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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 34086/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24909/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è ex legedomiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3087/2024 depositata il 06/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri (oltre che MEF, [OSCURATO:PERSONA] e Ministero salute) per mancato recepimento direttive … e mancata fruizione borse di studio in qualità di specializzandi. [OSCURATO:PERSONA] statali si costituivano in giudizio e, tra l’altro, eccepivano l’intervenuta prescrizione.

2. – Il Tribunale di Roma dichiarava, preliminarmente, la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni, in quanto rilevava che queste si erano costituite oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c., sulla base della considerazione che il termine per la costituzione scadeva il 26.12.2017 che era festivo, come erano festivi il 25.12.2017 e il 24.12.2017 (domenica) con conseguente anticipo del termine al 23.12.20217 che era sabato e, quindi, da ritenersi ugualmente “festivo” con ulteriore anticipo per la tempestiva costituzione al 22.12.2017 che era venerdì.

Escludeva, poi, la legittimazione passiva delle Amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio, ritenuto unico soggetto responsabile per la tardiva attuazione di Direttive comunitarie, in rappresentanza dello Stato italiano e, infine, accoglieva le richieste avanzate dai medici.

3. –Avverso tale decisione proponeva appello l’attuale ricorrente.

La Corte d’appello confermava la tardività della costituzione delle Amministrazioni e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, e respingeva l’appello.

4. – Propone oggi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello la Presidenza del Consiglio dei ministri, affidandosi a un motivo.

Resistono con controricorso Pellegrino e Digeronimo.

5. – Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata, proponendo la definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità.

La proposta ha avuto il seguente tenore: « ritenuto che -) il ricorso è infondato; -) che infatti questa Corte ha più volte stabilito che nei termini da computarsi a ritroso, quando il dies ad quem cada di sabato, l’ultimo giorno utile per il compimento dell’atto è retrodatato al venerdì (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109); -) che il termine di costituzione del convenuto, nel giudizio ordinario di cognizione, è un termine stabilito non già a favore del convenuto, ma a favore dell’attore, che di esso ha bisogno per prendere cognizione delle difese svolte dalla controparte; -) che, di conseguenza, la tesi sostenuta dall’Amministrazione avrebbe l’effetto di nuocere sì al diritto di difesa, ma –al contrario di quanto si sostiene nel ricorso – alla difesa dell’attore, non a quella del convenuto; -) che le decisioni di questa Corte talora indicate come opinioni dissenzienti in realtà non sono affatto tali: né quella di Cass. 17103/09, caso in cui l’art. 155 c.p.c., nel testo vigente, non era ancora applicabile; né quella di Cass. 182/11, imperfettamente massimata, la quale nel valutare il rispetto d’un termine a ritroso (deposito della memoria ex art. 378 c.p.c.) ha applicato un principio antitetico a quello invocato dalla ricorrente; -) che, in definitiva, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, né il ricorso spende argomenti idonei a superarla;».

6. – L’Avvocatura dello Stato instava per la decisione del ricorso, per cui veniva fissata la odierna adunanza camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., in vista della quale i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art 155 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 11 Cost., in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c.

In particolare, la ricorrente lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha rilevato la tardività della costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente inammissibilità della proposta eccezione di prescrizione, adducendo che il giorno 23 dicembre 2017 era un sabato e quindi, in forza dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 155 cod. proc. civ., anche nell’ipotesi dei termini che decorrono “a ritroso” le scadenze nel giorno di sabato devono essere anticipate al giorno precedente non festivo, che nel caso in esame scadeva il venerdì 22 dicembre 2017.

In particolare, si duole del fatto che la tesi accolta dal giudice di merito sulle modalità di calcolo delle scadenze “a ritroso” che cadono di sabato contrasta con la dizione letterale e l’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 155 cpc, oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa del convenuto che vede ridotto a suo danno di un giorno (il sabato appunto) il termine per approntare la costituzione tempestiva; ciò in violazione degli artt. 24 Cost. e 111 Cost.2. – Va innanzitutto premesso, che, come già chiarito recentemente da questa Corte (Cass., n. 23634 del 2025), proprio decidendo un ricorso dell’Amministrazione che poneva analoga questione, la scadenza del termine a ritroso –pur non libero – in un giorno festivo o di sabato deve essere interessata dalla disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ.

La predetta disposizione «si applica ai termini c.d. a ritroso semplicemente perché la norma, riferendosi al termine che viene a scadere in un certo giorno, concerne – in assenza di elementi contrari, ed anzi essendo logicamente riferibile la nozione di proroga sia al termine “in avanti”, sia a quello “a ritroso”, atteso che una proroga rispetto alla scadenza è concepibile tanto “in avanti” quanto “calcolando indietro”, conforme alla natura anzi al modo di calcolare il termine (cioè fino a o prima di) – sia il caso in cui il termine debba calcolarsi per un’attività che deve essere compiuta entro una certa data o entro un certo evento, e dunque a far tempo dal loro successivo verificarsi rispetto al dies a quo, sia ai termini che debbono essere osservati per un’attività che l’ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo, giusta quanto accade appunto per i termini a ritroso» (Cass., n. 23634 del 2025).

3. –Ciò premesso, le argomentazioni della difesa erariale sono tutte prive di fondamento, come già evidenziato nel citato precedente.

3.1. – Va, innanzitutto, considerato che l’applicazione della proroga a ritroso al termine a ritroso che verrebbe a scadere in giorno festivo o – come nel caso in esame – nel sabato, si risolverebbe, in realtà, in un vantaggio per chi deve osservare il termine.

Infatti, escludere che il termine si debba osservare quando scadrebbe nel giorno festivo o nel sabato, nel primo caso, si spiega con l’esclusione della imposizione a chi deve osservare il termine del compimento dell’attività da compiere nel termine a suo carico, esigenza che vale a prescindere dal se –si badi – l’attività sia possibile o no (cosa, vigente il processo cartaceo, impossibile per le attività di deposito presso gli uffici, possibile per le sole attività notificatorie ad iniziativa diretta ed esclusiva del difensore ex lege n. 93 del 1994) (Cass. n. 23634 del 2025).

Nel caso del termine con scadenza al sabato, una volta considerato che il quinto comma dell’art. 155 consente –secondo l’unica esegesi possibile – le attività processuali di udienza ed ogni altra attività che non comportino il dover osservare un termine scadente il sabato, allo stesso modo il legislatore – prorogando il termine – ha voluto favorire chi deve compiere l’atto, e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa per osservare i termini.

Questo, in ipotesi, potrebbe giustificare che chi deve osservare il termine possa rinunciare al beneficio.

Ma qui subentra la considerazione che la proroga del termine a ritroso scadente la domenica o il sabato o in giorno festivo, rispettivamente operante nei primi due casi al venerdì precedente, nel terzo al giorno precedente, se si considera il rilievo del compimento dell’atto dal punto di vista della controparte e dei riflessi che riguardo ad essa può avere, almeno quando trattasi di atto da depositarsi in giudizio ed il cui deposito rileva ai fini dell’acquisizione della sua conoscenza da quella parte, sebbene attraverso l’accesso agli atti di esso (quanto l’atto non deve compiersi con una notificazione), si risolve anche in un vantaggio per quella parte: ciò perché, se non vi fosse la proroga, detta parte si vedrebbe costretta a prendere visione dell’atto per fruire della intera durata del termine a partire dal momento del giorno festivo o equiparato, la domenica o altro giorno festivo, o il sabato.

Tale conoscenza non sarebbe stata possibile il giorno festivo o la domenica, ma forse solo il sabato, vigente il processo cartaceo, ma in questo caso avrebbe imposto un’attività alla parte (e non, si badi, un’attività giudiziaria, cioè rilevante in giudizio ai sensi del quinto comma dell’art. 155, tale non potendo reputarsi l’accesso all’ufficio per verificare il deposito dell’atto da parte del contraddittore, trattandosi di attività di mero contatto con la cancelleria). (Cass. n. 23634 del 2025).

Vigente il p.c.t. - processo civile telematico, la conoscenza sarebbe possibile, ma l’ultimo comma dell’art. 155 esclude la sua rilevanza, non trattandosi di udienza o – come detto - di attività giudiziaria nel senso indicato.

3.2. – Come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 23634 del 2025), la proroga del termine a ritroso trova dunque una giustificazione nella garanzia della fruizione per la controparte dello stesso trattamento di chi deve compiere l’atto circa la giustificazione della proroga.

La circostanza, vigente il deposito telematico, che la proroga al giorno antecedente il sabato, ove il deposito avvenga all’ultimo momento, renderebbe irrilevante la proroga è neutralizzata dal fatto che la controparte, come detto non è tenuta a “lavorare” di sabato per accertare il deposito ed è irrilevante, considerato che –come detto – non si tratta di termine libero, sicché è fisiologico che il perfezionamento dell’atto da compiersi nel termine ad quem(che si computa) non rileva per il quantum temporale della conoscibilità dell’atto.

Vigente il processo cartaceo certamente si poteva verificare che, prorogato il termine a ritroso dal sabato al venerdì, la controparte avesse possibilità di accedere alla conoscenza dell’atto depositato solo dal lunedì, cioè da quando aprivano gli uffici (o addirittura il martedì, nel caso di lunedì festivo, come quello dell’Angelo).

Ma tale circostanza, ove avesse creato qualche problema di difesa in relazione all’udienza o all’attività successiva, sarebbe stata gestibile attraverso l’istituto dell’art. 153 c.p.c.

Vigente il processo telematico l’analoga situazione, nonostante l’accessibilità al sistema telematico anche di sabato o di domenica o in giorno festivo, può – non essendo esigibile un accesso in quei giorni sempre per il quinto comma dell’art. 155 – essere gestita, anche per il caso che la visibilità dell’atto divenga possibile solo il lunedì, sempre ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ. (Cass. n. 23634 del 2025).

3.3. –Quanto alla norma, invocata dalla ricorrente, contenuta nel Codice del [OSCURATO:PERSONA], già questa Corte ha sollevato perplessità sulla lettura operata dal Consiglio di Stato, che invero equivoca sull’uso della parola “antecedente”, di cui al comma 4 dell’art. 52: la disposizione, quando parla di giorno antecedente, lo fa dopo che il comma terzo ha parlato di “giorno seguente”, ed è palese che, mentre questa espressione è calibrata con riferimento al termine da calcolarsi “in avanti”, l’altra lo è rispetto al termine da calcolarsi a ritroso, “all’indietro” (sempre, Cass. n. 23634 del 2025).

3.4. – Va, infine, rilevato che quanto qui argomentato trova piena conferma nel tenore del n. 7 dell’art. 16-bis, del D.L. n. 179/2012, sotto il cui vigore venne fatta la [OSCURATO:PERSONA], il quale stabiliva che: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del Codice di procedura civile.” (ancora, Cass. n. 23634 del 2025).

4. –Il ricorso va quindi rigettato.

5. – L’esito della decisione conforme alla proposta di definizione rende irrilevante ai fini di impedire l’applicazione del terzo comma dell’art. 380- bis c.p.c. sia la circostanza che l’ordinanza n. 23634 del 2025 , i cui argomenti hanno efficacemente contestato la prospettazione del ricorso, sia intervenuta dopo la richiesta di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., sia quella che parte ricorrente non ha ritenuto di insistere con memoria.Peraltro, parte ricorrente avrebbe potuto depositare anche istanza di rinuncia nell’imminenza dell’adunanza collegiale, una volta preso atto della citata ordinanza, nel quale caso si sarebbe configurata la possibilità di esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.800,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Condanna parte ricorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 800,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24909/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è ex legedomiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3087/2024 depositata il 06/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri (oltre che MEF, [OSCURATO:PERSONA] e Ministero salute) per mancato recepimento direttive … e mancata fruizione borse di studio in qualità di specializzandi. [OSCURATO:PERSONA] statali si costituivano in giudizio e, tra l’altro, eccepivano l’intervenuta prescrizione. 2. – Il Tribunale di Roma dichiarava, preliminarmente, la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni, in quanto rilevava che queste si erano costituite oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c., sulla base della considerazione che il termine per la costituzione scadeva il 26.12.2017 che era festivo, come erano festivi il 25.12.2017 e il 24.12.2017 (domenica) con conseguente anticipo del termine al 23.12.20217 che era sabato e, quindi, da ritenersi ugualmente “festivo” con ulteriore anticipo per la tempestiva costituzione al 22.12.2017 che era venerdì. Escludeva, poi, la legittimazione passiva delle Amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio, ritenuto unico soggetto responsabile per la tardiva attuazione di Direttive comunitarie, in rappresentanza dello Stato italiano e, infine, accoglieva le richieste avanzate dai medici. 3. –Avverso tale decisione proponeva appello l’attuale ricorrente. La Corte d’appello confermava la tardività della costituzione delle Amministrazioni e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, e respingeva l’appello. 4. – Propone oggi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello la Presidenza del Consiglio dei ministri, affidandosi a un motivo. Resistono con controricorso Pellegrino e Digeronimo. 5. – Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata, proponendo la definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità. La proposta ha avuto il seguente tenore: « ritenuto che -) il ricorso è infondato; -) che infatti questa Corte ha più volte stabilito che nei termini da computarsi a ritroso, quando il dies ad quem cada di sabato, l’ultimo giorno utile per il compimento dell’atto è retrodatato al venerdì (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109); -) che il termine di costituzione del convenuto, nel giudizio ordinario di cognizione, è un termine stabilito non già a favore del convenuto, ma a favore dell’attore, che di esso ha bisogno per prendere cognizione delle difese svolte dalla controparte; -) che, di conseguenza, la tesi sostenuta dall’Amministrazione avrebbe l’effetto di nuocere sì al diritto di difesa, ma –al contrario di quanto si sostiene nel ricorso – alla difesa dell’attore, non a quella del convenuto; -) che le decisioni di questa Corte talora indicate come opinioni dissenzienti in realtà non sono affatto tali: né quella di Cass. 17103/09, caso in cui l’art. 155 c.p.c., nel testo vigente, non era ancora applicabile; né quella di Cass. 182/11, imperfettamente massimata, la quale nel valutare il rispetto d’un termine a ritroso (deposito della memoria ex art. 378 c.p.c.) ha applicato un principio antitetico a quello invocato dalla ricorrente; -) che, in definitiva, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, né il ricorso spende argomenti idonei a superarla;». 6. – L’Avvocatura dello Stato instava per la decisione del ricorso, per cui veniva fissata la odierna adunanza camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., in vista della quale i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art 155 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 11 Cost., in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c. In particolare, la ricorrente lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha rilevato la tardività della costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente inammissibilità della proposta eccezione di prescrizione, adducendo che il giorno 23 dicembre 2017 era un sabato e quindi, in forza dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 155 cod. proc. civ., anche nell’ipotesi dei termini che decorrono “a ritroso” le scadenze nel giorno di sabato devono essere anticipate al giorno precedente non festivo, che nel caso in esame scadeva il venerdì 22 dicembre 2017. In particolare, si duole del fatto che la tesi accolta dal giudice di merito sulle modalità di calcolo delle scadenze “a ritroso” che cadono di sabato contrasta con la dizione letterale e l’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 155 cpc, oltre a determinare un vulnus al diritto di difesa del convenuto che vede ridotto a suo danno di un giorno (il sabato appunto) il termine per approntare la costituzione tempestiva; ciò in violazione degli artt. 24 Cost. e 111 Cost.2. – Va innanzitutto premesso, che, come già chiarito recentemente da questa Corte (Cass., n. 23634 del 2025), proprio decidendo un ricorso dell’Amministrazione che poneva analoga questione, la scadenza del termine a ritroso –pur non libero – in un giorno festivo o di sabato deve essere interessata dalla disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ. La predetta disposizione «si applica ai termini c.d. a ritroso semplicemente perché la norma, riferendosi al termine che viene a scadere in un certo giorno, concerne – in assenza di elementi contrari, ed anzi essendo logicamente riferibile la nozione di proroga sia al termine “in avanti”, sia a quello “a ritroso”, atteso che una proroga rispetto alla scadenza è concepibile tanto “in avanti” quanto “calcolando indietro”, conforme alla natura anzi al modo di calcolare il termine (cioè fino a o prima di) – sia il caso in cui il termine debba calcolarsi per un’attività che deve essere compiuta entro una certa data o entro un certo evento, e dunque a far tempo dal loro successivo verificarsi rispetto al dies a quo, sia ai termini che debbono essere osservati per un’attività che l’ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo, giusta quanto accade appunto per i termini a ritroso» (Cass., n. 23634 del 2025). 3. –Ciò premesso, le argomentazioni della difesa erariale sono tutte prive di fondamento, come già evidenziato nel citato precedente. 3.1. – Va, innanzitutto, considerato che l’applicazione della proroga a ritroso al termine a ritroso che verrebbe a scadere in giorno festivo o – come nel caso in esame – nel sabato, si risolverebbe, in realtà, in un vantaggio per chi deve osservare il termine. Infatti, escludere che il termine si debba osservare quando scadrebbe nel giorno festivo o nel sabato, nel primo caso, si spiega con l’esclusione della imposizione a chi deve osservare il termine del compimento dell’attività da compiere nel termine a suo carico, esigenza che vale a prescindere dal se –si badi – l’attività sia possibile o no (cosa, vigente il processo cartaceo, impossibile per le attività di deposito presso gli uffici, possibile per le sole attività notificatorie ad iniziativa diretta ed esclusiva del difensore ex lege n. 93 del 1994) (Cass. n. 23634 del 2025). Nel caso del termine con scadenza al sabato, una volta considerato che il quinto comma dell’art. 155 consente –secondo l’unica esegesi possibile – le attività processuali di udienza ed ogni altra attività che non comportino il dover osservare un termine scadente il sabato, allo stesso modo il legislatore – prorogando il termine – ha voluto favorire chi deve compiere l’atto, e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa per osservare i termini. Questo, in ipotesi, potrebbe giustificare che chi deve osservare il termine possa rinunciare al beneficio. Ma qui subentra la considerazione che la proroga del termine a ritroso scadente la domenica o il sabato o in giorno festivo, rispettivamente operante nei primi due casi al venerdì precedente, nel terzo al giorno precedente, se si considera il rilievo del compimento dell’atto dal punto di vista della controparte e dei riflessi che riguardo ad essa può avere, almeno quando trattasi di atto da depositarsi in giudizio ed il cui deposito rileva ai fini dell’acquisizione della sua conoscenza da quella parte, sebbene attraverso l’accesso agli atti di esso (quanto l’atto non deve compiersi con una notificazione), si risolve anche in un vantaggio per quella parte: ciò perché, se non vi fosse la proroga, detta parte si vedrebbe costretta a prendere visione dell’atto per fruire della intera durata del termine a partire dal momento del giorno festivo o equiparato, la domenica o altro giorno festivo, o il sabato. Tale conoscenza non sarebbe stata possibile il giorno festivo o la domenica, ma forse solo il sabato, vigente il processo cartaceo, ma in questo caso avrebbe imposto un’attività alla parte (e non, si badi, un’attività giudiziaria, cioè rilevante in giudizio ai sensi del quinto comma dell’art. 155, tale non potendo reputarsi l’accesso all’ufficio per verificare il deposito dell’atto da parte del contraddittore, trattandosi di attività di mero contatto con la cancelleria). (Cass. n. 23634 del 2025). Vigente il p.c.t. - processo civile telematico, la conoscenza sarebbe possibile, ma l’ultimo comma dell’art. 155 esclude la sua rilevanza, non trattandosi di udienza o – come detto - di attività giudiziaria nel senso indicato. 3.2. – Come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 23634 del 2025), la proroga del termine a ritroso trova dunque una giustificazione nella garanzia della fruizione per la controparte dello stesso trattamento di chi deve compiere l’atto circa la giustificazione della proroga. La circostanza, vigente il deposito telematico, che la proroga al giorno antecedente il sabato, ove il deposito avvenga all’ultimo momento, renderebbe irrilevante la proroga è neutralizzata dal fatto che la controparte, come detto non è tenuta a “lavorare” di sabato per accertare il deposito ed è irrilevante, considerato che –come detto – non si tratta di termine libero, sicché è fisiologico che il perfezionamento dell’atto da compiersi nel termine ad quem(che si computa) non rileva per il quantum temporale della conoscibilità dell’atto. Vigente il processo cartaceo certamente si poteva verificare che, prorogato il termine a ritroso dal sabato al venerdì, la controparte avesse possibilità di accedere alla conoscenza dell’atto depositato solo dal lunedì, cioè da quando aprivano gli uffici (o addirittura il martedì, nel caso di lunedì festivo, come quello dell’Angelo). Ma tale circostanza, ove avesse creato qualche problema di difesa in relazione all’udienza o all’attività successiva, sarebbe stata gestibile attraverso l’istituto dell’art. 153 c.p.c. Vigente il processo telematico l’analoga situazione, nonostante l’accessibilità al sistema telematico anche di sabato o di domenica o in giorno festivo, può – non essendo esigibile un accesso in quei giorni sempre per il quinto comma dell’art. 155 – essere gestita, anche per il caso che la visibilità dell’atto divenga possibile solo il lunedì, sempre ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ. (Cass. n. 23634 del 2025). 3.3. –Quanto alla norma, invocata dalla ricorrente, contenuta nel Codice del [OSCURATO:PERSONA], già questa Corte ha sollevato perplessità sulla lettura operata dal Consiglio di Stato, che invero equivoca sull’uso della parola “antecedente”, di cui al comma 4 dell’art. 52: la disposizione, quando parla di giorno antecedente, lo fa dopo che il comma terzo ha parlato di “giorno seguente”, ed è palese che, mentre questa espressione è calibrata con riferimento al termine da calcolarsi “in avanti”, l’altra lo è rispetto al termine da calcolarsi a ritroso, “all’indietro” (sempre, Cass. n. 23634 del 2025). 3.4. – Va, infine, rilevato che quanto qui argomentato trova piena conferma nel tenore del n. 7 dell’art. 16-bis, del D.L. n. 179/2012, sotto il cui vigore venne fatta la [OSCURATO:PERSONA], il quale stabiliva che: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del Codice di procedura civile.” (ancora, Cass. n. 23634 del 2025). 4. –Il ricorso va quindi rigettato. 5. – L’esito della decisione conforme alla proposta di definizione rende irrilevante ai fini di impedire l’applicazione del terzo comma dell’art. 380- bis c.p.c. sia la circostanza che l’ordinanza n. 23634 del 2025 , i cui argomenti hanno efficacemente contestato la prospettazione del ricorso, sia intervenuta dopo la richiesta di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., sia quella che parte ricorrente non ha ritenuto di insistere con memoria.Peraltro, parte ricorrente avrebbe potuto depositare anche istanza di rinuncia nell’imminenza dell’adunanza collegiale, una volta preso atto della citata ordinanza, nel quale caso si sarebbe configurata la possibilità di esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.800,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Condanna parte ricorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 800,
Sentenza Cassazione n. 34086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris