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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 27058/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1069-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126:72020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 20 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1261/2020 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 4 giugno 2020; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso illustrato da memoria; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi Ric. 2021 n. 01069 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -2- sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; CasS., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccómbenza e si liquidano come in dispositivo; va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore dei controricorrenti, al difensore distrattario degli stessi, avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. un., ord., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31033; Cass. 6/04/2006, n. 8085); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'ad 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del Ric. 2021 n. 01069 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -3- d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Il Presidente- ciAA CE.F0fIlTATO OTT. 2g 1,( ‹,,,,..,•, ,,;-,,, 11 Funz:o.l..!rit, 5? . f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1069-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126:72020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 20 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1261/2020 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 4 giugno 2020; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso illustrato da memoria; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi Ric. 2021 n. 01069 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; CasS., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccómbenza e si liquidano come in dispositivo; va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore dei controricorrenti, al difensore distrattario degli stessi, avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. un., ord., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31033; Cass. 6/04/2006, n. 8085); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'ad 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del Ric. 2021 n. 01069 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021. Il Presidente- ciAA CE.F0fIlTATO OTT. 2g 1,( ‹,,,,..,•, ,,;-,,, 11 Funz:o.l..!rit, 5? . f