CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21685 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difesa, in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 364/06/2021, depositata in data 29 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 821/04/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di accoglimento del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio al 50% di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., maggiore Irpef, per l'anno 2008, a titolo di reddito di partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), a seguito di presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società di persone; -la CTR ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione in forza dell'efficacia della sentenza della CTR della Puglia n.2124/05/2020, passata in giudicato, di annullamento del prodromico atto impositivo emesso nei confronti della società;- il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c. per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso in questione in violazione del principio del litisconsorzio originario nell'ambito delle società di persone, non essendosi svolto il giudizio di merito, sin dal primo grado, in contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso in questione ritenendo erroneamente l'esistenza del giudicato esterno con riguardo alla sentenza della CTR della Puglia n. 2124/05/2020 di annullamento del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ancorché alla data del deposito della sentenza impugnata n. 364/06/2021 (29.1.2021), non potesse ancora essere passata in giudicato la sentenza n. 2124/05/2020 depositata il 16.10.2020; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso in questione con una motivazione per relationem al contenuto della sentenza della CTR della Puglia n. 2124/05/2020 ("le cui motivazioni vengono condivise appieno da questo Collegio"), senza alcuna valutazione in ordine ai motivi di appello proposti dall'Agenzia; - il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti; - secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020); -siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie ove l'operata rettifica nei confronti del contribuente, quale socio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di un maggior reddito (da partecipazione) ai fini Irpef scaturisce dall'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società medesima, ai fini Irap e Iva, per l'anno 2008; - ricorrendo l'ipotesi descritta, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile — anche d'ufficio — in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 13073 e n. 23096 del 2012; da ultimo, Cass. sez. 5, n. 19218 del 2022); -pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007); - in tal senso deve disporsi per la controversia in oggetto, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione; -l'esigenza sostanziale del simultaneus processus non può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018); -nel caso di specie, scaturendo la pretesa tributaria ai fini Iperf nei confronti del contribuente, quale socio di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., dal presupposto accertamento nei confronti della società medesima di maggiori ricavi ai fini Irap e Iva, i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria della società e dell'altro socio ([OSCURATO:PERSONA]); invero, anche a volere, in ipotesi, riunire il presente procedimento a quello evidenziato in memoria RG n. 11360/2021 pendente dinanzi a questa Corte nei confronti della società, non si sanerebbe il suddetto difetto di integrità del contraddittorio in quanto il giudizio si sarebbe dovuto svolgere, sin dal primo grado, anche nei confronti dell'altro socio; -pertanto, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, perché provveda, previa