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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20056/2026

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’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 4922/2020 pubblicata il 15maggio 20200.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Pietro Migliosi ha esposto di avere prestato in favore di [OSCURATO:PERSONA]:a) in un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione diun contratto preliminare, definito con lodo arbitrale, e nelle conseguentiiniziative intraprese per la tutela del ricorrente, nonché di Beatrice e MaurizioMariotti, dagli effetti pregiudizievoli del lodo;b) in un procedimento civile per il recupero di un credito di € 31.224,36 daMassimo Mariani, definito con transazione stragiudiziale dopo il deposito dell’attointroduttivo e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;c) per la difesa assunta nel procedimento civile promosso da GianlucaPollastri per la risoluzione di un preliminare di vendita giudiziale e condanna alpagamento della somma di € 140.000,00, nell’ambito del quale aveva redattol’atto introduttivo e le memorie istruttorie e aveva prestato assistenza fino almomento della revoca del mandato.Il ricorrente ha chiesto, quindi, al Tribunale di Perugia, la liquidazione dellasomma di € 53.816,00 per la pratica concernente [OSCURATO:PERSONA], di € 1.750,00quanto a [OSCURATO:PERSONA] e di € 10.595,00 in ordine a [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare l’importo complessivo di €100.499,96.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito:- quanto alla pratica [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.,giacché dal deposito del lodo e, comunque, dal 28 aprile 2014, quando era statasottoscritta la scrittura privata di saldo, non era stato domandato il pagamentoper prestazioni interamente saldate con il versamento di € 5.000,00;- in ordine al procedimento Mariani, il proprio difetto di legittimazione passivae la non congruita dell’importo domandato;- con riguardo al contenzioso [OSCURATO:PERSONA], la carenza di preventivo scritto e dellecondizioni per la richiesta maggiorazione del 30%, dovendosi tenere conto delvalore della lite e degli interessi delle parti.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4922/2020, ha liquidato in favoredel ricorrente la somma complessiva di € 10.200,00, oltre IVA e CPA.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2956 c.c. e 2959 c.c. e l’inesistenza della prescrizione.Sostiene che con il giuramento decisorio (relativo al solo procedimento [OSCURATO:PERSONA])controparte avrebbe ammesso che il pagamento era avvenuto a mezzo A.C. di€ 5.000,00 e che, quindi, tale ammissione, avendo ad oggetto una sommanettamente inferiore a quella richiesta, avrebbe dovuto portare il Tribunale diPerugia ad accogliere la domanda.Peraltro, non vi sarebbe stata prova né che la richiesta di pagamento a saldofosse stata di € 5.000,00 né della ricezione del relativo assegno circolare.Inoltre, le difese del controricorrente avrebbero sotteso la contestazionedell’effettivo svolgimento dell’opera professionale per cui era causa.La censura è fondata.L’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta, a normadell’art. 2959 c.c., in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di avere pagato ildovuto, ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore, giacchéle contestazioni sul quantum debeatur ridondano per la differenza sull’andebeatur e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenzain essere del rapporto controverso (Cass., Sez. 2, n. 14927 del 21 giugno 2010;Cass., Sez. 3, n. 7527 del 15 maggio 2012).Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il controricorrente si eradifeso eccependo, “quanto alla pratica inerente la controversia con il [OSCURATO:PERSONA], laprescrizione del credito ai sensi dell’art. 2956 cod. civ. giacché dal deposito dellodo e comunque dal 28 aprile 2014 allorquando era stata sottoscritta la scritturaprivata di saldo, non era intervenuta alcuna richiesta di pagamento perNumero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026prestazioni che erano state interamente saldate con il pagamento della sommaData pubblicazione 16/06/2026di euro 5.000,00, richiesta dal legale ed ottenuta nel gennaio 2013 a saldo delcompenso per l’intera vicenda”.Ne deriva che il controricorrente aveva certo negato la persistenzadell’obbligazione, sostenendo di averla adempiuta nel 2013, tanto che, dopo laredazione della scrittura privata di saldo nel 2014, nulla era più stato chiestofino al 2018, quando il presente giudizio è stato introdotto.Peraltro, nel fare ciò, egli ha contestato l’ammontare del credito azionatocontro di lui.Questa critica rientra, come ricavabile dalla giurisprudenza sopra citata, nellacasistica dei comportamenti processuali incompatibili con l’eccezione diprescrizione presuntiva e che, quindi, ne comportano il rigetto.La circostanza che il ricorrente abbia deferito al controricorrente ilgiuramento decisorio non può incidere sulla definizione del motivo.Infatti, l’esito del medesimo giuramento decisorio, che ha visto il presuntodebitore confermare il seguente testo: “giuro e giurando affermo di aver pagatoil compenso professionale all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale dallo stessoespletata a mio favore nel procedimento civile c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, ha attestato che il pagamento non ha avuto a oggettol’importo richiesto dal ricorrente (d’altronde, il controricorrente si era difeso sulpunto affermando, sin dall’inizio, di avere corrisposto € 5.000,00 a saldo).La risposta positiva a detto giuramento, allora, non poteva causarel’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956c.c., atteso che tale eccezione implica il riconoscimento della preesistenza deldebito nella misura richiesta, con la conseguenza che il giuramento deferito dalcreditore sull’avvenuto pagamento non è validamente prestato, qualora ildebitore, giurando, affermi che il credito aveva un ammontare inferiore a quellorichiesto e, in questa minore misura, era stato soddisfatto (Cass., Sez. 2, n.2058 del 23 luglio 1962).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge percarenza assoluta di motivazione.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Afferma che il Tribunale di Perugia avrebbe errato ad accogliere l’eccezioneData pubblicazione 16/06/2026di prescrizione ritenendo che il Mariotti avesse pagato, nel 2013, quanto gli erastato richiesto a saldo della prestazione professionale del suo avvocato.Tale conclusione sarebbe stata apodittica e priva di riscontro, non essendoviprova della richiesta a saldo di € 5.000,00 e della ricezione del relativo assegnocircolare.La censura è da considerare assorbita in ragione dell’accoglimento del primomotivo.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 167 c.p.c.Rappresenta che, alla luce della non contestazione del controricorrente, ilTribunale di Perugia avrebbe errato ad applicare, con riferimento alla praticastragiudiziale contro [OSCURATO:PERSONA], un valore di € 70.000,00, ignorando la faseprecedente alla transazione, che avrebbe portato a definire l’intera esposizionecontro [OSCURATO:PERSONA] e il Collegio degli Arbitri, pari ad € 303.260,45.Inoltre, quanto alla pratica contro [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Perugia avrebbeerrato ad applicare il d.m. n. 140 del 2012 in luogo di quello n. 55 del 2014,della precisazione delle conclusioni.Avrebbe avuto diritto, inoltre, alla maggiorazione del 30%.La censura è inammissibile.Il Tribunale di Perugia ha determinato, in primo luogo, il valore della praticastragiudiziale menzionata alla luce della somma ancora dovuta al [OSCURATO:PERSONA] dopo latransazione e alla luce del fatto che questo parametro era stato utilizzato dallostesso ricorrente per redigere la notula allegata alla missiva del 26 maggio 2016,circostanza che, in realtà, non è stata qui negata dall’istante.Quanto alla pratica [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha accertato che la revoca dell’incaricoera avvenuta subito dopo il deposito delle memorie autorizzate di trattazionescritta e, quindi, compatibilmente con l’applicazione del d.m. n. 140 del 2012.Si tratta di accertamenti tutti fondati su un giudizio di merito non sindacabilein questa sede in quanto adeguatamente motivati.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Infine, del tutto generica si presenta la questione concernente lamaggiorazione del 30%.4) Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, nei termini di cui inmotivazione, assorbito il secondo e inammissibile il terzo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversacomposizione, che deciderà la causa nel merito, anche relativamente alle spesedi lite di legittimità.

P.Q.M- accoglie il primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui in motivazione,assorbito il secondo e inammissibile il terzo;- cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversacomposizione, che deciderà la causa nel merito, anche relativamente alle spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 4922/2020 pubblicata il 15maggio 20200.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Pietro Migliosi ha esposto di avere prestato in favore di [OSCURATO:PERSONA]:a) in un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione diun contratto preliminare, definito con lodo arbitrale, e nelle conseguentiiniziative intraprese per la tutela del ricorrente, nonché di Beatrice e MaurizioMariotti, dagli effetti pregiudizievoli del lodo;b) in un procedimento civile per il recupero di un credito di € 31.224,36 daMassimo Mariani, definito con transazione stragiudiziale dopo il deposito dell’attointroduttivo e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;c) per la difesa assunta nel procedimento civile promosso da GianlucaPollastri per la risoluzione di un preliminare di vendita giudiziale e condanna alpagamento della somma di € 140.000,00, nell’ambito del quale aveva redattol’atto introduttivo e le memorie istruttorie e aveva prestato assistenza fino almomento della revoca del mandato.Il ricorrente ha chiesto, quindi, al Tribunale di Perugia, la liquidazione dellasomma di € 53.816,00 per la pratica concernente [OSCURATO:PERSONA], di € 1.750,00quanto a [OSCURATO:PERSONA] e di € 10.595,00 in ordine a [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare l’importo complessivo di €100.499,96.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito:- quanto alla pratica [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.,giacché dal deposito del lodo e, comunque, dal 28 aprile 2014, quando era statasottoscritta la scrittura privata di saldo, non era stato domandato il pagamentoper prestazioni interamente saldate con il versamento di € 5.000,00;- in ordine al procedimento Mariani, il proprio difetto di legittimazione passivae la non congruita dell’importo domandato;- con riguardo al contenzioso [OSCURATO:PERSONA], la carenza di preventivo scritto e dellecondizioni per la richiesta maggiorazione del 30%, dovendosi tenere conto delvalore della lite e degli interessi delle parti.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4922/2020, ha liquidato in favoredel ricorrente la somma complessiva di € 10.200,00, oltre IVA e CPA.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2956 c.c. e 2959 c.c. e l’inesistenza della prescrizione.Sostiene che con il giuramento decisorio (relativo al solo procedimento [OSCURATO:PERSONA])controparte avrebbe ammesso che il pagamento era avvenuto a mezzo A.C. di€ 5.000,00 e che, quindi, tale ammissione, avendo ad oggetto una sommanettamente inferiore a quella richiesta, avrebbe dovuto portare il Tribunale diPerugia ad accogliere la domanda.Peraltro, non vi sarebbe stata prova né che la richiesta di pagamento a saldofosse stata di € 5.000,00 né della ricezione del relativo assegno circolare.Inoltre, le difese del controricorrente avrebbero sotteso la contestazionedell’effettivo svolgimento dell’opera professionale per cui era causa.La censura è fondata.L’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta, a normadell’art. 2959 c.c., in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di avere pagato ildovuto, ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore, giacchéle contestazioni sul quantum debeatur ridondano per la differenza sull’andebeatur e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenzain essere del rapporto controverso (Cass., Sez. 2, n. 14927 del 21 giugno 2010;Cass., Sez. 3, n. 7527 del 15 maggio 2012).Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il controricorrente si eradifeso eccependo, “quanto alla pratica inerente la controversia con il [OSCURATO:PERSONA], laprescrizione del credito ai sensi dell’art. 2956 cod. civ. giacché dal deposito dellodo e comunque dal 28 aprile 2014 allorquando era stata sottoscritta la scritturaprivata di saldo, non era intervenuta alcuna richiesta di pagamento perNumero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026prestazioni che erano state interamente saldate con il pagamento della sommaData pubblicazione 16/06/2026di euro 5.000,00, richiesta dal legale ed ottenuta nel gennaio 2013 a saldo delcompenso per l’intera vicenda”.Ne deriva che il controricorrente aveva certo negato la persistenzadell’obbligazione, sostenendo di averla adempiuta nel 2013, tanto che, dopo laredazione della scrittura privata di saldo nel 2014, nulla era più stato chiestofino al 2018, quando il presente giudizio è stato introdotto.Peraltro, nel fare ciò, egli ha contestato l’ammontare del credito azionatocontro di lui.Questa critica rientra, come ricavabile dalla giurisprudenza sopra citata, nellacasistica dei comportamenti processuali incompatibili con l’eccezione diprescrizione presuntiva e che, quindi, ne comportano il rigetto.La circostanza che il ricorrente abbia deferito al controricorrente ilgiuramento decisorio non può incidere sulla definizione del motivo.Infatti, l’esito del medesimo giuramento decisorio, che ha visto il presuntodebitore confermare il seguente testo: “giuro e giurando affermo di aver pagatoil compenso professionale all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale dallo stessoespletata a mio favore nel procedimento civile c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, ha attestato che il pagamento non ha avuto a oggettol’importo richiesto dal ricorrente (d’altronde, il controricorrente si era difeso sulpunto affermando, sin dall’inizio, di avere corrisposto € 5.000,00 a saldo).La risposta positiva a detto giuramento, allora, non poteva causarel’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956c.c., atteso che tale eccezione implica il riconoscimento della preesistenza deldebito nella misura richiesta, con la conseguenza che il giuramento deferito dalcreditore sull’avvenuto pagamento non è validamente prestato, qualora ildebitore, giurando, affermi che il credito aveva un ammontare inferiore a quellorichiesto e, in questa minore misura, era stato soddisfatto (Cass., Sez. 2, n.2058 del 23 luglio 1962).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge percarenza assoluta di motivazione.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Afferma che il Tribunale di Perugia avrebbe errato ad accogliere l’eccezioneData pubblicazione 16/06/2026di prescrizione ritenendo che il Mariotti avesse pagato, nel 2013, quanto gli erastato richiesto a saldo della prestazione professionale del suo avvocato.Tale conclusione sarebbe stata apodittica e priva di riscontro, non essendoviprova della richiesta a saldo di € 5.000,00 e della ricezione del relativo assegnocircolare.La censura è da considerare assorbita in ragione dell’accoglimento del primomotivo.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 167 c.p.c.Rappresenta che, alla luce della non contestazione del controricorrente, ilTribunale di Perugia avrebbe errato ad applicare, con riferimento alla praticastragiudiziale contro [OSCURATO:PERSONA], un valore di € 70.000,00, ignorando la faseprecedente alla transazione, che avrebbe portato a definire l’intera esposizionecontro [OSCURATO:PERSONA] e il Collegio degli Arbitri, pari ad € 303.260,45.Inoltre, quanto alla pratica contro [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Perugia avrebbeerrato ad applicare il d.m. n. 140 del 2012 in luogo di quello n. 55 del 2014,della precisazione delle conclusioni.Avrebbe avuto diritto, inoltre, alla maggiorazione del 30%.La censura è inammissibile.Il Tribunale di Perugia ha determinato, in primo luogo, il valore della praticastragiudiziale menzionata alla luce della somma ancora dovuta al [OSCURATO:PERSONA] dopo latransazione e alla luce del fatto che questo parametro era stato utilizzato dallostesso ricorrente per redigere la notula allegata alla missiva del 26 maggio 2016,circostanza che, in realtà, non è stata qui negata dall’istante.Quanto alla pratica [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha accertato che la revoca dell’incaricoera avvenuta subito dopo il deposito delle memorie autorizzate di trattazionescritta e, quindi, compatibilmente con l’applicazione del d.m. n. 140 del 2012.Si tratta di accertamenti tutti fondati su un giudizio di merito non sindacabilein questa sede in quanto adeguatamente motivati.Numero registro generale 20381/2020Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20056/2026Data pubblicazione 16/06/2026Infine, del tutto generica si presenta la questione concernente lamaggiorazione del 30%.4) Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, nei termini di cui inmotivazione, assorbito il secondo e inammissibile il terzo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversacomposizione, che deciderà la causa nel merito, anche relativamente alle spesedi lite di legittimità. P.Q.M- accoglie il primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui in motivazione,assorbito il secondo e inammissibile il terzo;- cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversacomposizione, che deciderà la causa nel merito, anche relativamente alle spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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