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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17143/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta differente qualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha dato conto del significato delle specifiche espressioni minacciose utilizzate quale reazione all'accertamento della riscontrata infrazione al Codice della Strada seguita alla mancata declinazione delle generalità; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione in concreto della pena, risulta manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente motivazione, in ordine all'assenza di elementi positivamente valorizzabili per giustificare la concessione di tali attenuanti oltre che dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (in ragione della gravità delle minacce profferite) determinato in misura prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta differente qualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha dato conto del significato delle specifiche espressioni minacciose utilizzate quale reazione all'accertamento della riscontrata infrazione al Codice della Strada seguita alla mancata declinazione delle generalità; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione in concreto della pena, risulta manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente motivazione, in ordine all'assenza di elementi positivamente valorizzabili per giustificare la concessione di tali attenuanti oltre che dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (in ragione della gravità delle minacce profferite) determinato in misura prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris