Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12565/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32459/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1717/2019,depositata i l 12 luglio 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2011 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la risoluzione del contratto, stipulato l’11 giugno 2008, con cui avevano ceduto l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro130.000,00, sostenendo che la convenuta fosse ancora debitrice della somma di euro88.600,00, dovuta a titolo di corrispettivo.

La convenuta si costituiva e contestava l’entità del debito.

In corso di causa, con scrittura privata del 25 novembre 2013, le parti concludevano un accordo transattivo –poi solo parzialmente adempiuto– con cui si individuava il residuo debito e si prevedeva un programma di pagamento dilazionato.

Con la comparsa conclusionale gl i attori modificavano la domanda chiedendo, non più la risoluzione del contratto, ma la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra la somma indicata come residuo debito in seno alla transazione (pari a euro 50.000,00) e la somma poi effettivamente versata (pari a euro 22.000,00), oltre a una somma a titolo di risarcimento per le rateizzazioni ottenutedalla convenuta.

Con sentenza del 10 ottobre 2017, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di adempimento e rigettava l’ulteriore domanda di risarcimento.

2. –[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Si costituivano le appellate eccependo l’infondatezza delle doglianze.

La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza diprime cure, ha dichiaratola risoluzione d el contratto di cessione d’azienda per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima al rilascio dell’azienda e di quanto oggetto dell’atto di cessione.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per un quarto, ponendo la restante parte a carico della appellante.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri corso per Cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132,secondo comma , n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 1453, secondocomma, cod. civ.

Secondo quanto argomentato, la sentenza della Corte di appello di Catania andrebbe censurata per violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ., stante l’irriducibile contraddittorietà in cui incorre.

Si sostiene, al riguardo, che una volta accertato come veritiero quanto lamentato dalla appellante, la Corte di appello afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno colpevolmente “mutato l’originaria domanda di risoluzione per inadempimento in domanda di adempimento del contratto, contenendo la domanda in €. 28.000,00 anziché pretendere il pagamento delle maggiori somme dovute in forza delle allegazioni svolte nel libello introduttivo”.Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per violazione tra il chiesto e pronunciato.

Tenuto conto , inoltre , della rinunzia alla domanda operata dalla controparte , il giudice avrebbe dovuto dichiarare il venir meno della materia del contendere e ciò in quanto la rinuncia determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.

In ogni caso, considerato che, per effetto della rinunzia,è venuta meno la materia del contendere, ai fini della pronuncia in ordine alle spese di lite - non essendo intervenuto sul punto un accordo tra le parti - il giudice avrebbe dovuto fare ricorso al criterio della c.d. soccombenza virtuale, esaminando incidentalmente il merito della controversia, sanzionando severamente parte attrice, rea di aver azionato un giudizio per un importo spropositato e, soprattutto, non vero.

Da ciò si dedurrebbel 'illogicità manifesta della sentenza e la sua nullità.

Con il secondo motivo di ricorso si prospettala violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ein particolare dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Secondo quanto argomentato, la Corte di appello di Catania ha ritenuto di sostituirsi al giudice di primo grado n ell 'esaminare la domanda di risoluzione; tuttavia, tale esame sarebbe dovuto rimanere in ogni caso nell’ambito dei fatti posti a base delle originarie deduzioni, anche in considerazione della circostanza che essi era no stati espressamente riproposti nell'ambito dell'appello.In pratica, la corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione originariamente proposta, esaminando anche le eccezioni sollevate da controparte.Non avendo operato in tal modo, la sentenza della corte di appello dovrebbe essere annullata.

La ricorrente prospetta l’inammissibilità della domanda perché tardiva, sia in primo grado che in appello.

Poiché il procedimento scaturisce dalla domanda di sequestro, non essendo stati rispettati i termini assegnati dal giudice nell’ordinanza di sequestro,si conferma la richiesta di dichiarazione di inefficacia del decreto concesso, specificando altresì che il giudizio di merito, da un lato, sarebbe stato tardivamente introdotto e, dall’altro, sarebbe nullo per la intervenuta rinuncia alla domanda iniziale contenuta nella citazione.

1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.

Nel caso di specie- al di là della prospettazione non lineare delle diverse ed eterogenee questioni riferite in entrambi i motivi - non sussiste nessuna nullità della pronuncia.

Ildifensore cui sia stato conferito dalla parte mandato ad litem, in base a detto mandato, senza bisogno cioè, di specifico mandato ad hoco, comunque, di esplicito consenso per iscritto del mandante, può validamente mutare nel corso del giudizio, la domanda di adempimento del contratto in quella di risoluzione, ai sensi dell’art 1453, secondo comma , cod civ. ( Cass., Sez.

I , 4 aprile 1962 , n. 698), e anche ri nunciare a una parte dell'originaria domanda, rientrando tale facoltà fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ( Cass., Sez.

II , 19 febbraio 2019 , n. 4837).

Tuttavia, nel caso di specie , pur a fronte del fatto nuovo rappresentatodalla transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, non si sarebbe comunque potuto modificare , nella comparsa conclusionale, la domanda originaria di risoluzione in quella adempimento , circostanza che assorbe ogni ulteriore considerazione.

Inammissibile, inoltre, risultala deduzione del viziodi cui all'art.116 cod. proc. civ. così come formulato , giacché non si deduce nessunaviolazione della valutazione delle prove sindacabile in sede di legittimità.

Infine, riguardo al procedimento di sequestro giudiziario , l'inosservanza del termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito determina eventualmente l’ inefficacia del provvedimento cautelarema non rende inammissibile la domanda di risoluzione del contratto.

2. –Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Questo motivo è stato formulato in via subordinata rispetto al secondo.

In tal senso, si afferma che il giudice avrebbeomesso di valutare più fatti determinanti che hanno determinato un errore motivazionale.

Si contestano, in particolare, gli errori di lettura delle prove ammesse dalla corte di appello in relazione alla prova del "grave adempimento” della [OSCURATO:PERSONA] cheha legittimato la risoluzione.

2.1. – Il motivo è inammissibile giacché , sotto la formula dell’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, s i richiede una rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità , avendo la Corte d'appello effettuato una compiuta disamina delle risultanze istruttorie ( Cass., Sez.

I, 4 marzo 2021 , n. 5987 ; Cass., Sez.

Un., 27dicembre 2019 , n. 34476) .

3. –Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell’Erario,essendo le controricorrenti ammessial beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dareatto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità con pagamento in favore dell’Erario, essendo le controricorrent i ammess e al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 perspese, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32459/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1717/2019,depositata i l 12 luglio 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2011 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la risoluzione del contratto, stipulato l’11 giugno 2008, con cui avevano ceduto l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro130.000,00, sostenendo che la convenuta fosse ancora debitrice della somma di euro88.600,00, dovuta a titolo di corrispettivo. La convenuta si costituiva e contestava l’entità del debito. In corso di causa, con scrittura privata del 25 novembre 2013, le parti concludevano un accordo transattivo –poi solo parzialmente adempiuto– con cui si individuava il residuo debito e si prevedeva un programma di pagamento dilazionato. Con la comparsa conclusionale gl i attori modificavano la domanda chiedendo, non più la risoluzione del contratto, ma la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra la somma indicata come residuo debito in seno alla transazione (pari a euro 50.000,00) e la somma poi effettivamente versata (pari a euro 22.000,00), oltre a una somma a titolo di risarcimento per le rateizzazioni ottenutedalla convenuta. Con sentenza del 10 ottobre 2017, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di adempimento e rigettava l’ulteriore domanda di risarcimento. 2. –[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Si costituivano le appellate eccependo l’infondatezza delle doglianze. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza diprime cure, ha dichiaratola risoluzione d el contratto di cessione d’azienda per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima al rilascio dell’azienda e di quanto oggetto dell’atto di cessione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per un quarto, ponendo la restante parte a carico della appellante. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri corso per Cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132,secondo comma , n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 1453, secondocomma, cod. civ. Secondo quanto argomentato, la sentenza della Corte di appello di Catania andrebbe censurata per violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ., stante l’irriducibile contraddittorietà in cui incorre. Si sostiene, al riguardo, che una volta accertato come veritiero quanto lamentato dalla appellante, la Corte di appello afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno colpevolmente “mutato l’originaria domanda di risoluzione per inadempimento in domanda di adempimento del contratto, contenendo la domanda in €. 28.000,00 anziché pretendere il pagamento delle maggiori somme dovute in forza delle allegazioni svolte nel libello introduttivo”.Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado per violazione tra il chiesto e pronunciato. Tenuto conto , inoltre , della rinunzia alla domanda operata dalla controparte , il giudice avrebbe dovuto dichiarare il venir meno della materia del contendere e ciò in quanto la rinuncia determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. In ogni caso, considerato che, per effetto della rinunzia,è venuta meno la materia del contendere, ai fini della pronuncia in ordine alle spese di lite - non essendo intervenuto sul punto un accordo tra le parti - il giudice avrebbe dovuto fare ricorso al criterio della c.d. soccombenza virtuale, esaminando incidentalmente il merito della controversia, sanzionando severamente parte attrice, rea di aver azionato un giudizio per un importo spropositato e, soprattutto, non vero. Da ciò si dedurrebbel 'illogicità manifesta della sentenza e la sua nullità. Con il secondo motivo di ricorso si prospettala violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ein particolare dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Secondo quanto argomentato, la Corte di appello di Catania ha ritenuto di sostituirsi al giudice di primo grado n ell 'esaminare la domanda di risoluzione; tuttavia, tale esame sarebbe dovuto rimanere in ogni caso nell’ambito dei fatti posti a base delle originarie deduzioni, anche in considerazione della circostanza che essi era no stati espressamente riproposti nell'ambito dell'appello.In pratica, la corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione originariamente proposta, esaminando anche le eccezioni sollevate da controparte.Non avendo operato in tal modo, la sentenza della corte di appello dovrebbe essere annullata. La ricorrente prospetta l’inammissibilità della domanda perché tardiva, sia in primo grado che in appello. Poiché il procedimento scaturisce dalla domanda di sequestro, non essendo stati rispettati i termini assegnati dal giudice nell’ordinanza di sequestro,si conferma la richiesta di dichiarazione di inefficacia del decreto concesso, specificando altresì che il giudizio di merito, da un lato, sarebbe stato tardivamente introdotto e, dall’altro, sarebbe nullo per la intervenuta rinuncia alla domanda iniziale contenuta nella citazione. 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parteinfondati. Nel caso di specie- al di là della prospettazione non lineare delle diverse ed eterogenee questioni riferite in entrambi i motivi - non sussiste nessuna nullità della pronuncia. Ildifensore cui sia stato conferito dalla parte mandato ad litem, in base a detto mandato, senza bisogno cioè, di specifico mandato ad hoco, comunque, di esplicito consenso per iscritto del mandante, può validamente mutare nel corso del giudizio, la domanda di adempimento del contratto in quella di risoluzione, ai sensi dell’art 1453, secondo comma , cod civ. ( Cass., Sez. I , 4 aprile 1962 , n. 698), e anche ri nunciare a una parte dell'originaria domanda, rientrando tale facoltà fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ( Cass., Sez. II , 19 febbraio 2019 , n. 4837). Tuttavia, nel caso di specie , pur a fronte del fatto nuovo rappresentatodalla transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, non si sarebbe comunque potuto modificare , nella comparsa conclusionale, la domanda originaria di risoluzione in quella adempimento , circostanza che assorbe ogni ulteriore considerazione. Inammissibile, inoltre, risultala deduzione del viziodi cui all'art.116 cod. proc. civ. così come formulato , giacché non si deduce nessunaviolazione della valutazione delle prove sindacabile in sede di legittimità. Infine, riguardo al procedimento di sequestro giudiziario , l'inosservanza del termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito determina eventualmente l’ inefficacia del provvedimento cautelarema non rende inammissibile la domanda di risoluzione del contratto. 2. –Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Questo motivo è stato formulato in via subordinata rispetto al secondo. In tal senso, si afferma che il giudice avrebbeomesso di valutare più fatti determinanti che hanno determinato un errore motivazionale. Si contestano, in particolare, gli errori di lettura delle prove ammesse dalla corte di appello in relazione alla prova del "grave adempimento” della [OSCURATO:PERSONA] cheha legittimato la risoluzione. 2.1. – Il motivo è inammissibile giacché , sotto la formula dell’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, s i richiede una rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità , avendo la Corte d'appello effettuato una compiuta disamina delle risultanze istruttorie ( Cass., Sez. I, 4 marzo 2021 , n. 5987 ; Cass., Sez. Un., 27dicembre 2019 , n. 34476) . 3. –Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell’Erario,essendo le controricorrenti ammessial beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dareatto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità con pagamento in favore dell’Erario, essendo le controricorrent i ammess e al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 perspese, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r
Sentenza Cassazione n. 12565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris