CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1977
Cassazione n. 41792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1980 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 9 marzo 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in corso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 660 e 610 cod. pen. (previa parziale riqualificazione in molestie dell'originaria contestazione di soli fatti di violenza privata). La condanna riguarda azioni compiute nel corso di una manifestazione di protesta tenutasi nei pressi di un cantiere [OSCURATO:PERSONA], azioni poste in essere nei confronti della giornalista del quotidiano "La Repubblica" Eric:a [OSCURATO:PERSONA]. La violenza privata è stata riconosciuta sussistente quanto al costringimento della persona offesa ad esibire il tesserino da giornalista ed a mostrare agli imputati quale fosse la propria autovettura. La riforma in appello è consistita della dichiarazione di prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., con conseguente rideternninazione della pena per i residui episodi di violenza privata in mesi otto di reclusione. 2. Contro l'anzidetta sentenza, Giacobbe e Mura hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un atto unico. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata mancherebbe del dovuto vaglio in ordine al coefficiente soggettivo del reato di violenza privata, che andava valutato in relazione alla doverosità dell'esibizione, da parte della giornalista, del proprio tesserino a coloro nei cui confronti si stava svolgendo l'attività di inchiesta. Altro aspetto della censura si rivolge verso la qualificazione della prima tranche di condotta nella contravvenzione di cui all'art.660 cod. pen., a dispetto della riconduzione alla violenza privata delle residue condotte, ancorché reputate dai ricorrenti analoghe alle prime; sarebbe errato distinguere — così come aveva fatto la Corte di appello — tra i due reati sulla scorta dell'accondiscendenza mostrata dalla persona offesa, reputando trattarsi di violenza privata quando quest'ultima aveva ceduto alle minacce. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova perché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il Tribunale aveva più volte dato atto degli elementi contraddittori presenti nell'esame della parte civile circa l'atteggiamento degli imputati e della sua scarsa affidabilità quando aveva riferito dei rapporti con il poliziotto Borgese della Digos. La Corte di merito, invece che prendere atto di tali contraddizioni, ha formulato un complessivo giudizio di attendibilità della persona offesa, mentre non sarebbe stato possibile effettuare una valutazione frazionata, data l'unicità del racconto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la Corte di merito non aveva fondato il proprie scrutinio anche su elementi di riscontro, vieppiù necessari dal momento che la persona offesa si era costituita parte civile.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata ammissione della testimonianza del teste Sera, testimone oculare delle condotte degli imputati e identificato dalla difesa dei ricorrenti solo poco prima della celebrazione del giudizio di appello. 2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione dell'art. 339 cod. pen. perché la persona offesa non aveva mai riferito che il bastone impugnato da Giacobbe fosse stato adoperato per minacciarla, mentre, per la sussistenza dell'aggravante, è necessario che l'arma venga adoperata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo i ricorrenti — senza le dovute specificazioni — lamentano tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. In secondo luogo, il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ben chiarito — con motivazione immune dai vizi lamentati — che la riconduzione della seconda fase della prolungata interazione della vittima con i prevenuti al reato di violenza privata deriva dalla condotta minacciosa ed insistente degli imputati, i quali, dopo avere detto alla persona offesa che non l'avrebbero lasciata andare senza averla prima identificata, l'avevano circondata con tono e atteggiamento minaccioso e Mura le aveva intimato di mostrare il tesserino. Non si comprende, dunque, quale sarebbe la distonia logica della decisione avversata quando, in relazione al primo segmento di condotta, ha ravvisato una condotta arbitraria, insistente e petulante tale da integrare la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e, invece, quando l'azione si era fatta più insistente ed aveva puntato ad ottenere uno specifico facere dalla persona offesa, ha ritenuto sussistere il reato di violenza privata. E' errata, infine, l'impostazione dei ricorrenti quando ritengono c:he l'esibizione del tesserino fosse atto dovuto nei confronti dei manifestanti, dal momento che la manifestazione si teneva in un luogo pubblico e la vittima stava svolgendo legittimamente un'attività di documentazione di quanto stava accadendo, senza per questo dover fornire una giustificazione documentale agli imputati circa la sua qualifica. 2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia travisamento della prova quando alla deposizione della persona offesa — è del pari inammissibile siccome manifestamente infondato e aspecifico. 2.1. In primo luogo, il vizio lamentato è impropriamente evocato. Il travisamento della prova, infatti, si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Nel caso di specie quello di cui i ricorrenti sembrano dolersi non è la svista nella percezione delle dichiarazioni della persona offesa, ma la pretesa, cattiva valutazione della sua credibilità. 2.2. Anche ove analizzati da questa prospettiva, i ricorsi appaiono inammissibili in quanto, in primo luogo, frutto di una prospettiva parziale, che non ha tenuto conto del fatto che la Corte di appello ha spiegato perché il Tribunale avesse operato la parziale riqualificazione nel reato di cui all'art. 660 cod. pen., non già per una scarsa fiducia nell'affidabilità delle accuse della persona offesa, ma per le diverse caratteristiche delle condotte degli imputati nella prima fase. Quanto allo scambio di SMS della persona offesa con il poliziotto Borgese, le impugnative non si confrontano con quanto si legge alle pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata, laddove i Giudici di appello hanno spiegato — con motivazione completa ed immune da vizi logici e non "attaccata" dalle critiche dei ricorrenti — quali potessero essere le ragioni delle contraddizioni tra il narrato della [OSCURATO:PERSONA] e quello di Borgese circa il numero di messaggi inviati dalla giornalista al poliziotto. I ricorsi patiscono, inoltre, un difetto di specificità anche con quanto si legge alla pag. 17 della sentenza impugnata a proposito del riscontro che la ricostruzione della persona offesa aveva ricevuto dai filmati prodotti dall'imputato Perino, con particolare riferimento alla vicinanza degli imputati, e come questi ultimi filmati non riguardassero anche la fase finale del percorso. Infine il Collegio rileva una generale mancanza di confronto con l'ampia motivazione della Corte territoriale (pagg. 18 e 19), che ha ritenuto confermata la ricostruzione offerta dalla vittima in ragione dei commenti successivi avvenuti tra la giornalista ed alcuni partecipanti alla manifestazione, tra cui anche gli imputati, e dagli stessi memoriali di questi ultimi. 3. Il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la Corte di merito non aveva fondato il proprio scrutinio anche su elementi di riscontro — è inammissibile in quanto privo di confronto con l'ampio materiale di riscontro (conversazioni successive e filmati) di cui ha dato atto la Corte di merito (cfr. motivo precedente). 4. Anche il quarto motivo di ricorso — circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — è inammissibile. Ad inquadrare, in diritto, la doglianza va ricordato che, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale osservati i soli limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. Tale richiamo significa che sul Giudice di appello non grava un obbligo incondizionato di rinnovare l'istruttoria per acquisire o raccogliere le prove scoperte dopo il primo giudizio di merito ma che vale la regola generale stabilita dall'art. 190 (richiamato dall'art. 495 cod. proc. pen.), secondo cui il giudice ammette le prove, escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Ne consegue che, anche nel caso in esame, l'assunzione delle prove nuove doveva essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200; Sez. 1, n. 1712 del 10/01/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200975). Orbene la Corte di appello ha svolto la delibazione che le era affidata nei termini sopra precisati, chiarendo che, sulla base del ragionamento probatorio svolto (e di cui ha dato ampiamente atto), l'audizione del teste Sera non si palesava utile a colmare lacune probatorie, nel concreto inesistenti, apparendo, quindi, superflua. Peraltro la richiesta era stata avanzata dall'appellante in termini del tutto esplorativi, non chiarendo quale fosse l'utilità della testimonianza rispetto alla fase dell'azione che è sopravvissuta alla scure della prescrizione. 5. Il quinto motivo di ricorso — che deduce l'erronea applicazione dell'art.339 cod. pen. — è inammissibile in quanto anche il solo impugnare un bastone senza che ve ne fosse, nel concreto, la necessità, configura la circostanza aggravante in parola, tenuto conto del contesto minatorio in cui Giacobbe ha commesso l'azione, contesto al quale contribuiva l'oggetto contundente, ancorché non brandito in direzione della vittima. Trova applicazione, nel caso di specie„ il principio evocato dal Procuratore generale, secondo cui, in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Sez. 3, n. 7754 del 21/01/2021, M., Rv. 281006 ; Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268535 ; Sez. 2, n. 25902 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240632). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i r