CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15232/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ROMA-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3883/2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n, 3883/2024, depositata il 31.5.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 24.7.2023 con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato ed avverso la contestuale sentenza n. 486/2023 che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. Il giudice d’appello ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel ritenere l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato sotto il profilo del difetto di allegazione della documentazione necessaria ai sensi dell’art. 39 CCII, non essendo il DURC depositato dalla reclamante un documento idoneo alla certificazione dei debiti contributivi ed assicurativi, come emergente, del resto, dall’incongruenza tra lo stesso documento attestante la non pendenza debitoria, e la posta negativa del bilancio 2022 di debiti previdenziali per € 52.682,00,figurante anche nella versione del bilancio 2022 allegata dallo stesso reclamante alle note autorizzate in prima istanza. Il giudice d’appello ha, altresì, rilevato che il Tribunale, in sede di valutazione della “ritualità”, ha correttamente proceduto ad una valutazione di “fattibilità” prima facie della proposta anche con riguardo alle specifiche operazioni proposte nel piano, tra cui contratto di cessione di diritti controversi del 30.3.2023, con cui la debitrice aveva sostanzialmente “restituito” le aziende alberghiere gestite in regime di affitto – “[OSCURATO:PERSONA]” e “Capannelle” - e ceduto varie posizioni creditorie alle originarie titolari, [OSCURATO:PERSONA] e Gestal, anziché alle attuali titolari, tali in virtù degli accordi attuativi dell’accordo quadro del 2018, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, in cambio di un corrispettivo di € 100.000 e con l’aggiunta di un patto di retrocessione in favore della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice d’appello – come già il Tribunale – non ha condiviso la prospettazione di parte reclamante in ordine alla vantaggiosità dell’operazione, insita sostanzialmente nel recupero alla disponibilità finanziaria in favore dei creditori della somma di € 100.000 corrisposta dalle società cessionarie e nell’esternalizzazione dei maturandi debiti connessi all’esercizio dell’attività aziendale, (in primis, per il personale e per eventuali canoni di affitto per il periodo successivo al contratto). Il giudice del reclamo ha ritenuto, in particolare, che la predetta operazione, nel dettaglio delle clausole contrattuali, apparisse decisamente poco chiara ed inidonea, già ad una delibazione prima facie, a dar contezza del maggior beneficio per il ceto creditorio rispetto al mantenimento dello status quo. L’indeterminatezza, quantitativa e qualitativa, di tutti gli elementi positivi di titolarità di [OSCURATO:SOCIETA] menzionati nell’accordo era già in sé tale da non consentire una valutazione di completezza della situazione patrimoniale del debitore, in generale, e della vantaggiosità dell’operazione complessiva rispetto alla soluzione di una liquidazione giudiziale con una possibile azione revocatoria. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo ad otto motivi. La liquidazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la G.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che hanno resistito in giudizio con controricorso. Quest’ultima ha, altresì proposto ricorso per cassazione incidentale condizionato. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. La liquidazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 111, 6° comma, Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la stessa ha disatteso con motivazione apparente i documenti prodotti dalla ricorrente per dimostrare di avere assolto all’onere di documentare la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi, e ha affermato in maniera meramente assertiva che le argomentazioni svolte dalla reclamante, sulla base dei documenti prodotti, non fossero convincenti. 2. Il motivo è infondato. La motivazione resa dalla Corte d’Appello sul punto relativo alla certificazione occorrente per dimostrare di aver assolto agli obblighi contributivi ed assicurativi non è affatto apparente, essendo, invece, idonea a soddisfare il requisito del “minimo costituzionale”. Infatti, il giudice d’appello, come già evidenziato in narrativa, ha ritenuto il DURC depositato dalla reclamante un documento inidoneo a tal fine, avuto riguardo anche alle incongruenze tra le risultanze del DURC e la posta negativa del bilancio 2022 di debiti previdenziali per € 52.682,00 figurante anche nella versione del bilancio 2022 della società reclamante. 3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata in caso di mancato accoglimento del primo, è stata dedotta la violazione dell’art. 25 sexies, co. 1, CCII, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il DURC astrattamente inidoneo a certificare i debiti contributivi e previdenziali. Espone la ricorrente che tra i “documenti previsti dall’art. 39”, richiamati dall’art. 25 sexies CCII, non compare la certificazione dei crediti previdenziali di cui all’art. 363 CCII, ma solo “un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi”. Dunque, il legislatore ha omesso deliberatamente il richiamo dell’art. 363 CCII, optando per una soluzione meno rigida, caratterizzata cioè dal fatto che la certificazione può consistere in qualsiasi altra certificazione contrassegnata dal carattere dell’idoneità e non deve essere necessariamente la comunicazione dei crediti “vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi”, come previsto dal citato art. 363 CCII, con disposizione che non stabilisce direttamente il contenuto della comunicazione, ma delega a farlo l’INPS e l’INAIL, con proprio provvedimento “approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica”. 4. Il motivo è inammissibileper non aver colto la ratio decidendi. Va osservato che il giudice di merito ha ritenuto che il documento prodotto dalla ricorrente, in relazione alle incongruenze sopra evidenziate rispetto alle risultanze del bilancio, non fosse in concreto idoneo a certificare la posizione contributiva della debitrice. La caratteristica concreta di tale affermazione non è stata colta, non avendo il giudice d’appello in alcun modo affermato che l’unico documento astrattamente idoneo a svolgere la funzione certificatrice dei debiti contributivi debba avere le caratteristiche di quelli disciplinati dall’art. 363 CCII, avendo invece limitato la propria analisi al documento sottoposto al suo esame. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 25 sexies, co. 5 e 42, co. 1, CCII, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4, c.p.c. in quanto il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del concordato semplificato senza acquisire e/o considerare le risultanze della banca dati dell’INPS quanto ai debiti a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente invoca l’applicazione analogica dell’art. 42 CCII, secondo cui “a seguito della domanda di apertura del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367” ovvero, tra l’altro, “le informazioni relative ai debiti contributivi” verso l’INPS”.Inoltre, tanto nel concordato preventivo quanto in quello semplificato, il mancato deposito dei documenti previsti dall’art. 39 non è espressamente sanzionato con l’inammissibilità della domanda e che tale inammissibilità deve escludersi quando, come nella specie, le informazioni relative ai debiti contributivi vengono comunque acquisite dal tribunale. 5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente ha sollevato nel ricorso per cassazione una questione di cui nella sentenza impugnata non vi è traccia e che neppure la ricorrente allega di aver sottoposto all’esame del giudice di merito. Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e che non richiedono accertamenti in fatto (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 25 sexies CCII, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti posti in essere dal debitore prima della presentazione della domanda di concordato semplificato (nella specie dopo la conclusione della composizione negoziata) facciano parte del piano di liquidazione anziché essere meri fatti storici che concorrono a determinare la situazione al momento della presentazione della domanda. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto del piano di liquidazione, inserendo in esso anche le attività poste in essere dalla debitrice prima della presentazione della domanda di concordato semplificato, mentre tali attività sono state menzionate come semplice fatto storico, premesso al piano di liquidazione. 9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2555 c.c., dell’art. 25 sexies, c. 5, CCII e degli artt. 67 l. fall. e/o 2901 c.c. per avere il giudice d’appello –al fine di superare la neutralità in punto di convenienza del contratto di cessione dei diritti controversi – erroneamente considerato come suscettibili di essere recuperati alla garanzia patrimoniale dei creditori non solo i diritti controversi ceduti con patto di retrocessione e oggetto dell’atto dispositivo impugnabile con azione revocatoria, ma anche gli utili (meramente eventuali, con conseguente astrattezza della valutazione di convenienza) che le acquirenti dei diritti controversi avessero maturato medio tempore tra la cessione e la retrocessione. 10. Con il settimo motivo è stata dedotta il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, in quanto la valutazione della convenienza del fallimento rispetto al concordato semplificato è stata viziata, oltre che dagli errori in diritto denunciati con il motivo precedente, dalla omessa considerazione di un fatto decisivo e cioè della messa a disposizione nell’ambito del concordato semplificato di € 200.000 complessivi, da parte di due soggetti; con queste risorse esterne, come tali non gravate da privilegi, sarebbe stato possibile assicurare una utilità a tutti i creditori e, in particolare, a quelli chirografari destinati a rimanere totalmente insoddisfatti nel fallimento. 11. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. La ricorrente ha contestato l’interpretazione (pienamente condivisa dal giudice d’appello) che il Tribunale, nell’esaminare la fattibilità prima facie della proposta, ha fornito del piano nonché l’inserimento tra le specifiche operazioni proposte anche del “contratto di cessione dei diritti controversi del 30.3.2023”. È stata, in sostanza, censurata la valutazione (in fatto) con cui entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la complessiva operazione appariva, per l’indeterminatezza quantitativa e qualitativa di tutti gli elementi positivi di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] menzionati nell’accordo, poco chiara ed inidonea a dare contezza del maggiore beneficio per il ceto creditorio rispetto al mantenimento dello status quo. Non vi è dubbio che la ricorrente, attraverso l'apparente deduzione del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, non faccia che svolgere una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, così intendendo sollecitare una rivisitazione del suo giudizio non consentita alla Corte, alla quale non spetta il riesame delle valutazioni di merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass.n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009). 12. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per l’omesso esame del settimo motivo del reclamo con il quale si denunziava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., durante la composizione negoziata, fosse stata dilatoria o non conforme ai principi di buona fede e correttezza. 13. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente avuto cura di indicare il contenuto, seppur in via sommaria o per estratto, del motivo di reclamo in ordine al quale lamenta l’omesso esame. 14. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa