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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34375/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1995 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza descritta in epigrafe, ha confermato la condanna resa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, del reato di resistenza ex art 337 cod. pen. 2.Interpone ricorso il difensore dell'imputato e lamenta: violazione di legge relativa alla disposta revoca dell' ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, resa sul presupposto del disinteresse mostrato dal ricorrente che tuttavia trovava giustificazione nella sua sopravvenuta detenzione, fatto che non aveva consentito allo stesso di avere contezza dei diversi rinvii disposti dal Tribunale nel corso del periodo emergenziale relativo al noto fenomeno pandemico, mai comunicati al ricorrente, neppure dal difensore, con il quale non era stato possibile avere contatti in quel torno di tempo; vizio di motivazione in relazione alle denegate attenuanti generiche, escluse senza considerare le indicazioni esposte dalla difesa con il gravame di merito a sostegno del relativo riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.La lettura degli atti trasmessi, favorita dalla natura del vizio prospettato dalla difesa con il primo motivo di ricorso, consente di evidenziare che nel caso il Tribunale dispose la sospensione del processo in esito alla richiesta di messa alla prova - formulata dall'imputato, comparso alla udienza del 30/10/2019, nominando al contempo il proprio difensore di fiducia- malgrado il programma da predisporre di concerto con l'Uepe non fosse stato ancora elaborato.

In attesa della relativa elaborazione, furono disposti diversi rinvii, alcuni intervenuti anche d'ufficio nel periodo dell'emergenza pandemica, all'esito dei quali, in mancanza della allegazione del programma, si dispose la revoca dell'originaria ordinanza ai sensi dell'art.464 octies cod. proc. pen..

3. Il ricorrente, con la prima censura, contrasta la decisione con la quale venne disposta la revoca.

In particolare, replicando l'analoga doglianza prospettata con l'appello, lamenta di non aver avuto contezza di tali rinvii, perchè detenuto per altra causa, non avendo avuto mai comunicazione degli stessi.

Emerge in modo incontroverso, tuttavia, che i detti differimenti d'ufficio furono comunicati al difensore di fiducia, il quale, del resto, non ebbe mai ad evidenziare la sopravvenuta detenzione del ricorrente quale fattore ostativo alla stessa puntuale esecuzione degli oneri correlati alla disposta sospensione.

In ogni caso, ad avviso della Corte, assume rilievo assorbente, nel caso, la non deducibilità del tema con l'appello: le ragioni di doglianza articolate con il gravame di merito, infatti, andavano prospettate impugnando immediatamente l'ordinanza di revoca ex art. 464 octies, comma 3, cod.proc.pen., con il ricorso in cassazione, in mancanza del quale la relativa valutazione ha acquisito definitività così da non risultare più suscettibile di contestazioni con l'appello.A differenza del rigetto della richiesta relativa alla messa alla prova - che non è autonomamente impugnabile e che lo diviene grazie all'art. 586 del codice di rito in uno con la sentenza (Sez.

U n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), la revoca della ordinanza di ammissione vede nel ricorso in cassazione l'unico rimedio all'uopo espressamente previsto dal legislatore, in mancanza del quale la relativa decisione si cristallizza e il processo, venuta meno la sospensione, riprende il suo regolare corso, come precisato dall'ultimo comma del citato art. 464 octies.

Del resto, proprio l'espressa previsione della immediata impugnabilità dell'ordinanza di revoca con il ricorso di legittimità preclude a monte l'operatività della regola residuale di cui all'art 586 cod. proc. pen., che ammette la possibilità di contestare, con l'appello proposto avverso la sentenza che ne ha assorbito i contenuti definendo il giudizio di merito, le ordinanze non altrimenti impugnabili rese nel corso del processo.

3. Pari sorte merita la doglianza spesa con riferimento alle attenuanti generiche, denegate dai giudici del merito.

Anche in parte qua, il ricorso è inammissibile: sia perché generico (non diversamente da quanto prospettato con l'appello, la difesa ha omesso di indicare gli elementi utili al relativo riconoscimento, pretermessi dai giudici del merito); sia perché aspecifico ( avendo la Corte di appello argomentato sul punto facendo leva sulle connotazioni della condotta contestata, ritenute ostative alla concessione delle generiche, motivazione trascurata dal ricorso).

4. Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen. determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1995 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza descritta in epigrafe, ha confermato la condanna resa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, del reato di resistenza ex art 337 cod. pen. 2.Interpone ricorso il difensore dell'imputato e lamenta: violazione di legge relativa alla disposta revoca dell' ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, resa sul presupposto del disinteresse mostrato dal ricorrente che tuttavia trovava giustificazione nella sua sopravvenuta detenzione, fatto che non aveva consentito allo stesso di avere contezza dei diversi rinvii disposti dal Tribunale nel corso del periodo emergenziale relativo al noto fenomeno pandemico, mai comunicati al ricorrente, neppure dal difensore, con il quale non era stato possibile avere contatti in quel torno di tempo; vizio di motivazione in relazione alle denegate attenuanti generiche, escluse senza considerare le indicazioni esposte dalla difesa con il gravame di merito a sostegno del relativo riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.La lettura degli atti trasmessi, favorita dalla natura del vizio prospettato dalla difesa con il primo motivo di ricorso, consente di evidenziare che nel caso il Tribunale dispose la sospensione del processo in esito alla richiesta di messa alla prova - formulata dall'imputato, comparso alla udienza del 30/10/2019, nominando al contempo il proprio difensore di fiducia- malgrado il programma da predisporre di concerto con l'Uepe non fosse stato ancora elaborato. In attesa della relativa elaborazione, furono disposti diversi rinvii, alcuni intervenuti anche d'ufficio nel periodo dell'emergenza pandemica, all'esito dei quali, in mancanza della allegazione del programma, si dispose la revoca dell'originaria ordinanza ai sensi dell'art.464 octies cod. proc. pen.. 3. Il ricorrente, con la prima censura, contrasta la decisione con la quale venne disposta la revoca. In particolare, replicando l'analoga doglianza prospettata con l'appello, lamenta di non aver avuto contezza di tali rinvii, perchè detenuto per altra causa, non avendo avuto mai comunicazione degli stessi. Emerge in modo incontroverso, tuttavia, che i detti differimenti d'ufficio furono comunicati al difensore di fiducia, il quale, del resto, non ebbe mai ad evidenziare la sopravvenuta detenzione del ricorrente quale fattore ostativo alla stessa puntuale esecuzione degli oneri correlati alla disposta sospensione. In ogni caso, ad avviso della Corte, assume rilievo assorbente, nel caso, la non deducibilità del tema con l'appello: le ragioni di doglianza articolate con il gravame di merito, infatti, andavano prospettate impugnando immediatamente l'ordinanza di revoca ex art. 464 octies, comma 3, cod.proc.pen., con il ricorso in cassazione, in mancanza del quale la relativa valutazione ha acquisito definitività così da non risultare più suscettibile di contestazioni con l'appello.A differenza del rigetto della richiesta relativa alla messa alla prova - che non è autonomamente impugnabile e che lo diviene grazie all'art. 586 del codice di rito in uno con la sentenza (Sez. U n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), la revoca della ordinanza di ammissione vede nel ricorso in cassazione l'unico rimedio all'uopo espressamente previsto dal legislatore, in mancanza del quale la relativa decisione si cristallizza e il processo, venuta meno la sospensione, riprende il suo regolare corso, come precisato dall'ultimo comma del citato art. 464 octies. Del resto, proprio l'espressa previsione della immediata impugnabilità dell'ordinanza di revoca con il ricorso di legittimità preclude a monte l'operatività della regola residuale di cui all'art 586 cod. proc. pen., che ammette la possibilità di contestare, con l'appello proposto avverso la sentenza che ne ha assorbito i contenuti definendo il giudizio di merito, le ordinanze non altrimenti impugnabili rese nel corso del processo. 3. Pari sorte merita la doglianza spesa con riferimento alle attenuanti generiche, denegate dai giudici del merito. Anche in parte qua, il ricorso è inammissibile: sia perché generico (non diversamente da quanto prospettato con l'appello, la difesa ha omesso di indicare gli elementi utili al relativo riconoscimento, pretermessi dai giudici del merito); sia perché aspecifico ( avendo la Corte di appello argomentato sul punto facendo leva sulle connotazioni della condotta contestata, ritenute ostative alla concessione delle generiche, motivazione trascurata dal ricorso). 4. Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen. determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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