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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 1985

Cassazione n. 34348/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1985 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1i ihcidi, );C" iivkfroroo e/1F (L. udito il difensore Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 22 novembre 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 9 novembre 2020, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione in Napoli un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, custodendolo all'interno del portaoggetti della portiera anteriore della sua autovettura.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a evidenziare l'assenza di giustificazioni credibili e la presenza di precedenti penali dell'imputato, seppur risalenti nel tempo, senza considerare che il coltello aveva una lama di soli 7 cm (come accertato nel verbale di sequestro), che le modalità della condotta non erano sintomatiche di un pericolo sociale dell'imputato e che il comportamento accertato non poteva definirsi abituale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficienil richiamo LYtAl a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta della difesa in maniera apodittica, senza fornire elementi concreti in forza dei quali ha ritenuto di non poter accertare la particolare tenuità del fatto, utile per l'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. 2.

In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che dovrà tenere conto del principio di diritto secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Cagliari, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1985 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1i ihcidi, );C" iivkfroroo e/1F (L. udito il difensore Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 22 novembre 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 9 novembre 2020, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione in Napoli un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, custodendolo all'interno del portaoggetti della portiera anteriore della sua autovettura. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a evidenziare l'assenza di giustificazioni credibili e la presenza di precedenti penali dell'imputato, seppur risalenti nel tempo, senza considerare che il coltello aveva una lama di soli 7 cm (come accertato nel verbale di sequestro), che le modalità della condotta non erano sintomatiche di un pericolo sociale dell'imputato e che il comportamento accertato non poteva definirsi abituale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficienil richiamo LYtAl a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta della difesa in maniera apodittica, senza fornire elementi concreti in forza dei quali ha ritenuto di non poter accertare la particolare tenuità del fatto, utile per l'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che dovrà tenere conto del principio di diritto secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Cagliari, in
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