CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14171/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29015/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA] l.d.t., già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Panico n.72; -controricorrente- avverso la sentenza n.58/02/13 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, pronunciata in data 10 aprile 2013, depositata in data 29 aprile 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 29015/2013 Numero sezionale 1381/2022 Numero di raccolta generale 14171/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n.58/02/13 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, pronunciata in data 10 aprile 2013, depositata in data 29 aprile 2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Irap ed Ires relativamente agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva l’illegittimità degli avvisi di accertamento, in quanto fondati su di un’attività di verifica che si era protratta oltre i termini consentiti dalla legge, con conseguente inutilizzabilità nel procedimento delle prove raccolte; la società contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197; la contribuente ha depositato memoria di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] ldt. come continuazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale ha allegato documentazione; rinviato per impedimento del relatore, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 20 aprile 2022; [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’art.12, comma 5, legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, sarebbe erronea la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, come racchiusa nella seguente affermazione: « Se infatti è ben vero [...] che tale computo temporale (cioè quello 2 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 29015/2013 Numero sezionale 1381/2022 Numero di raccolta generale 14171/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 relativo alla durata della verifica, nel termine di cui all’art.12, quinto comma, l. n.212/2000) deve essere riferito ai soli giorni di effettiva presenza in azienda del personale deputato alla verifica, non può sfuggire che una simile tesi non può neanche consentire di dilatare oltre ogni ragionevole limite i limiti temporali di accertamento, posto che in tal modo si verrebbe a costituire in capo all'Amministrazione una sorta di insindacabile potere di proroga ad libitum dei termini utili per l'accertamento, che debbono invece potersi concludere in un arco di tempo ragionevole>>; da tale ragionamento, la C.t.r. avrebbe ritenuto erroneamente illegittimi gli accertamenti scaturiti dalle verifiche fiscali protrattesi nel tempo; il motivo è fondato e va accolto; secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, <<in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17002 del 05/10/2012); si è anche detto che <<in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la decadenza del fisco dal potere-dovere di accertare il debito del contribuente e, quindi, non inficia la validità dell'accertamento, poiché non si tratta di un termine perentorio, in 3 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 29015/2013 Numero sezionale 1381/2022 Numero di raccolta generale 14171/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l'incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua ratio ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16323 del 17/07/2014); con le sentenze n.7584/2015 e n.2055/2017, questa Corte ha ulteriormente precisato che <<in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati>> (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015;Sez. 5, Sentenza n. 2055 del 27/01/2017); dalla lettura della sentenza impugnata, inoltre, si evince che, nel caso di specie, tale termine non risulta superato, con riferimento ai giorni di effettiva presenza in azienda del personale operante; invero, come ritenuto dal giudice di appello, il termine massimo di permanenza dei verificatori presso l'azienda deve essere riferito alla effettiva presenza in azienda del personale operante (30 giorni, più eventuale proroga di ulteriori 30 giorni su autorizzazione del capo dell’ufficio); nel caso in esame, le verifiche presso l’azienda hanno subito un periodo di sospensione, giustificato dall’Agenzia delle entrate con la necessità di effettuare numerosi controlli incrociati, per acquisire da [OSCURATO:SOCIETA]. notizie ed informazioni indispensabili per lo svolgimento del controllo dell’ingente fatturato della [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni accertati, compreso tra i 61 e i 99 milioni di euro; 4 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 29015/2013 Numero sezionale 1381/2022 Numero di raccolta generale 14171/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 è appena il caso di precisare che non vi è alcun rischio, pure paventato dalla controricorrente, di una proroga ad libitum dei termini utili per l'accertamento, in quanto gli stessi sono fissati dagli articoli 43 d.P.R. n. 600/73 e 57 d.P.R. n.633/72, secondo cui gli accertamenti debbono essere notificati, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalle norme suddette con decorrenza dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; infine non può non rilevarsi la manifesta inammissibilità della produzione integrale, da parte della società contribuente, del Manuale G.d.F. sulle attività di contrasto all’evasione fiscale, che non rientra certo nei documenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ., a mente del quale <<Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso >>; in una recente ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19426, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la produzione documentale risulta inammissibile quando esula dai limiti entro i quali ̀ consentita, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (in quel caso si trattava di una relazione tecnica redatta successivamente al giudizio conclusosi con l'ordinanza della quale si chiedeva la revocazione); pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Umbria, in diversa comp