Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 23242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;557 - controricorrente -avverso la sentenza n. 90/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 481/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/20261.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della CNourmteero ddi ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalladal Tribunale della stessa sede che aveva accoltoparzialmente la domanda proposta dalla lavoratrice inepigrafe indicata, dipendente della Fondazione, diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale nel periodo agosto 1990 - 31 marzo2013, senza emettere pronuncia di condanna essendo ilrapporto ancora in corso- riforma la impugnata pronunciarespingendo la pretesa dell’originaria ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] la impugna con ricorso, articolato in tremotivi.3.

Resiste all’impugnazione con controricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1.

E’ utile sottolineare, quanto ai profili della sentenzainteressati dai motivi di ricorso per cassazione, che essarileva che: a) l’assegno integrativo aziendale era statointrodotto dall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990;era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo” ; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202643 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del N2um0e0ro3 di) r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabilisce chevanno computati, ai fini del TFR tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) la contrattazione aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale in materia; e) lalocuzione, inserita nel contratto aziendale, “non è valido anessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata, sia sotto il profilo letterale che logicosistematico, nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.2.

I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati.3.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materieed istituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferteNu, mseurol ldei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivatie sui contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consenteche tale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL), esso non potrà essereoggetto di diversa normazione da parte della contrattazionesecondaria né quest’ultima potrebbe mai avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale.

Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto, secondo parte ricorrente, non avrebbe potutosottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddove«consente alle parti negoziali di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale (pag. 1, ultimo capoverso, e pag. 2, primocapoverso) sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202611 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativaNu em ecroo dni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.5.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c.in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. e con l’art. 12Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha fattocorretta interpretazione ed applicazione del comma 2 dell’art.2120 c.c. laddove, a fronte della monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”;locuzione che non appare rispettare i crismi di chiarezza edunivocità della volontà derogatoria sancita dal co. 2 dell’art.2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato ed applicato lanorma appena indicata assumendo che non sussista alcunprincipio di onnicomprensività del TFR codificato dallegislatore, compiendo «tale funzione ermeneutica disussunzione della locuzione pattizia travalicandol’espressione e l’interpretazione letterale della formula inesame».6.

I tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica e perla loro interferenza possono essere congiuntamenteesaminati, sono fondati nei termini che seguono.7.

È opportuno premettere che il trattamento di fine rapporto èuna quota di retribuzione differita che maturaNumero registro generale 23242/2024progressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026retribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,Data pubblicazione 25/03/2026nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.8.

Come affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art.2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonrichiede, a differenza del vecchio testo della normacodicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenzadelle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo chequesti ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quantosporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere soloquelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili efortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativoo connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass.n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488 del2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).9.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalentedelle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza delrapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusionedi quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma2).

L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testoNumero registro generale 23242/2024dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.

Ne restanoN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati perData pubblicazione 25/03/2026situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzanel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).10.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro.

La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ. consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026parte della contrattazione territoriale o aziendale (CaNusmse.r o ndi. r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/202616549/2005).12.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022).

In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzNauzmieoron dei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).13.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleparti sulla base del tenore letterale della disposizionesoltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759).

Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delleNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 1N9u3m5er1o d)i, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativadi eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza.

Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026per

26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo Nqumueerol ldai r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026mensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoun orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendola retribuzione mensile per 160; l’art. 43 stabilisce che: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato.

Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazioneaziendale).

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordiNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026aziendali non potranno avere decorrenza anterioreN uamle ro1 d°i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202616. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, alNl’uamretr.o d2i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv dispone: “La contrattazione aziendaleriguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto aquelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese.

Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.17.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026che non siano previsti dal CCNL e le consuetudini azNieumnedroa dli ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%della retribuzione»; al 5° cpv., sancisce, poi, che«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.19.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202620.

Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiNuumteer o idni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026modo adeguato nel caso de quo.

Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaCorte territoriale richiede una volontà chiara e specifica diesclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno; la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e,per essa, della computabilità della voce, siccome diNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026ammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nNeulm TerFoR di, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..21.

Alla stregua di quanto esposto, i motivi vanno accolti neisensi di cui sopra.22.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassala sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamentodelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Trattamentofine rapporto-SEZIONE LAVORORetribuzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 23242/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 23242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;557 - controricorrente -avverso la sentenza n. 90/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 481/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/20261.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della CNourmteero ddi ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalladal Tribunale della stessa sede che aveva accoltoparzialmente la domanda proposta dalla lavoratrice inepigrafe indicata, dipendente della Fondazione, diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale nel periodo agosto 1990 - 31 marzo2013, senza emettere pronuncia di condanna essendo ilrapporto ancora in corso- riforma la impugnata pronunciarespingendo la pretesa dell’originaria ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] la impugna con ricorso, articolato in tremotivi.3.

Resiste all’impugnazione con controricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1.

E’ utile sottolineare, quanto ai profili della sentenzainteressati dai motivi di ricorso per cassazione, che essarileva che: a) l’assegno integrativo aziendale era statointrodotto dall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990;era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo” ; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202643 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del N2um0e0ro3 di) r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabilisce chevanno computati, ai fini del TFR tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) la contrattazione aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale in materia; e) lalocuzione, inserita nel contratto aziendale, “non è valido anessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata, sia sotto il profilo letterale che logicosistematico, nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.2.

I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati.3.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materieed istituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferteNu, mseurol ldei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivatie sui contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consenteche tale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL), esso non potrà essereoggetto di diversa normazione da parte della contrattazionesecondaria né quest’ultima potrebbe mai avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale.

Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto, secondo parte ricorrente, non avrebbe potutosottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddove«consente alle parti negoziali di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale (pag. 1, ultimo capoverso, e pag. 2, primocapoverso) sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202611 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativaNu em ecroo dni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.5.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c.in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. e con l’art. 12Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha fattocorretta interpretazione ed applicazione del comma 2 dell’art.2120 c.c. laddove, a fronte della monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”;locuzione che non appare rispettare i crismi di chiarezza edunivocità della volontà derogatoria sancita dal co. 2 dell’art.2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato ed applicato lanorma appena indicata assumendo che non sussista alcunprincipio di onnicomprensività del TFR codificato dallegislatore, compiendo «tale funzione ermeneutica disussunzione della locuzione pattizia travalicandol’espressione e l’interpretazione letterale della formula inesame».6.

I tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica e perla loro interferenza possono essere congiuntamenteesaminati, sono fondati nei termini che seguono.7.

È opportuno premettere che il trattamento di fine rapporto èuna quota di retribuzione differita che maturaNumero registro generale 23242/2024progressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026retribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,Data pubblicazione 25/03/2026nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.8.

Come affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art.2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonrichiede, a differenza del vecchio testo della normacodicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenzadelle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo chequesti ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quantosporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere soloquelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili efortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativoo connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass.n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488 del2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).9.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalentedelle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza delrapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusionedi quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma2).

L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testoNumero registro generale 23242/2024dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.

Ne restanoN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati perData pubblicazione 25/03/2026situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzanel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).10.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro.

La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ. consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026parte della contrattazione territoriale o aziendale (CaNusmse.r o ndi. r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/202616549/2005).12.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022).

In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzNauzmieoron dei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).13.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleparti sulla base del tenore letterale della disposizionesoltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759).

Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delleNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 1N9u3m5er1o d)i, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativadi eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza.

Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026per

26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo Nqumueerol ldai r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026mensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoun orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendola retribuzione mensile per 160; l’art. 43 stabilisce che: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato.

Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazioneaziendale).

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordiNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026aziendali non potranno avere decorrenza anterioreN uamle ro1 d°i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202616. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, alNl’uamretr.o d2i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv dispone: “La contrattazione aziendaleriguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto aquelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese.

Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.17.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026che non siano previsti dal CCNL e le consuetudini azNieumnedroa dli ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%della retribuzione»; al 5° cpv., sancisce, poi, che«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.19.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202620.

Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiNuumteer o idni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026modo adeguato nel caso de quo.

Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaCorte territoriale richiede una volontà chiara e specifica diesclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno; la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e,per essa, della computabilità della voce, siccome diNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026ammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nNeulm TerFoR di, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..21.

Alla stregua di quanto esposto, i motivi vanno accolti neisensi di cui sopra.22.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassala sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamentodelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 23242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege2026    dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;557 - controricorrente -avverso la sentenza n. 90/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 481/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/20261. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della CNourmteero  ddi ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalladal Tribunale della stessa sede che aveva accoltoparzialmente la domanda proposta dalla lavoratrice inepigrafe indicata, dipendente della Fondazione, diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale nel periodo agosto 1990 -  31 marzo2013, senza emettere pronuncia di condanna essendo ilrapporto ancora in corso- riforma la impugnata pronunciarespingendo la pretesa dell’originaria ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] la impugna con ricorso, articolato in tremotivi.3. Resiste all’impugnazione con controricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1. E’ utile sottolineare, quanto ai profili della sentenzainteressati dai motivi di ricorso per cassazione, che essarileva che: a) l’assegno integrativo aziendale era statointrodotto dall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990;era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo” ; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202643 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del N2um0e0ro3 di) r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabilisce chevanno computati, ai fini del TFR tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) la contrattazione aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale in materia; e) lalocuzione, inserita nel contratto aziendale, “non è valido anessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata, sia sotto il profilo letterale che logicosistematico, nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.2. I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materieed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferteNu, mseurol ldei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivatie sui contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consenteche tale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL), esso non potrà essereoggetto di diversa normazione da parte della contrattazionesecondaria né quest’ultima potrebbe mai avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale. Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto, secondo parte ricorrente, non avrebbe potutosottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddove«consente alle parti negoziali di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale (pag. 1, ultimo capoverso, e pag. 2, primocapoverso) sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202611 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativaNu em ecroo dni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.5. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c.in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. e con l’art. 12Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha fattocorretta interpretazione ed applicazione del comma 2 dell’art.2120 c.c. laddove, a fronte della  monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”;locuzione che non appare rispettare i crismi di chiarezza edunivocità della volontà derogatoria sancita dal co. 2 dell’art.2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato ed applicato lanorma appena indicata assumendo che non sussista alcunprincipio di onnicomprensività del TFR codificato dallegislatore, compiendo «tale funzione ermeneutica disussunzione della locuzione pattizia travalicandol’espressione e l’interpretazione letterale della formula inesame».6. I tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica e perla loro interferenza possono essere congiuntamenteesaminati, sono fondati nei termini che seguono.7. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapporto èuna quota di retribuzione differita che maturaNumero registro generale 23242/2024progressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026retribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,Data pubblicazione 25/03/2026nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.8. Come affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art.2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonrichiede, a differenza del vecchio testo della normacodicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenzadelle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo chequesti ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quantosporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere soloquelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili efortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativoo connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass.n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalentedelle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza delrapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusionedi quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testoNumero registro generale 23242/2024dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restanoN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati perData pubblicazione 25/03/2026situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzanel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro. La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ. consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026parte della contrattazione territoriale o aziendale (CaNusmse.r o ndi. r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/202616549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022). In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzNauzmieoron dei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).13. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleparti sulla base del tenore letterale della disposizionesoltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759). Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delleNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 1N9u3m5er1o d)i, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativadi eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza. Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo Nqumueerol ldai r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026mensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoun orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendola retribuzione mensile per 160; l’art.  43 stabilisce che: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme. Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato. Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazioneaziendale). Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordiNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026aziendali non potranno avere decorrenza anterioreN uamle ro1 d°i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202616. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, alNl’uamretr.o  d2i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv dispone: “La contrattazione aziendaleriguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto aquelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese. Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.17. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026che non siano previsti dal CCNL e le consuetudini azNieumnedroa dli ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%della retribuzione»; al 5° cpv., sancisce, poi, che«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.19. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202620. Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiNuumteer o idni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026modo adeguato nel caso de quo. Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaCorte territoriale richiede una volontà chiara e specifica diesclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno;  la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e,per essa, della computabilità della voce, siccome diNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026ammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nNeulm TerFoR di, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..21. Alla stregua di quanto esposto, i motivi vanno accolti neisensi di cui sopra.22. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassala sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamentodelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Trattamentofine rapporto-SEZIONE LAVORORetribuzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 23242/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]  - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 23242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege2026    dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;557 - controricorrente -avverso la sentenza n. 90/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 481/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/20261. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della CNourmteero  ddi ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalladal Tribunale della stessa sede che aveva accoltoparzialmente la domanda proposta dalla lavoratrice inepigrafe indicata, dipendente della Fondazione, diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale nel periodo agosto 1990 -  31 marzo2013, senza emettere pronuncia di condanna essendo ilrapporto ancora in corso- riforma la impugnata pronunciarespingendo la pretesa dell’originaria ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] la impugna con ricorso, articolato in tremotivi.3. Resiste all’impugnazione con controricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1. E’ utile sottolineare, quanto ai profili della sentenzainteressati dai motivi di ricorso per cassazione, che essarileva che: a) l’assegno integrativo aziendale era statointrodotto dall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990;era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo” ; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202643 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del N2um0e0ro3 di) r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabilisce chevanno computati, ai fini del TFR tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) la contrattazione aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale in materia; e) lalocuzione, inserita nel contratto aziendale, “non è valido anessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata, sia sotto il profilo letterale che logicosistematico, nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.2. I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materieed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026nazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferteNu, mseurol ldei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivatie sui contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consenteche tale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL), esso non potrà essereoggetto di diversa normazione da parte della contrattazionesecondaria né quest’ultima potrebbe mai avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale. Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto, secondo parte ricorrente, non avrebbe potutosottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddove«consente alle parti negoziali di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale (pag. 1, ultimo capoverso, e pag. 2, primocapoverso) sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202611 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativaNu em ecroo dni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.5. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c.in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. e con l’art. 12Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha fattocorretta interpretazione ed applicazione del comma 2 dell’art.2120 c.c. laddove, a fronte della  monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”;locuzione che non appare rispettare i crismi di chiarezza edunivocità della volontà derogatoria sancita dal co. 2 dell’art.2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato ed applicato lanorma appena indicata assumendo che non sussista alcunprincipio di onnicomprensività del TFR codificato dallegislatore, compiendo «tale funzione ermeneutica disussunzione della locuzione pattizia travalicandol’espressione e l’interpretazione letterale della formula inesame».6. I tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica e perla loro interferenza possono essere congiuntamenteesaminati, sono fondati nei termini che seguono.7. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapporto èuna quota di retribuzione differita che maturaNumero registro generale 23242/2024progressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026retribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,Data pubblicazione 25/03/2026nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.8. Come affermato da questa Corte, “il secondo comma dell'art.2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonrichiede, a differenza del vecchio testo della normacodicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenzadelle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo chequesti ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quantosporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere soloquelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili efortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini delladeterminazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativoo connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass.n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalentedelle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza delrapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusionedi quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testoNumero registro generale 23242/2024dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restanoN umero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 7204/2026esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati perData pubblicazione 25/03/2026situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzanel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro. La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ. consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026parte della contrattazione territoriale o aziendale (CaNusmse.r o ndi. r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/202616549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comecanone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022). In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzNauzmieoron dei r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).13. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleparti sulla base del tenore letterale della disposizionesoltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759). Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delleNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 1N9u3m5er1o d)i, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativadi eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza. Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo Nqumueerol ldai r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026mensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoun orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendola retribuzione mensile per 160; l’art.  43 stabilisce che: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme. Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato. Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazioneaziendale). Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordiNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026aziendali non potranno avere decorrenza anterioreN uamle ro1 d°i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202616. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, alNl’uamretr.o  d2i r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv dispone: “La contrattazione aziendaleriguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto aquelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese. Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.17. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026che non siano previsti dal CCNL e le consuetudini azNieumnedroa dli ir accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%della retribuzione»; al 5° cpv., sancisce, poi, che«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.19. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.Numero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/202620. Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiNuumteer o idni r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026modo adeguato nel caso de quo. Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaCorte territoriale richiede una volontà chiara e specifica diesclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno;  la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e,per essa, della computabilità della voce, siccome diNumero registro generale 23242/2024Numero sezionale 557/2026ammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nNeulm TerFoR di, r accolta generale 7204/2026Data pubblicazione 25/03/2026che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..21. Alla stregua di quanto esposto, i motivi vanno accolti neisensi di cui sopra.22. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassala sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamentodelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris