CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 1951
Cassazione n. 35818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1951 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revisione della sentenza emessa in data 06 novembre 1986 dalla Corte di assise di appello di Napoli e divenuta definitiva il 22 ottobre 1987, con I uale egli è stato condannato alla pena di 23 anni di reclusione per l'omicidio di D [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di revisione è stata proposta per la sopravvenienza di nuove prove, costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'istante e condannato con lui per il medesimo reato, il quale, essendo divenuto collaboratore ._ di giustizia, in data 02 luglio 2008 dichiarò che Luigi ai Nasi era estraneo all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], al quale doveva invece partecipare tale [OSCURATO:PERSONA]/Biasi, e in data 09 luglio 2008 dichiarò invece che del commando faceva parte tale [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'istante, che inun diverso processo, in data 06 giugno 2016, ha dichiarato di avere commesso l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], e che per esso era stat .ricriminato anche il fratello Luigi, che invece ne era estraneo. Ulteriore nuova prova sarebbe costituita da uno scritto del figlio dello Scala, che in una missiva risalente al 2008 e diretta a tale Sasàl ha scritto di essere rammaricato per il fatto che lo zio Luigi era stato condannato, benché innocente, per l'omicidio commesso da suo padre e dallo zio Mario unitamente allo zio Ciro e a tale Balduccio. La Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza, perché le nuove prove addotte sono in contrasto tra loro e con i dati oggettivi contenuti nella sentenza di cui si chiede la revisione, oltre a provenire solo dai familiari dell'istante e ad essere state rese in epoche molto risalenti. Le dichiarazioni dei coimputati sono contrastanti tra loro perché lo Scala, nel 2008, indicò come componente del commando tale [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], nel 2016, indicò in tale ruolo il congiunto [OSCURATO:PERSONA]. LciScala, poi, nel riferire, peraltro in modo impreciso, della propria latitanza, affermò di essere stato arrestato in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA], che essi avevano scagionato dall'omicidio benché fosse lui che aveva le pistole, rendendo così incomprensibile il perché egli e [OSCURATO:PERSONA] non abbiano, all'epoca, scagionato anche [OSCURATO:PERSONA], ancora latitante all'epoca del loro arresto. Nessuna dignità di prova può avere, poi, il manoscritto del figlio dello Scala, perché la sua provenienza è in realtà ignota, e il suo contenuto non dimostra alcuna certezza sulle affermazioni fatte.Inoltre le nuove prove indicate non sono idonee a superare e scardinare quelle su cui è basata la condanna, e non potrebbero portare ad una decisione di assoluzione. In particolare è rilevante il fatto che l'originario dichiarante Cotroneo, che accusò dell'omicidio sia [OSCURATO:PERSONA], sia i due coimputati Mario DiBiasi e [OSCURATO:PERSONA], riconobbe il primo in fotografia, ed è rilevante il fatto che la convivente dell'ucciso abbia riferito che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] cerc:avano di entrar1 in amicizia con il [OSCURATO:PERSONA] ma questi li teneva a distanza, diffidando di loro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 630, 631 e 634, cpp., per avere la Corte reso una motivazione travisante, illogica, apparente, nonché esorbitante dai limiti del giudizio di ammissibilità. La Corte di appello ha travalicato i limiti propri della fase rescindente del giudizio di revisione, non fermandosi a valutare l'astratta idoneità delle nuove prove a sovvertire l'esito della sentenza di cui è stata chiesta la revisione, ma effettuandone un penetrante apprezzamento nel merito. E' però vietata, nella fase rescindente, la valutazione circa la verosimiglianza e l'attendibilità delle nuove prove. La Corte, invece, ha valutato inattendibili le dichiarazioni degli originari coimputati perché contrastanti tra loro, senza considerare che il contrasto sarebbe nella indicazione del terzo componente del commando omicida, mentre esse convergono nell'escludere la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la Corte di appello ha travisato le dichiarazioni rese dallo Scala il 09 luglio 2008 in merito al luogo in cui fu arrestato, ponendo così fine alla sua latitanza, in quanto l'arresto avvenne proprio nella località da lui indicata, posta altrove rispetto a quella ritenuta dalla Corte. Ha travisato tali dichiarazioni anche in merito al presunto scagionamento di tale [OSCURATO:PERSONA], a proposito del quale il dichiarante [OSCURATO:PERSONA] non ha mai detto che fosse implicato nell'omicidio, avendo al contrario dichiarato che non lo era. La motivazione dell'ordinanza è illogica ed apparente anche nella parte in cui afferma che le nuove prove non sono idonee a superare la prova costituita dalle dichiarazioni della convivente del [OSCURATO:PERSONA] circa la diffidenza che questi nutriva verso i fratelli [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una dichiarazione neutra in merito all'accertamento dell'identità degli assassini. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione.A/Ct.' \• 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. In primo luogo, l'ordinanza impugnata è stata emessa legittimamente, perché la Corte di appello non ha travalicato i limiti della fase rescindente. L'art. 634 cod.proc.pen. prevede infatti una previa verifica dell'ammissibilità dell'istanza di revisione o di rescissione del giudicato, al fine di valutare se essa sia proposta nelle ipotesi consentite e con le forme prescritte. La giurisprudenza di legittimità ha però stabilito che tale verifica comprende anche l'esame, sia pure sommario, degli elementi posti a base della domanda di revisione, essendo richiesto, dall'art. 631 cod.proc.pen., che essi siano idonei a consentire, se accertati, il proscioglimento dell'istante ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod.proc.pen. Questa Corte ha pertanto affermato che «In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata inconferenza,rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni)» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, Rv. 280405; così anche Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). 2.1. L'ordinanza impugnata si è limitata ad effettuare una simile verifica. Non ha, infatti, valutato l'attendibilità dei singoli dichiaranti e neppure la credibilità della loro dichiarazioni, peraltro molto risalenti nel tempo, ma ne ha sottolineato la contraddittorietà tra loro, in quanto, pur concordando nell'escludere la partecipazione all'omicidio dell'odierno ricorrente, esse divergono inconciliabilmente nell'individuare l'altro soggetto che vi avrebbe partecipato al suo posto. 3. L'affermazione della Corte di appello, circa la inidoneità degli elementi prospettati dal ricorrente a costituire delle 'prove nuove' ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., capaci di dimostrare che egli deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod.proc.pen., è corretta, in quanto logica e adeguatamente argomentata. 3.1. L'idoneità a sovvertire il precedente giudizio di condanna può sussistere anche con riferimento ad un'unica prova nuova, che risulti decisiva perché tale da imporre una diversa ricostruzione del fatto per il quale il soggetto è stato condannato, nel senso di dimostrare, anche solo in termini di ragionevole dubbio, l'insussistenza del reato o la sua mancata commissione da parte del predetto. Tale idoneità della 'prova nuova', però, deve essere valutata alla luce delle prove su cui si è basata la condanna di cui si chiede la revisione, al fine di saggiarne la resistenza. Nel caso della 'prova nuova' costituita dalla dichiarazione di un coimputato o di un soggetto che si attribuisca la responsabilità per il reato, questa Corte ha stabilito, in particolare, che «In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992). Legittimamente, quindi, la Corte di appello ha in primo luogo valutato la forza probante delle due dichiarazioni indicate come 'prove nuove', e ne ha rilevato la contraddittorietà, deducendone che essa mina la capacità P robatori +i ciascuna di esse, risultando ovviamente poco credibile la dichiarazione di chi, autoaccusandosi per un delitto, indichi quale complice un soggetto diverso da quello indicato da un altro soggetto che si autoaccusa del medesimo delitto, o comunque ricostruisca l'episodio in termini contrastanti. 3.2. Tali dichiarazioni, già tra loro contraddittorie, risultano poi non idonee a sovvertire la prova formatasi nel giudizio a carico del ricorrente: questi fu condannato non a seguito di una chiamata in correità, ma a seguito delle dichiarazioni di un soggetto risultato estraneo all'omicidio, tale [OSCURATO:PERSONA], che raccontò in modo dettagliato l'agguato in danno dell'ucciso e descrisse i soggetti che lo attuarono, tra i quali indicò, sin dall'inizio della sue dichiarazioni, l'odierno ricorrente, che poi riconobbe anche in una fotografia, eliminando così ogni possibile dubbio circa la sua identificazione. La credibilità di questo teste (in origine imputato per reati connessi) fu vagliata in modo approfondito, e ritenuta sussistente, anche perché il suo racconto convergeva con quello di un altro soggetto risultato estraneo ai fatti. L'affermazione che due dichiarazioni difensive provenienti, ad anni di distanza dal fatto nonché dall'istanza proposta, da due familiari del ricorrente, neppure convergenti tra loro, non siano idonee a sovvertire o anche solo a mettere in dubbio l'attendibilità di tali accuse, va quindi ritenuta non illogica né contraddittoria. 3.3. Altrettanto logica e adeguatamente motivata è la valutazione di inidoneità della 'prova nuova consistente nello scritto asseritarnente proveniente da un altro familiare del ricorrente, in quanto anche qualora ne fosse provata, nel giudizio di revisione, la veridicità e la provenienza dal presunto autore, esso riporterebbe solo un generico 'sentito dire' di quest'ultimo, non risultando da alcun elemento che egli abbia partecipato all'omicidio e abbia quindi una conoscenza diretta dell'identità dei soggetti coinvolti in esso. 4. Per i motivi sopra esposti il ricorso, quindi, deve essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod.proc,pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con