CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 07631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso dagli Avv.ti marco Pepe e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Tuscolana, n 4; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T43 A952K), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Antonelli, n. 4; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3276/2017 (pubblicata indata 13 luglio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N.6361/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9127/2015, il Tribunale di Pavia, decidendo sulla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] (committente) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (appaltatrice) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di quest’ultima per l’importo di euro 11.678,00, oltre interessi, a titolo di pagamento in favore della predetta ricorrente in sede monitoria (basato su due fatture del 2009), relativamente al contratto di appalto concluso tra le parti con riferimento alla esecuzione della struttura di uno studio medico con accesso del pubblico da ingresso indipendente di proprietà di essa opponente, così statuiva: - dichiarava la risoluzione del citato contratto per inadempimento dell’appaltatrice (siccome i lavori realizzati avevano un valore inferiore rispetto a quello dei compensi pattuiti e dalla stessa ricevuti); - revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della sola somma residua di euro 523,38 (previamente detratto l’importo già corrisposto nella misura di euro 5.000,00); - rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall’opponente, condannando l’opposta alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Pronunciando sull’appello formulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3276/2017 (pubblicata il 13 luglio 2017), in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’appellante e per il titolo dedotto in giudizio, della minor somma di euro 441,13, confermando nel resto la decisione del primo giudice e compensava per intero tra le parti le spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte milanese – previa rilevazione che, in effetti, era stato proposto un unico sostanziale motivo di gravame – riteneva che, con riferimento all’aspetto economico del contratto di appalto dedotto in giudizio, non si sarebbe dovuto applicare lo sconto del 37,40% per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale, ragion per cui il credito residuo dell’appaltatrice – scomputato l’acconto ricevuto – ammontava ad euro 441,13 (anziché ad auro 523,38). 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA]. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per asserita violazione di un giudicato interno, sul presupposto che la Corte di appello, riducendo la somma residua alla stessa dovuta nell’importo di euro 441,13, non aveva tenuto conto dell’ulteriore credito (mancando, perciò, di riconoscere anche questa somma in suo favore, per effetto della conferma nel resto della sentenza di primo grado) riconducibile alla prestazione extracontrattuale, dalla medesima pacificamente eseguita, di sradicamento di un albero, per l’ammontare di euro 1.200,00. 2. Con la seconda censura, la società ricorrente ha dedotto –sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – l’omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello relativi al mancato riconoscimento, a suo favore, del corrispettivo anche per le altre lavorazioni extracontrattuali oggetto della fattura n. 6/2009 (di cui, per la livellina, solo quella parte di compenso ulteriore rispetto a quella già computata dal c.t.u.), nonché all’indebita inclusione del vespaio tra i vizi. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto. Diversamente da quanto con esso prospettato, non si era affatto venuto a formare alcun giudicato interno sul credito dovuto per la prestazione extracontrattuale dello sradicamento dell’albero. Infatti, per come desumibile dallo stesso svolgimento della doglianza, il giudice di prime cure, dopo aver determinato la differenza fra il valore dei lavori contrattuali eseguiti dalla ricorrente ed il costo degli interventi necessari per l’eliminazione dei relativi vizi in euro 3.406,15, aveva aggiunto a quest’ultimo importo proprio l’ulteriore somma di euro 1.200,00 da imputarsi al corrispettivo per lo sradicamento dell’albero del giardino (corrispondente a quello richiesto con relativa fattura), così giungendo alla determinazione complessiva del credito in favore dell’odierna ricorrente in euro 4.606,15, a cui aggiungere l’iva al 20%, in tal modo pervenendo alla quantificazione dell’ammontare complessivo finale di euro 5.523,38, dal quale detrarre l’acconto (circostanza incontestata) ricevuto di euro 5.000,00, con un rimanente importo residuo di euro 523,38, invero costituente l’oggetto della condanna al pagamento emessa, con la sentenza di primo grado, a carico della Draetta. Pertanto, se è vero che sulla debenza del citato importo di euro 1.200,00 per l’indicato lavoro extracontrattuale di sradicamento dell’albero non era stata formulata alcuna contestazione, è altrettanto vero che la relativa somma era stata ricompresa nel complessivo credito dovuto in favore dell’odierna ricorrente, unitamente, cioè, a quello relativo propriamente all’esecuzione del contratto di appalto, con il conseguente computo del credito residuo ancora dovuto sul totale. 4. Anche la seconda censura è priva di fondamento e va disattesa, perché - con la valutazione compiuta nell’impugnata sentenza (a pag. 6) - la Corte di appello ha preso, comunque, in considerazione tutte le altre doglianze proposte con il gravame, ravvisandone l’irrilevanza e l’ultroneità alla luce dell’intervenuta risoluzione del contratto, dovendosi, peraltro, tenere conto che la Draetta si era dovuta accollare le spese per la realizzazione del ripristino del vespaio aerato (siccome quelloeseguito dall’appaltatrice era risultato viziato: v. pag. 5 della sentenza, in tal senso confermando implicitamente la statuizione del primo giudice sul punto) e pronunciandosi espressamente sulla “irrilevanza” della contestazione relativa alla “livellina” (v. la cit. pag. 6 della sentenza). Quindi non sussiste la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in