CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1981
Cassazione n. 23841/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato 11 15/05/1981 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, in data 24 novembre 2021, con cui AOUINI Alì era stato condannato alla pena di mesi quattro giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente e di porto illegale di un coltello. 2. L'AOUINI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che venga rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale, maturata prima della sentenza di appello, e lamentando vizio di motivazione in ordine all'omessa sostituzione, ex officio, della pena detentiva breve applicata. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in contrasto con il costante orientamento del S.C. che esclude l'obbligo in capo a giudice di procedere ufficiosamente alla sostituzione della pena detentiva breve applicata all'imputato, essendo comunque necessaria la richiesta dell'imputato (sez.4, n.536 del 29/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285630). Fondata è invece la prima censura che assume l'intervenuta causa di non punibilità della prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (SU Ricci, Rv.266818). Deve pertanto essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione maturata in data 4 giugno 2021 e pertanto in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (22.6.2023). Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice di legittimità può procedere direttamente, ai sensi dell'art.620 comma 1 lett.lcod.proc.pen. ad elidere l'aumento di pena apportato dai giudici di merito, a titolo di continuazione in relazione al reato dichiarato estinto, trattandosi di operazione di scomputo, che non implica l'esercizio di alcuna discrezionalità giurisdizionale, così che l'annullamento va disposto senza rinvio al giudice di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Ridetermina la pena in mesi quattro di reclusione e in euro settecento_trentatre di Multa. Così deci