CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 31556/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10739/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 33 Pec: -controricorrenti- avverso la sentenza n. 66/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che I sigg. Enrico ed [OSCURATO:PERSONA] , essendo subentrati nel contratto di locazione sottoscritto dalla defunta madre [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] srl relativo ad immobile sito in Treviso, con ricorso per decreto ingiuntivo intimarono alla società conduttrice il pagamento di somme dovute a titolo di canoni scaduti ed essendo la società stata cancellata dal Registro delle Imprese, ottennero il decreto ingiuntivo escutendo la fideiussione a prima richiesta rilasciata dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per € 6.000,00; gli intimati proposero opposizione sollevando una serie di eccezioni ma il Tribunale di Treviso prima e la Corte d’Appello di Venezia poi rigettarono l’opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti ritenendo che la polizza fideiussoria escussa ai loro danni fosse non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, con la clausola a prima richiesta, con la conseguente inopponibilità da parte dei fideiussori delle eccezioni riferibili al rapporto principale, con particolare riguardo a quellededotte negli artt.1945, 1956 e 1957 c.c. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi; Enrico e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. Considerato che con il primo motivo –violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. ) in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la sentenza è priva di motivazione per aver qualificato il contratto quale “contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta” ritenendo erroneamente che il massimale di € 6.000,00–definito con l’impegno di garanzia in via forfettaria– non abbia riferimento diretto ai canoni mensili di locazione il cui ammontare corrispondeva incontestatamente ad € 1.300,00; si duole dell’apparenza della motivazione là dove perché il contratto di fideiussione indica espressamente la somma di € 6.000,00 “pari a circa sei mensilità del canone di locazione”, asseritamente emergendo chiara la volontà delle parti di determinare l’accessorietà della fideiussione al rapporto principale, con conseguente necessità dello scrutinio di tutte le eccezioni sollevate in ordine al suddetto rapporto; con il secondo motivo – violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1936 e ss. c.c.- lamenta la violazione di norme di ermeneutica contrattuale con riguardo alla qualificazione del contratto quale “autonomo di garanzia”; il ricorso è inammissibile; i motivi presuppongono come noto il contenuto del contratto che non viene invero riportato nella parte d’interesse a suffragio delle mosse censure, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella C