CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 1962
Cassazione n. 44134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - detenuto domiciliare, fuoriuscito dallo speciale programma di protezione per intervenuta capitalizzazione delle misure assistenziali - volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale. Il Tribunale, richiamati e sintetizzati gli esiti dell'espletata istruttoria, ivi compreso il parere sfavorevole espresso dal Procuratore nazionale antimafia, dava atto dell'importanza della collaborazione del condannato con la giustizia e della sua correttezza di comportamento nell'ambito della misura alternativa in corso di svolgimento, ma non riscontrava, nel suo percorso rieducativo, elementi pregnànti da cui desumere il sicuro ravvedimento. A corroborare tale valutazione stava l'assenza di qualsivoglia iniziativa riparatoria del danno cagionato dai gravi reati commessi, e finanche di ogni reale interessamento nei confronti delle vittime dei reati stessi. 2. Avverso tale decisione Ferrara ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, proponendo tre motivi che si riassumono ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'identificazione dei criteri attestanti il richiesto sicuro ravvedimento. Quest'ultimo non coinciderebbe con il risarcimento del danno da reato, né con mere iniziative di solidarietà (queste ultime difficilmente conciliabili con lo status di collaboratore di giustizia), ma dovrebbe essere valutato tramite l'esame della condotta globale del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa antecedentemente condotta abbia prodotto esito fausto. L'interessamento nei riguardi delle vittime non andrebbe disgiunto da una valutazione unitaria della personalità del condannato, che consenta di verificare l'effettività della revisione critica e la sua reale aspirazione al riscatto morale. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto decidere sulla base di tali presupposti, da accertare d'ufficio, e avrebbe mancato al suo compito. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti all'omesso esame, da parte del Tribunale di sorveglianza, degli elementi sintomatici di ravvedimento, come sopra identificato, illustrati negli scritti difensivi. Durante il ventennale presofferto, il condannato avrebbe tenuto condotta irreprensibile, essendo ormai totalmente integrato nel tessuto sociale e civile, e avendo da ultimo, in una monografia a lui dedicata, rivolto un appello ai giovani, invitandoli a non commettere i suoi errori e a vivere onestamente. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di considerare la liberazione anticipata sempre ottenuta, l'esito positivo di un affidamento in prova riguardante la frazione iniziale .della pena in seguito cumulata, lo stato di indigenza ostativo all'adempimento delle obbligazioni civili, i tentativi di reinserirsi nel mondo lavorativo. Né si sarebbe tenuto conto delle precarie condizioni di salute, come pure delle ottime relazioni familiari e della risalenza dei precedenti penali. Le relazioni di polizia, e dei servizi sociali, pur acquisite, non sarebbero state adeguatamente valorizzate. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rispetto agli elementi prognostici favorevoli risultanti da molteplici relazioni della Procura nazionale antimafia e all'omesso approfondimento istruttorio del parere negativo conclusivamente reso dal medesimo Ufficio, dal quale, in ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto differenziarsi. La collaborazione con la giustizia, prestata dal condannato, sarebbe stata, infatti, sempre di ottimo livello e di efficace resa dibattimentale. Il recente agguato, ai danni di suoi congiunti, ne costituirebbe, semmai, conferma. 3. Il ricorso è illustrato da tempestiva memoria, contenente anche richieste di acquisizione documentale da effettuare in questo grado di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le attività di acquisizione documentale, sollecitate in memoria, sono in questa sede radicalmente precluse. E' principio indiscusso che, nel giudizio di legittimità, non possano essere prodotti nuovi documenti attinenti la regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere all'esame diretto degli atti, ma solo al riscontro delle denunciate violazioni di legge e alla valutazione circa l'esistenza e la logicità della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188-01; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv. 249614-01). E, ancor meno, può la Corte essere richiesta di dare essa stessa diretto impulso ad attività istruttorie, non consentite neppure nei giudizi, come quelli estradizionali, in cui la sua competenza è eccezionalmente estesa al merito (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Scutaru, Rv. 273418-01).2. Ciò precisato in rito, il ricorso non può essere accolto, per l'infondatezza dei proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili. 3. Le coordinate ermeneutiche, che dovevano guidare la risoluzione del presente caso, sono agevolmente derivabili dalla giurisprudenza di questa Corte, che costantemente afferma come l'accesso alla liberazione condizionale, anche rispetto ai collaboratori di giustizia, assoggettati alla speciale normativa derogaoria di cui ai capi II ss. d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, sia subordinato alla formulazione di un giudizio prognostico di pieno ravvedimento, che deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero, idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, o di elevata probabilità, vicina alla certezza, di conformazione della futura condotta dell'interessato al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886-01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900-01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Iacoviello, Rv. 237504 01). Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non assume, di per sé, rilievo ostativo, stante la deroga alle disposizioni ordinarie stabilita dall'art. 16-novies dl. n. 8, citato; l'adempimento in discorso, e più in generale l'interessamento del collaboratore nei confronti delle vittime, e gli intendimenti di riparazione, rilevano però, unitamente agli altri elementi di valutazione, quali indici della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali, nonché dell'irreversibilità del suo percorso di rieducazione (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321-01; Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141-01). L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e non incorre pertanto nel denunciato vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. 4. Tra le fonti rilevanti di valutazione, ai fini del giudizio di conseguito ravvedimento, vi sono le informazioni riferite dal Procuratore nazionale antimafia sulle caratteristiche della collaborazione prestata, sulla sua novità ed importanza e sull'effettività del distacco dal contesto criminale di riferimento. Se l'interessato è stato ammesso alla detenzione domiciliare, sarà necessario ulteriormente indagare sul grado di adesione del condannato alle prescrizioni inerenti la misura alternativa, sui suoi rapporti con il personale investito di ruoli istituzionali e su ogni altro elemento di natura socio-relazionale in grado di orientare il giudizio al riguardo (Sez. 1, n. 19854 del 2020, cit.; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 236548-01). A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata non appare censurabile neppure sotto il profilo della motivazione, avendo essa passato in giusta e dovuta rassegna le fonti informative maggiormente incidenti riguardo il percorso rieducativo del condannato, e, in tale ottica, avendo apprezzato tanto il parere sfavorevole del Procuratore nazionale antimafia - che non ha sottaciuto il rilievo della collaborazione prestata, ma neppure ha avvalorato l'assunto del definitivo ripudio del passato delinquenziale - quanto la relazione dei servizi sociali territoriali (istituzionalmente votati all'indagine socio-personologica), del pari scarsamente pregnante sul secondo, cruciale, aspetto. Il Tribunale di sorveglianza ha poi sottolineato, con apprezzamento incensurabile nel suo contenuto fattuale, l'assenza di congrue iniziative riparatrici nei cohfronti delle vittime, anche di tipo puramente simbolico e di testimonianza, e ne ha tratto coerenti conseguenze in ordine al grado di revisione critica raggiunto dal condannato. La disamina svolta dal giudice a quo è dunque priva di smagliature di ordine logico, in quanto essa coglie, con nitidezza, i fondamentali elementi, rientranti nel paradigma legale di valutazione, cui si lega la non implausibile conclusione di mancata pienezza del ravvedimento conseguito dal condannato. Il ricorrente offre una sua diversa e personale lettura di questi stessi elementi, ovvero ne propone di ulteriori, a suo giudizio dotati di opposta sintomaticità, ma i relativi rilievi, di puro merito, non colgono reali criticità del ragionamento giudiziale e sfuggono all'ambito di cognizione che questa Corte è legittimata ad esercitare. 5. La reiezione del ricorso importa la condanna del ricorrente al pagamento delle.spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico