consiglio dell’Unione europea è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 11. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, tre motivi. Il primo era fondato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, il secondo verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il terzo sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio. Nell’ambito di quest’ultimo motivo, le ricorrenti hanno fatto valere un’ingerenza sproporzionata nella loro sfera di attività privata, tenuto conto, inter alia, delle società e dei locali interessati dalla decisione controversa. 12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, avendo ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in possesso di indizi sufficientemente gravi da legittimare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Intermarché riguardanti le loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa ( 5 ). Esso ha respinto il ricorso per la restante parte ( 6 ). Impugnazione e conclusioni delle parti 13. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo è relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le dichiarazioni orali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non necessitavano di essere registrate per servire da indizi che giustificavano la decisione controversa. Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione limitasse nel tempo l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo è relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento. Il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti. 14. Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado e, pertanto, di annullare la decisione controversa e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative alla presente impugnazione, nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale. 15. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. 16. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella parte in cui le ricorrenti addebitano ivi al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non imponeva un ricorso autonomo e immediato avverso lo svolgimento degli accertamenti e di condannare le ricorrenti alle spese dell’impugnazione. Sul terzo motivo di impugnazione 17. In ottemperanza alla richiesta della Corte, incentrerò la mia analisi sul terzo motivo di impugnazione. 18. Con il loro terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione controversa limitasse le persone e i locali che potevano essere sottoposti ad accertamento, le ricorrenti contestano segnatamente i punti da 144 a 147 della sentenza impugnata. 19. Riassumerò anzitutto il ragionamento del Tribunale oggetto delle contestazioni mosse dalle ricorrenti ed analizzerò poi in via successiva le quattro censure in cui è suddiviso il motivo oggetto di analisi. Sentenza impugnata 20. Al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, anzitutto, che dalla decisione impugnata risultava che né le società né i locali sottoposti ad accertamento erano nominativamente designati, poiché, da un lato, l’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa conteneva l’indicazione che l’«accertamento [poteva] aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa», seguita dai termini «e in particolare», a loro volta seguiti da due indirizzi, e, dall’altro, l’articolo 1, primo comma, nonché l’articolo 3, primo comma, di tale decisione menzionavano il fatto che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate» erano oggetto della decisione di accertamento. 21. Esso ha poi constatato, al punto 135 della sentenza impugnata, che la portata assai ampia dell’accertamento a cui portavano siffatti riferimenti non era stata considerata dalla giurisprudenza come costitutiva, in quanto tale, di un’ingerenza eccessiva nella sfera di attività privata delle imprese. 22. Dopo aver ricordato, ai punti da 137 a 141 della sentenza impugnata, la giurisprudenza che assoggetta l’esercizio degli ampi poteri d’indagine riconosciuti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 1/2003 a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese interessate, il Tribunale ha risposto come segue alla censura, sollevata dalle ricorrenti, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] doveva, nella fattispecie, a titolo di garanzie dirette a proteggerle da ingerenze sproporzionate, specificare più precisamente le società e i locali oggetto dell’accertamento. 23. In primo luogo, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che le informazioni contenute nella decisione controversa consentivano, considerate congiuntamente, di determinare le società e i locali interessati dall’accertamento. Esso ha precisato, al riguardo, che «grazie alla specificazione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento e, in particolare, dei mercati dei prodotti e dei servizi interessati, nonché alla precisazione secondo la quale sono interessati la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate nonché i loro locali, si può facilmente dedurre dalla decisione impugnata che sono interessate dall’accertamento la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate attive nei settori oggetto della presunta infrazione – vale a dire i mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo (prodotti alimentari, prodotti per l’igiene e prodotti per la pulizia), quelli della vendita ai consumatori di tali beni e quello della vendita di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nel settore dei beni di largo consumo – e che l’accertamento potrà essere effettuato in tutti i loro locali». In tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che «[s]pecificazioni più precise sull’ambito dell’accertamento non [fossero] pertanto indispensabili per la tutela dei diritti delle ricorrenti». 24. In secondo luogo, al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le censure delle ricorrenti secondo le quali l’ambito dell’accertamento era, a causa della mancata specificazione delle società e dei locali interessati, troppo ampio. A tal riguardo, esso ha parimenti rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in considerazione, nella decisione controversa, «[il soggetto] di base del diritto della concorrenza costituito dall’impresa, comprendente il più delle volte una società controllante nonché la sua controllata o le sue controllate, alla quale possono essere imputate le infrazioni e, in particolare, le presunte infrazioni nel caso di specie, giustificando pertanto il fatto che siano menzionate nella decisione impugnata tanto la società controllante [OSCURATO:PERSONA] quanto le sue controllate». 25. In terzo luogo, al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «la mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali interessati contribuisce al corretto svolgimento degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le attribuisce il margine di manovra necessario per la raccolta del massimo di prove possibili e consente di preservare un effetto sorpresa indispensabile per prevenire il rischio di distruzione o di occultamento di tali prove». 26. Infine, al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che le ordinanze del 17 febbraio 2017, menzionate al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, che avevano autorizzato le visite e i sequestri di cui trattasi a titolo preventivo in caso di opposizione all’accertamento, avevano specificato espressamente e tassativamente i locali nei quali tali visite e tali sequestri potevano essere effettuati. Secondo il Tribunale, era pertanto riconosciuta una garanzia supplementare, consistente nella designazione dei locali visitati, qualora l’ingerenza determinata dall’accertamento fosse risultata più consistente, nella fattispecie in quanto effettuata nonostante l’opposizione delle società sottoposte ad accertamento facendo ricorso alla forza pubblica in base all’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003. Poiché le ricorrenti non si sono opposte all’accertamento, tale garanzia supplementare non aveva ragion d’essere nella specie. Analisi 27. Le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere violato l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’esigenza di tutela contro interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona. Esse sostengono, in sostanza, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto non dichiarando che la decisione controversa, la quale non identificava in modo individuale né le persone giuridiche interessate dall’accertamento né i locali in cui quest’ultimo era autorizzato, era manifestamente illegittima in quanto violava il diritto all’inviolabilità del domicilio. 28. Come indicato in precedenza, le ricorrenti sollevano quattro censure a sostegno del loro terzo motivo. 29. Con la loro prima censura, esse fanno valere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, segnatamente al punto 144 della sentenza impugnata, la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento non può ovviare alla mancanza di limitazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’identificazione delle persone e dei locali che possono essere sottoposti ad accertamento. Fondandosi su una sentenza della corte costituzionale tedesca ( 7 ), esse aggiungono che non è accettabile che i titolari del diritto al rispetto del domicilio – nella specie, ciascuna persona giuridica che compone il gruppo [OSCURATO:PERSONA] – debbano desumere dalla definizione dell’oggetto dell’indagine, e dunque all’arrivo degli ispettori, che essi fanno parte dei soggetti da sottoporre ad accertamento. 30. A tal riguardo, rilevo, in via preliminare, che, come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, il Tribunale non ha ritenuto che la definizione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento avesse ovviato ad una presunta mancanza di limitazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA]. 31. Per contro, da un lato, il Tribunale ha ritenuto che il rispetto del diritto all’inviolabilità del domicilio non richieda che le società e i locali sottoposti ad accertamento siano designati nominativamente nella decisione di accertamento. A tal riguardo, esso ha ricordato che riferimenti simili a quelli contenuti nella decisione controversa figuravano nelle decisioni di cui ad altre cause trattate dal Tribunale ( 8 ) e che la portata assai ampia dell’accertamento a cui portano siffatti riferimenti non è stata considerata dalla giurisprudenza come costitutiva, in quanto tale, di un’ingerenza eccessiva nella sfera di attività privata delle imprese. 32. Dall’altro, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, le specificazioni sull’ambito dell’accertamento contenute nella decisione controversa fossero sufficienti per consentire di determinare le società e i locali interessati dall’accertamento e che specificazioni più precise non fossero indispensabili per la tutela dei diritti delle ricorrenti. Per giungere a tale conclusione, esso ha preso in considerazione non solo l’indicazione dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento figurante nella decisione controversa e, in particolare, la specificazione dei mercati dei prodotti e dei servizi interessati, ma anche la precisazione, contenuta in tale decisione, secondo la quale «sono interessati la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate nonché i loro locali». Esso ha peraltro indicato che tutte queste indicazioni consentivano di dedurre facilmente dalla decisione controversa che solo la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate attive nei mercati di cui trattasi erano interessate dall’accertamento. 33. Orbene, l’approccio seguito dal Tribunale descritto supra non è contrario, a mio avviso, alla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») in materia di visite domiciliari nei locali commerciali delle società, ai fini segnatamente di controlli intesi alla repressione di infrazioni al diritto della concorrenza, né autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare misure lesive del diritto all’inviolabilità del domicilio enunciato all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») che rivestano un carattere sproporzionato o arbitrario. 34. A tal riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che, come precisato dalla Corte nella sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), pur se dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che la protezione prevista all’articolo 8 della CEDU può estendersi a taluni locali commerciali, tuttavia tale Corte ha dichiarato che l’ingerenza pubblica potrebbe più facilmente estendersi a locali o attività aziendali o commerciali piuttosto che ad altri casi. 35. Occorre poi sottolineare che i poteri di verifica di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 si limitano a che gli agenti di quest’ultima siano autorizzati, fra l’altro, ad accedere ai locali da loro scelti, a farsi presentare i documenti richiesti e a farne copia e a farsi mostrare il contenuto dei mobili che essi indicano ( 10 ). Più precisamente, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento precisa che gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono, inter alia, del potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese. Orbene, la Corte ha avuto l’occasione di precisare che un siffatto potere riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale a dire nei locali commerciali delle imprese, e che tanto dallo scopo del regolamento n. 1/2003 quanto dall’elenco, nell’articolo 20 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia ( 11 ). 36. Occorre infine ricordare, da un lato, che l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] è accompagnato da sufficienti garanzie che offrono una tutela da violazioni arbitrarie dei pubblici poteri ( 12 ) – fra cui, come precisato dalla Corte, l’obbligo di motivazione specifico della decisione di accertamento riveste un ruolo essenziale ( 13 ) – e, dall’altro, che gli accertamenti svolti, come nella specie, sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, non comportano l’esercizio di poteri coercitivi, i quali possono essere esercitati solo dalle autorità nazionali in caso di ricorso alla procedura prevista all’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, di tale regolamento. 37. In tali circostanze, al Tribunale non può essere contestato, a mio avviso, di avere concluso che, allorché le imprese e i locali sottoposti ad accertamento non siano designati nominativamente nella decisione di accertamento, ma la motivazione di tale decisione consenta facilmente e, pertanto, senza un eccessivo sforzo interpretativo, di desumere quali siano le persone giuridiche e i loro locali interessati specificamente dalle verifiche, non ricorre una violazione del principio di proporzionalità il cui rispetto si impone in sede di adozione di misure che comportano un’ingerenza nell’articolo 7 della Carta ( 14 ). 38. La Corte EDU ha adottato un approccio simile nella sentenza del 20 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Francia ( 15 ), ove essa ha considerato che il fatto che una delle società sottoposte ad accertamento nella causa sfociata in tale sentenza non fosse contemplata specificamente nell’ordinanza che autorizzava le visite domiciliari in questione «non rimette[va] in discussione la legittimità dell’ingerenza, poiché l’ordinanza di autorizzazione riguardava in generale i locali di «[OSCURATO:PERSONA]», «senza precisare la forma societaria delle diverse entità interessate a tale titolo ma rientranti sicuramente in tale denominazione». 39. Per quanto riguarda la sentenza della corte costituzionale tedesca invocata dalle ricorrenti, rilevo che, in siffatta decisione, tale corte ha concluso per la violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio nella misura in cui l’ordinanza di perquisizione in questione non consentiva di individuare la società i cui locali dovevano essere perquisiti ed era, pertanto, indeterminata. 40. La corte costituzionale tedesca è pervenuta a tale conclusione dopo avere constatato che nessuna impresa avente la sola ragione sociale indicata nell’ordinanza di perquisizione utilizzava locali all’indirizzo indicato da tale ordinanza e che, fra le imprese che occupavano uffici a tale indirizzo e la cui ragione sociale era composta dalle parole utilizzate in detta ordinanza, seguite da un riferimento complementare, non era possibile capire quale fosse quella presa in considerazione. Tale corte ha peraltro constatato che non era possibile dissipare l’incertezza sulla società che era presa in considerazione tenendo conto di altri riferimenti contenuti nell’ordine di perquisizione. 41. Statuendo in tal modo, essa non ha pertanto escluso la possibilità che, qualora l’atto con il quale vengono ordinate visite domiciliari non designi nominativamente la società interessata da tali visite, essa possa essere identificata indirettamente sulla base del contenuto dell’atto. A tal riguardo, occorre rilevare che la corte costituzionale tedesca si è per contro opposta alla possibilità che una siffatta identificazione potesse essere effettuata sulla base di elementi esterni all’ordinanza di perquisizione in questione, come il fascicolo istruttorio. 42. Orbene, nella specie, è in considerazione dei soli riferimenti contenuti nella decisione controversa che il Tribunale ha ritenuto che le società oggetto di tale decisione fossero chiaramente identificabili. 43. Occorre inoltre osservare che uno dei fattori che rendevano incerta l’individuazione della società interessata dall’ordine di perquisizione di cui alla causa sfociata nella summenzionata sentenza della corte costituzionale tedesca era costituito dalla mancanza di precisazione per quanto riguarda il settore di attività di tale società. Orbene, la decisione controversa indica chiaramente i mercati sui quali l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE era presunta e, pertanto, consente di individuare chiaramente il settore di attività delle società oggetto dell’accertamento. 44. Con la seconda censura del loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che la nozione di «impresa» – la quale è una nozione economica e meramente funzionale utilizzata esclusivamente per l’applicazione delle norme sostanziali del diritto della concorrenza come la qualificazione di un’intesa – non può ostare al rispetto dei diritti fondamentali connessi alla nozione di «persona giuridica». Per quanto riguarda le società, l’unico titolare del diritto all’inviolabilità del domicilio sarebbe la persona giuridica e non l’impresa che è priva di personalità giuridica. In tale contesto, le ricorrenti fanno riferimento alla sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA] ( 16 ), nella quale il Tribunale ha affermato che, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione in applicazione dell’articolo 101 TFUE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tal titolo. 45. A tal riguardo, rilevo, da un lato, che gli argomenti elaborati dalle ricorrenti nell’ambito di questa seconda censura non possono rimettere in discussione la validità dell’approccio seguito dal Tribunale e della conclusione alla quale esso è pervenuto al punto 144 della sentenza impugnata. 46. Dall’altro, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, dal punto 145 della sentenza impugnata risulta chiaramente, a mio avviso, che quando il Tribunale ha fatto riferimento all’impresa quale «[soggetto] di base del diritto della concorrenza», esso non intendeva affermare che l’«impresa» ai sensi del diritto della concorrenza, e non le persone giuridiche che la compongono, doveva essere considerata titolare del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio limitato dall’adozione di una misura di accertamento. Tale riferimento deve essere letto piuttosto come una precisazione concernente la portata da attribuire all’indicazione, figurante all’articolo 1, primo comma, e all’articolo 3, primo comma, di tale decisione, secondo la quale erano tenute a sottoporsi ad un accertamento «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate», ai fini della corretta delimitazione dell’ambito di applicazione ratione personae di tale decisione. 47. In tale contesto, il riferimento effettuato dalle ricorrenti alla sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), concernente una decisione che constata un’infrazione e non una decisione di accertamento, non può essere di alcuna utilità per le ricorrenti, come rilevato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli accertamenti hanno luogo in una fase in cui la [OSCURATO:PERSONA] non dispone ancora di informazioni dettagliate, neanche in relazione agli autori della presunta infrazione, e deve anzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti, nonché la portata dei fatti verificatisi, poiché l’obiettivo dell’accertamento è appunto quello di raccogliere prove in relazione ad una presunta infrazione. 48. Con la terza censura del loro terzo motivo, le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata, secondo la quale la mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali interessati contribuisce al corretto svolgimento degli accertamenti. Esse fanno valere che l’esempio delle giurisdizioni in cui la designazione delle società e/o dei locali interessati viene richiesta mostrerebbe che una siffatta precisazione non pregiudica il corretto svolgimento delle visite domiciliari. 49. A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, anche ammesso che il Tribunale abbia valutato in maniera non corretta o abbia sopravvalutato i vantaggi, in termini di efficacia degli accertamenti, connessi alla mancanza di precisione nella designazione delle società e dei locali oggetto dell’accertamento, ciò non sarebbe sufficiente a rimettere in discussione la validità dell’approccio seguito e della conclusione alla quale esso è giunto al punto 144 della sentenza impugnata. 50. Dall’altro, occorre ricordare che prassi legislative o giudiziarie nazionali, anche ammesso che siano comuni a tutti gli Stati membri, non possono prevalere nell’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato ( 18 ). 51. Infine, con la quarta censura del loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, non può sostenersi che il rischio di arbitrarietà connesso alla mancanza di precisione della decisione controversa relativamente alle persone e ai locali che possono essere sottoposti ad accertamento fosse compensato dal grado di protezione sussidiaria che l’eventuale esecuzione delle ordinanze del 17 febbraio 2017 avrebbe offerto. Infatti, il diritto dell’Unione dovrebbe essere di per sé sufficiente, offrendo direttamente ai privati tutte le garanzie richieste per la protezione dei loro diritti fondamentali, e non fondarsi su disposizioni di diritto nazionale altrimenti applicabili. Inoltre, affinché tali ordinanze fossero esecutive, le ricorrenti non avrebbero dovuto consentire ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai loro locali, obbligandoli così a chiedere l’intervento delle autorità francesi. Una siffatta opposizione le avrebbe esposte al rischio di una pesante ammenda. 52. La linea argomentativa delle ricorrenti mi sembra ancora una volta fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha ritenuto che l’irregolarità risultante dall’assenza di un’indicazione precisa delle società e dei locali sottoposti ad accertamento fosse compensata dalla designazione espressa, nelle ordinanze del 17 febbraio 2017, dei locali che potevano essere visitati. Esso si è infatti limitato a rilevare che, nel caso in cui l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] avesse implicato, a causa dell’opposizione delle ricorrenti, l’esercizio di poteri coercitivi, esse avrebbero beneficiato di una garanzia supplementare consistente nella specificazione espressa e tassativa dei locali oggetto dell’accertamento. 53. Sulla base dell’insieme delle suesposte considerazioni, ritengo che il terzo motivo di impugnazione non possa essere accolto. Conclusione 54. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto infondato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑249/17 , EU:T:2020:458 . ( 3 ) Caso AT.40466 – Tute 1. ( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 5 ) Punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 6 ) Punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 7 ) Bundesverfassungsgericht, 16 aprile 2015, 2 BvR 440/14, NJW 2015, 2870. ( 8 ) Al punto 134 della sentenza impugnata, il Tribunale menziona le cause sfociate nelle sentenze del 14 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑135/09 , EU:T:2012:596 ), e del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 , EU:T:2013:404 ). ( 9 ) C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 20 . ( 10 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 23. ( 11 ) V., in tal senso, per quanto riguarda il regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CEE ( GU 1962, 13, pag. 204/62 ), sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] ( 46/87 e 227/88 , EU:C:1989:337 , punto 26 ). ( 12 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28 nonché sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 , EU:T:2013:404 , punto 74 ). ( 13 ) V. sentenza del 30 gennaio 2020, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑538/18 P e C‑539/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:53 , punto 40 ). ( 14 ) V., a proposito delle decisioni di richiesta di informazioni, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2015:694 , paragrafo 42 ). ( 15 ) CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, punto 52. ( 16 ) T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punto 36 . ( 17 ) T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punto 36 ( 18 ) V. sentenza del 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA] ( 43/82 e 63/82 , EU:C:1984:9 , punto 40 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris