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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18820/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 951/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1380/2018,pubblicata i l 5/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 8/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Opposizione di terzo all’esecuzione -Usucapione R.G.N. 951/2019 Ud. 08/06/2023CC Sez.

S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Castrovillari, opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere usucapito la proprietà del bene immobile (costituito da un appartamento sito in Longobucco, in catasto al foglio 76, p.lla 161, sub 37, partita 2100) oggetto di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti dello stesso Cetera dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

Costituitosi il creditore procedente, il Tribunale di Castrovillari respinse l’opposizione.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], tramite il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], disattese il gravame.

La Corte territoriale, facendo proprie le considerazioni del giudice di prime cure, ritenne che la disponibilità materiale dell’immobile da parte dell’appellante non fosse idonea ad integrare un possesso utile ad usucapionem, in quanto basata su una scrittura privata preliminare di compravendita cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo, e quindi integrante mera detenzione, senza che peraltro l’appellante avesse fornito adeguata prova del mutamento della detenzione in possesso.

La Corte d’appellonegò, ulteriormente, rilevanza alla sentenza di usucapione pronunciata tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], richiamando espressamente sul punto l’orientamento espresso da questa Corte con la decisione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012ed osservando che nella specie la sentenza conseguita dall’appellante non poteva costituire elemento Sez.

S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 6 probatorio, essendo stata assunta senza valutare il materiale probatorio – a cominciare dalla scrittura privata – che invece era a disposizione della stessa Corte territoriale e nella contumacia dei convenuti.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380-bis.1. c.p.c.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a duemotivi.

1.1. Il primo motivo è testualmente intitolato “ Rilevazione del giudicato esterno sull’accertamento dell’usucapione a favore dell’odierna ricorrente, formatosi in epoca successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio d’appello ex art.619 c.p.c. e conseguente pronuncia dei provvedimenti caducatori della sentenza impugnata, il cui accertamento non è compatibile con quel giudicato”.

La ricorrente, depositata la sentenza del Tribunale di Castrovillari di accertamento dell’usucapione munita di certificazione di passaggio in giudicato, invoca i riflessi che tale decisione dovrebbe avere anche sul giudizio in esame, argomentando che l’accertamento dell’usucapione in pendenza della procedura esecutiva è destinato a fare stato anche nei confronti dei creditori pignoratizi ed ipotecari, risultando il possesso ad usucapionem insensibile al pignoramento e , quindi,idoneo a consolidarsi anche su ccessivamente al pignoramento Sez.

S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 6 medesimo, operando un’efficacia retroattiva erga omnes dell’acquisto per usucapione.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. e dei principi in tema di opposizione di terzo all’esecuzione per avere la Corte d’Appello di Catanzaro utilizzato solo come fonte di prova l’accertamento contenuto 9 nella sentenza n. 398/2017 del Tribunale di Castrovillari, anche se non ancora passata in giudicato, emessa tra gli eredi del proprietario formale dell’immobile pignorato e la odierna ricorrente, che ha dichiarato quest’ultima proprietaria per intervenuta usucapione dell’appartamento sito in Longobucco, alla via Manna n. 47, pignorato nell’àmbito della procedura espropriativa immobiliare r.g. n. 117/89”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che, proposta l’opposizione ex art. 619 c.p.c., sulla ricorrente era venuto a gravare l’onere di dare prova del suo acquisto per usucapione nell’àmbito di tale giudizio, ben potendo tale acquisto essere accertato anche in un separato giudizio e non essendo necessario che l’acquisto per usucapione risulti già accertato anteriormente al momento in cui il terzo ha proposto l’opposizione; − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ulteriormente ritenuto che l’accertamento avvenuto nel procedimento di opposizione all’esecuzione dovesse prevalere sull’accertamento avvenuto nel separato giudizio, dovendo invece valutare tale secondo accertamento come prevalente.

2. Osserva il collegio che, poiché il giudizio risulta essersi svolto, anche in primo grado,unicamente tra [OSCURATO:PERSONA] e Sez.

S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 6 la [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità già precisata ), mentre non ha visto coinvolto l’originario esecutato [OSCURATO:PERSONA](a cui, nelle more, sono succeduti i suoi eredi), questa Corte deve rilevare d’ufficio undifetto di integrazione del contraddittorio che è venuto a viziare il giudizionella sua interezza.

È, infatti,costante principio affermato da questa Corte quello per cui il condebitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (e, quindi, anche di quello di opposizione formul ata ai sensi dell’art. 619 c.p.c.) , con la conseguenza che la sentenza pronunciata in contraddittorio non integro è nulla e tale vizio può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013).

Tale vincolo - si puntualizza per chiarezza - non poteva essere escluso nella specie dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti degli eredi del medesimo esecutato [OSCURATO:PERSONA] un distinto giudizio di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, e ciò in quanto era nella sede dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. che doveva procedersi anche nei confronti dell’esecutato all’accertamento della titolarità - in capo all’opponente e non all’esecutato -del bene pignorato .

3. Il difetto di integrità del contraddittorio, quindi, ha determinato la nullità della sentenza impugnata – la quale ha sostituito integralmente la decisione di prime cure (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018; Cass. Sez.

L, Sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013), s enza elidere il vizio che la affliggeva – con assorbimento delle doglianze formulate d a parte ricorrente.

Sez.

S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 6

4. La sentenza della Corte d’appello di Catanzaro deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio ex art. 383, terzo comma, al giudice di primo grado, e cioè al Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a l Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 951/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1380/2018,pubblicata i l 5/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 8/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Opposizione di terzo all’esecuzione -Usucapione R.G.N. 951/2019 Ud. 08/06/2023CC Sez. S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Castrovillari, opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere usucapito la proprietà del bene immobile (costituito da un appartamento sito in Longobucco, in catasto al foglio 76, p.lla 161, sub 37, partita 2100) oggetto di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti dello stesso Cetera dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Costituitosi il creditore procedente, il Tribunale di Castrovillari respinse l’opposizione. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], tramite il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], disattese il gravame. La Corte territoriale, facendo proprie le considerazioni del giudice di prime cure, ritenne che la disponibilità materiale dell’immobile da parte dell’appellante non fosse idonea ad integrare un possesso utile ad usucapionem, in quanto basata su una scrittura privata preliminare di compravendita cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo, e quindi integrante mera detenzione, senza che peraltro l’appellante avesse fornito adeguata prova del mutamento della detenzione in possesso. La Corte d’appellonegò, ulteriormente, rilevanza alla sentenza di usucapione pronunciata tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], richiamando espressamente sul punto l’orientamento espresso da questa Corte con la decisione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012ed osservando che nella specie la sentenza conseguita dall’appellante non poteva costituire elemento Sez. S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 6 probatorio, essendo stata assunta senza valutare il materiale probatorio – a cominciare dalla scrittura privata – che invece era a disposizione della stessa Corte territoriale e nella contumacia dei convenuti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380-bis.1. c.p.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Il primo motivo è testualmente intitolato “ Rilevazione del giudicato esterno sull’accertamento dell’usucapione a favore dell’odierna ricorrente, formatosi in epoca successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio d’appello ex art.619 c.p.c. e conseguente pronuncia dei provvedimenti caducatori della sentenza impugnata, il cui accertamento non è compatibile con quel giudicato”. La ricorrente, depositata la sentenza del Tribunale di Castrovillari di accertamento dell’usucapione munita di certificazione di passaggio in giudicato, invoca i riflessi che tale decisione dovrebbe avere anche sul giudizio in esame, argomentando che l’accertamento dell’usucapione in pendenza della procedura esecutiva è destinato a fare stato anche nei confronti dei creditori pignoratizi ed ipotecari, risultando il possesso ad usucapionem insensibile al pignoramento e , quindi,idoneo a consolidarsi anche su ccessivamente al pignoramento Sez. S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 6 medesimo, operando un’efficacia retroattiva erga omnes dell’acquisto per usucapione. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. e dei principi in tema di opposizione di terzo all’esecuzione per avere la Corte d’Appello di Catanzaro utilizzato solo come fonte di prova l’accertamento contenuto 9 nella sentenza n. 398/2017 del Tribunale di Castrovillari, anche se non ancora passata in giudicato, emessa tra gli eredi del proprietario formale dell’immobile pignorato e la odierna ricorrente, che ha dichiarato quest’ultima proprietaria per intervenuta usucapione dell’appartamento sito in Longobucco, alla via Manna n. 47, pignorato nell’àmbito della procedura espropriativa immobiliare r.g. n. 117/89”. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che, proposta l’opposizione ex art. 619 c.p.c., sulla ricorrente era venuto a gravare l’onere di dare prova del suo acquisto per usucapione nell’àmbito di tale giudizio, ben potendo tale acquisto essere accertato anche in un separato giudizio e non essendo necessario che l’acquisto per usucapione risulti già accertato anteriormente al momento in cui il terzo ha proposto l’opposizione; − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ulteriormente ritenuto che l’accertamento avvenuto nel procedimento di opposizione all’esecuzione dovesse prevalere sull’accertamento avvenuto nel separato giudizio, dovendo invece valutare tale secondo accertamento come prevalente. 2. Osserva il collegio che, poiché il giudizio risulta essersi svolto, anche in primo grado,unicamente tra [OSCURATO:PERSONA] e Sez. S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 6 la [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità già precisata ), mentre non ha visto coinvolto l’originario esecutato [OSCURATO:PERSONA](a cui, nelle more, sono succeduti i suoi eredi), questa Corte deve rilevare d’ufficio undifetto di integrazione del contraddittorio che è venuto a viziare il giudizionella sua interezza. È, infatti,costante principio affermato da questa Corte quello per cui il condebitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (e, quindi, anche di quello di opposizione formul ata ai sensi dell’art. 619 c.p.c.) , con la conseguenza che la sentenza pronunciata in contraddittorio non integro è nulla e tale vizio può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013). Tale vincolo - si puntualizza per chiarezza - non poteva essere escluso nella specie dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti degli eredi del medesimo esecutato [OSCURATO:PERSONA] un distinto giudizio di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, e ciò in quanto era nella sede dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. che doveva procedersi anche nei confronti dell’esecutato all’accertamento della titolarità - in capo all’opponente e non all’esecutato -del bene pignorato . 3. Il difetto di integrità del contraddittorio, quindi, ha determinato la nullità della sentenza impugnata – la quale ha sostituito integralmente la decisione di prime cure (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013), s enza elidere il vizio che la affliggeva – con assorbimento delle doglianze formulate d a parte ricorrente. Sez. S2 -R.G. 951/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 6 4. La sentenza della Corte d’appello di Catanzaro deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio ex art. 383, terzo comma, al giudice di primo grado, e cioè al Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a l Trib
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