CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli.legalmail.it ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “S.A.P.NA. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEl’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA E il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 23 giugno 2021, n. 5239/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale della Campania il 23 giugno 2021, n. 5239/19/2021, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della TARSU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 per l’importo di € 9.131,68, ha rigettato l ’appello proposto dal medesim o nei confronti della “S.A.P.NA. – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 21 novembre 2019, 12133/11/2019,senza alcun provvedimento sulle spese giudiziali; 2. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato allecontroparti; 3. la “S.A.P.NA. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo; 4. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Napoli sono rimasti intimati;5. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione del ricorrente; 6. tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge; [OSCURATO:PERSONA]: 1. ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. (“ Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati”), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: «1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. 2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. 3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»; 2. 35, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a tenore del quale il novellato art. 380-biscod. proc. civ. è applicabile 3. nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.); 4. prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso deve intendersi rinunciato e il procedimento deve dichiararsi estinto; 5. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]