CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40059/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 luglio 1972; avverso la ordinanza n. 896-P/20 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 3 maggio 2021 per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha, con ordinanza del 1 ottobre 2020, confermato il provvedimento con il quale, il precedente 18 agosto 2020, il Gip del Tribunale della medesima città aveva disposto a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ragione dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico in relazione a diversi reati, fra i quali la associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed un altro reato fine connesso a quello associativo. Il Tribunale reggino, dopo avere ampiamente illustrato i fatti che hanno condotto ad ipotizzare a carico del Fotí le imputazioni di cui alla provvisoria rubrica, indicando, pertanto, gli elementi sui quali ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza in danno del medesimo - basati principalmente sulle attività di captazione di conversazioni fra gli appartenenti al sodalizio criminoso, taluni dei quali «sono, peraltro, stretti congiunti dell'odierno indagato, e di videoregistrazione di immagini ritraenti i luoghi ove l'organizzazione svolgeva la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti - ha osservato, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, che le stesse erano fondate sul fatto che, considerata la imputazione provvisoriamente contestata al Foti, questi aveva dimostrato di essere inserito in maniera profonda nelle dinamiche operative della associazione, risultando essere un referente diretto di colui che appariva essere a capo della stessa, cioè [OSCURATO:PERSONA]; d'altra parte il Foti non aveva dedotto nulla di concretamente idoneo a superare la presunzione di pericolosità e la presunzione di idoneità della misura custodiale a lui applicata. Peraltro, ha, anche, osservato il Tribunale che le emergenze in tema di biografia criminale dell'indagato evidenziano un quadro allarmante, plurime essendo le vicende delittuose, anche aventi il carattere della omogeneità materiale con quella ora in esame, che hanno visto coinvolto come attore il Foti. Quanto al profilo della adeguatezza della misura dì massimo rigore, ritiene il Tribunale che solo questa, comportando lo sradicamento del Foti dal terreno ove lo stesso affonda i suoi legami criminosi, abbia la valenza di assicurare il presidio opportuno alle indicate esigenze cautelari; il Tribunale ha, altresì, evidenziato !a disponibilità del Foti a farsi latore sia di messaggi indirizzati ad altri sodali del gruppo ristretti agli arresti domiciliari sia di strumenti a questi indirizzati atti a consentire un più immediato scambio di informazioni (si trattava di un telefono cellulare), in tal senso manifestandosi la inidoneità di una tale misura, dati i costumi esistenti nel sodalizio criminale, ad interrompere la possibilità di contatti fra i vari componenti del gruppo delinquenziale. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il Foti, assistito dal proprio legale fiduciario, affidando le sue doglianze a 2 motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto fa violazione di legge ed il vizio di motivazione. in cui sarebbe incorsa la ordinanza impugnata, avendo erroneamente qualificato in termini di concorso e non di mera connivenza non punibile, la partecipazione del Foti alla vicenda di cui al capo 4) della imputazione contestata. Secondariamente il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla possibilità di qualificare in termini di adesione al sodalizio criminoso la condotta dal Foti posta in essere, non essendo emersa in termini sufficientemente chiari la oggettiva partecipazione del Foti alle finalità criminose proprie della associazione in questione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile stante la inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento. Con il primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente lamenta, con riferimento alla provvisoria imputazione avente ad oggetto la partecipazione del Foti ad uno dei reati fine della associazione per delinquere, la circostanza che egli, senza fornire alcun apporto materiale alla perpetrazione dell'illecito, si sia limitato a tenere un atteggiamento meramente connivente (e non concorsuale) verso gli altri soggetti, tali Gallo e Gatto, designati quali materiali detentori e vettori di una quantità di sostanza stupefacente che i medesimo avrebbero dovuto portare a [OSCURATO:PERSONA] in Veneto, ove questi risiedeva. L'argomento è privo di pregio, posto che il Foti, indubbiamente consapevole dell'incarico che i due predetti dovevano svolgere (come emerge dal tenore delle conversazioni che lo stesso ha, nell'immediatezza dell'episodio, intrattenuto con il Chillino), non ha tenuto nella vicenda un atteggiamento meramente passivo, ma ha fornito una fattiva opera di collaborazione all'attività delittuosa che costoro si accingevano a compiere, accompagnandoli a prendere il treno che li avrebbe dovuti condurre in Veneto; la consapevolezza della finalità delittuosa del viaggio che costoro stavano intraprendendo ha reso l'agevolazione che in tal modo il Foti ha fornito agli altri due sodali espressione del suo concorso, morale e materiale, nell'attività criminosa, la quale ha così trasceso dalla mera connivenza, che è caratterizzata dalla assenza di qualsivoglia condotta agevolatrice posta in essere dal connivente (sulla differenza fra concorso e connivenza e sul fatto che quest'ultima ricorra solo nel caso in cui il soggetto da essa interessato mantenga un atteggiamento esclusivamente passivo, mentre vi è concorso nel caso in cui l'individuo agevoli, con il proprio consapevole contributo, il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o una collaborazione, che si può manifestare nei più diversi modi, sulla quale poter contare: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 dicembre 2020, n. 34754). Con riferimento al secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in punto di ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti la partecipazione del Foti all'associazione per delinquere rilevante aì sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, si rileva che, diversamente da quanto postulato in sede di ricorso per cassazione, nella motivazione della ordinanza impugnata il Tribunale reggino ha efficacemente scolpito le ragioni per le quali sono riscontrabili nelle condotte del Foti gli elementi sintomatici della sua partecipazione al sodalizio criminoso, ricavabili dal fatto, non contestato in sede di impugnazione della ordinanza ora in scrutinio, che il ricorrente tanto era intraneo nella struttura operativa del sodalizio, che organizzava, discutendoli con gli altri sodali, i turni di guardiania che dovevano essere svolti nella "piazza di spaccio" ove la associazione operava; si occupava della logistica, accompagnando, come sopra si è già esaminato, due associati presso la stazione ferroviaria dove essi dovevano partire con un "carico" di stupefacente; provvedeva alla custodia del danaro proventoodi reato (incarico questo, si segnala, evidentemente connotato da profili dell'estrema fiducia riscossa dal Foti nell'ambito del sodalizio criminoso) ed era, comunque, personaggio che non solo interloquiva con gli altri affiliati ma era tenuto in particolare considerazione dai vertici della associazione che, in occasione della vicenda che lo aveva visto interessato insieme al Gallo ed al Gatto, si erano dati pena di verificare con rapidità se questo fosse rimasto pregiudizievolmente coinvolto negli accertamenti di polizia giudiziaria che avevano riguardato altri coindagati. A fronte di tali dati indizianti, costituenti fattori pesantemente gravanti sulla posizione del Foti, la difesa di questo si è limitata a prospettare una, fra l'altro solo parziale, rilettura di taluni dati fattuali che, peraltro - evidenziando in ogni caso una comunanza di intenti, ed una consapevolezza delle rispettive condotte agite, fra il Foti e gli altri sodali - non è chiaro in quali termini potrebbero porsi come indici della illegittimità, in termini di violazione di legge e di difetto di motivazione (rilevante, si ricorda, solo se caratterizzata dalla manifesta illogicità), della ordinanza impugnata. Conclusivamente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., lo stesso Foti va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. del presente provvedimento, non conseguendo ad esso la rimessione in libertà del ricorrente, deve essere data comunicazione all'autorità ivi indicate a cura della cancelleria di questa Corte di cassazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di èuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d