Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25887/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 9 del provvedimento impugnato - la suddetta circostanza avrebbe potuto essere riconosciuta sol laddove il risarcimento del danno fosse stato elargito dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ed in forma integrale; la somma oggetto dell'accordo transattivo - che per sua natura ha ad oggetto "reciproche concessioni" ex art. 1965 cod. civ. - con la curatela del fallimento non corrisponde all'integralità del danno arrecato alla massa dei creditori; e, infine, il prevenuto non aveva neppure erogato l'intero importo, stante la scadenza dell'ultima rata da pagare in data successiva a quella della sentenza; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di violazione di legge in relazione alla strutturale non corrispondenza tra i fatti contestati e quelli ritenuti in sentenza, è manifestamente infondato, atteso che anche le scritture contabili - prima ancora del bilancio di esercizio - non avevano riportato dati rispondenti al vero e, per tale ragione, non hanno consentito di pervenire ad una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con integrazione del delitto contestato nell'editto accusatorio e per il quale è stata pronunciata condanna; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Osservato che nulla consente di aggiungere la memoria difensiva, peraltro irricevibile perché inviata tardivamente il 17 giugno 2025, senza rispettare i 15 giorni liberi prima dell'udienza; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il cori' igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 9 del provvedimento impugnato - la suddetta circostanza avrebbe potuto essere riconosciuta sol laddove il risarcimento del danno fosse stato elargito dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ed in forma integrale; la somma oggetto dell'accordo transattivo - che per sua natura ha ad oggetto "reciproche concessioni" ex art. 1965 cod. civ. - con la curatela del fallimento non corrisponde all'integralità del danno arrecato alla massa dei creditori; e, infine, il prevenuto non aveva neppure erogato l'intero importo, stante la scadenza dell'ultima rata da pagare in data successiva a quella della sentenza; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di violazione di legge in relazione alla strutturale non corrispondenza tra i fatti contestati e quelli ritenuti in sentenza, è manifestamente infondato, atteso che anche le scritture contabili - prima ancora del bilancio di esercizio - non avevano riportato dati rispondenti al vero e, per tale ragione, non hanno consentito di pervenire ad una ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con integrazione del delitto contestato nell'editto accusatorio e per il quale è stata pronunciata condanna; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Osservato che nulla consente di aggiungere la memoria difensiva, peraltro irricevibile perché inviata tardivamente il 17 giugno 2025, senza rispettare i 15 giorni liberi prima dell'udienza; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il cori' igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25887/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris