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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03226/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2018/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM.

TRIB .

REG . [OSCURATO:PERSONA] .

DIST . [OSCURATO:PERSONA] n. 2465/05/2020 depositata il 03/06/2020 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2018/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM. TRIB . REG . [OSCURATO:PERSONA] . DIST . [OSCURATO:PERSONA] n. 2465/05/2020 depositata il 03/06/2020 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris