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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29373/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosialla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmenteriformando la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 24 settembre 2024, haconfermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall'art. 73 commi 1 e 4, aggravato ex art. 80 comma 2 dpr.309/90 e, previa esclusionedell’aumento previsto per la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta.Si addebita all'imputato di avere, in concorso con altri complici, trasportato edetenuto al fine di spaccio 300 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, condottaaggravata dall’ingente quantità.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo quantosegue.2.1.

Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di acquisizione della mappatura delle telecamere collocate sulpercorso autostradale Palermo - [OSCURATO:PERSONA].A giudizio del ricorrente la sentenza risulta viziata poiché non è stata formulataalcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta avanzata con l'ultimo motivo diappello, con cui si invocava ex art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dell'istruttoriaper ottenere la produzione della mappatura delle telecamere SDI presenti sul trattoautostradale tra Palermo e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente riconosce che il giudice di appelloha un potere discrezionale e non un obbligo di rinnovare l'istruttoria, ma osserva che ilsuo rifiuto di accogliere l’istanza difensiva deve essere adeguatamente motivato e lasentenza ha omesso di spiegare perché il Collegio non ha ritenuto necessario disporrela rinnovazione.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 quartocomma DPR.309/90 poiché i giudici di merito si sono basati su supposizioni e congetturedella Polizia giudiziaria e hanno ritenuto erroneamente che l'imputato avesse trasportatocon il suo [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish dai locali della Sace deiBasile, siti in Villagrazia di Carini, sino all'autorimessa di via [OSCURATO:PERSONA] n. 54,effettuando due trasporti nella medesima giornata del 23 maggio 2017.Rileva il difensore che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata stralciata in quanto ilpredetto ha scelto il giudizio ordinario, ma all'epoca della scelta il compendio probatorionon presentava i fotogrammi relativi ad ipotetiche telecamere, sul cui posizionamentonon si sa nulla; i giudici hanno fondato la loro decisione su dette telecamere, senzaconsiderare che gli orari dei presunti fotogrammi non corrispondono al tempo necessarioper coprire gli ipotetici tragitti effettuati dal veicolo del [OSCURATO:PERSONA] e che le intercettazioninon vedono come interlocutore l'odierno imputato; inoltre hanno trascurato diconsiderare che non risultano intercettazioni tra l'odierno imputato e gli altri soggetticoinvolti nella vicenda; che non è provata la presenza di sostanza stupefacente neldeposito di Villagrazia e non è videoregistrata alcuna consegna di droga.

In sintesi igiudici di merito hanno utilizzato informazioni probatorie inesistenti e ignorato provedecisive, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova.2.3.

Violazione degli artt. 129 e 157 cod. pen. perché la pena edittale previstanel 2017 per il reato di cui all'art. 73 comma 4 dPR.309/90 risultava ricompresa tra duee sei anni di reclusione e, una volta esclusa la contestata recidiva, considerato che ilfatto è avvenuto il 23 maggio 2017, il delitto risulta prescritto.2.4.

Violazione dell'art. 59 comma 2 cod. pen. e dell'art. 80 DPR. 309/90 emotivazione manifestamente contraddittoria e illogica poiché la Corte ha ritenutosussistente l'aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, ma non haverificato la consapevolezza di detta quantità da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Violazione degli articoli 62 bis e 69 cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione poiché la Corte ha ritenuto l'imputato non meritevole del beneficio dellefavorevoli, senza considerare il fatto che il predetto ha un’età molto avanzata, haosservato un ottimo comportamento processuale e, sottoposto alla misura degli arrestidomiciliari dal 21 maggio 2019, ne ha rispettato le prescrizioni, sino a quando la misuraè stata sostituita con l'obbligo di dimora.2.6.

Violazione degli articoli 132, 133 cod. pen. e 125, 546 cod. proc. pen. evizio di motivazione poiché la Corte non ha fatto corretta applicazione dei criteri dideterminazione della pena e ha omesso di individuare la pena base e l'aumentosanzionatorio per l’aggravante prevista dall'art. 80 DPR 309/90, sicché la pena è statadeterminata in modo illegittimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte diappello ha respinto la richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. con ordinanza dibattimentalepronunziata all’udienza del 9 dicembre 2025 che, oltretutto, la difesa non ha impugnatounitamente alla sentenza; con detto provvedimento il Collegio ha affermato che lamappatura delle telecamere non era necessaria ai fini del decidere.Si tratta di motivazione succinta, ma congrua alla fase processuale in cui è statapronunziata, considerato che l’istituto di cui all’art. 603 cod. proc. pen. prevede unostrumento straordinario di integrazione probatoria nel giudizio d'appello, subordinatoalla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguenteconstatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza unarinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).Consolidato orientamento di legittimità ha in più occasioni evidenziato che,considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui ilgiudice disponga la rinnovazione, poiché in questa ipotesi deve rendere conto delcorretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di nonpoter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche unamotivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegnodella pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficientiper una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguentemancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996,Panigoni, Rv. 203974-01)Ed in effetti, come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltantoqualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisioneimpugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimoprovvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate, provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione dideterminate prove in appello (Sez. 2, n. 677 7 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).Ma nel caso in esame la difesa ha dedotto solo la mancanza in sentenza dellamotivazione a sostegno del rigetto dell’istanza ex art. 603 cod. proc. pen. e non haavanzato censure in ordine alla congruità della motivazione dell’ordinanzadibattimentale.1.2.

La seconda censura è generica poiché non ha considerato nel suo complessola motivazione della sentenza impugnata e non ha valutato il compendio probatoriovalorizzato nella pronunzia impugnata.La sentenza di appello si sofferma a valutare gli elementi probatori valorizzatidalla sentenza di primo grado e li considera idonei a dimostrare la responsabilitàdell’imputato, senza presentare lacune nell’iter argomentativo posto a sostegno dellaricostruzione condivisa, così confermando il giudizio di superfluità, già sinteticamenteaffermata con ordinanza dibattimentale, dell’integrazione probatoria richiesta finalizzataa dimostrare che l’imputato non si sarebbe recato a Villagrazia di Carini nel deposito deiBasile per effettuare il trasporto della sostanza stupefacente a Palermo nel garage deiIn particolare ha evidenziato che il 23 maggio 2017 venivano sequestrati 300chili di sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno dell’autorimessa di Flandinasita in Palermo; attraverso un servizio di video osservazione attivo all'ingressodell'autorimessa, poco prima del controllo, alle ore 12.29, si vedeva arrivare un PiaggioPorter colmo di ortaggi che entrava nel garage; le immagini registrate dal sistema videointerno al garage mostravano il conducente del [OSCURATO:PERSONA], in compagnia dei correi [OSCURATO:PERSONA], che lo scortavano a bordo di altri mezzi; dopo pochi minuti il [OSCURATO:PERSONA] andavavia e dopo circa un’ora tornava in garage e ne fuoriusciva pochi minuti dopo.

Gli agentiintervenuti poco dopo rinvenivano nei locali un’ingente quantità di sostanzastupefacente sistemata in valigie.La pronunzia ha sottolineato che dal tenore inequivoco delle intercettazioni sidesume che i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’imputato, alle ore 13,05 eranoimpegnati a nascondere qualcosa sotto cassette di verdura e ortaggi e dai fotogrammidelle videocamere del sistema SDI, collocate in diversi punti del tratto autostradalePalermo Trapani, si osservava il duplice passaggio tra Villagrazia di Carini, dove si troval’azienda dei Basile, e Palermo del veicolo [OSCURATO:PERSONA], che si accertava esserecondotto dal [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo è stato visto entrare per due volte, nell’arco di circaun’ora, nel garage accompagnato dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi allontanarsidopo pochi minuti; tali elementi secondo i giudici di merito dimostrano che pertrasportare la sostanza stupefacente dall’azienda dei fratelli Basile, luogo in cui eradetenuta a Villagrazia di Carini, all’autorimessa Flandina, sita in Palermo, è statoutilizzato il veicolo guidato dal [OSCURATO:PERSONA], che ha effettuato due trasporti.I giudici hanno poi ritenuto inverosimile l'assunto dell'imputato di essersi recatodue volte a breve distanza di tempo nel garage dei Flandina, allo scopo di vendere i suoiprodotti ortofrutticoli, facendo ritorno a Capaci e non a Carini, dove è situata l’aziendadei Basile.Il ricorso non si confronta con gli elementi specifici esposti in modo dettagliatonella sentenza impugnata, ma lamenta la pretesa incompatibilità dei dati cronologicirispetto al percorso attribuito al veicolo del [OSCURATO:PERSONA], affermata dalla difesa in assenzadi specifici rilievi tecnici sul punto, e si concentra sulla mancata assunzione dellamappatura della collocazione delle videocamere sul percorso autostradale coperto dalCortona, che non assume rilevanza dirimente ai fini dell’affermazione di responsabilitàe non inficia la prospettazione accusatoria, basata su elementi diversi e su considerazioninon manifestamente illogiche.Non ricorre alcun travisamento della prova poiché, come spiegato dalla Corteterritoriale, assume rilievo determinante l’intercettazione in cui i correi dell'imputatovengono registrati mentre sono intenti a nascondere la sostanza stupefacente tra alcunecassette di verdura e la constatazione che il veicolo carico di ortaggi guidatodall'imputato faceva ingresso nell'autorimessa dove è stato rinvenuto lo stupefacente indue occasioni, nell'arco di poco più di un'ora, poco prima del controllo che avrebbeportato al rinvenimento del carico.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha negato di essersirecato nella detta autorimessa per due volte nell’arco di un’ora, ma ha sostenuto diaverlo fatto per vendere la sua merce, negando di essere andato dai Basile, a dispettodel tenore dell’intercettazione.Tanto basta, a giudizio della Corte, a prescindere dalla collocazione dellevideocamere installate lungo il percorso tra Villagrazia di Carini e via [OSCURATO:PERSONA] edei tempi impiegati per coprire detto percorso, a palesare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].La difesa non si confronta con questi elementi e pertanto incorre anche nel viziodi genericità estrinseca.1.3.

Per ragioni di esposizione sistematica va esaminata la quarta censurarelativa al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 dpr. 309/90, anchesotto il profilo soggettivo, sul rilievo che non sarebbe stata dimostrata la conoscenzada parte dell’imputato dell’ingente quantità dello stupefacente trasportato.Si tratta di censura in parte reiterativa e in parte non consentita poiché nonproposta con i motivi di appello.Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2,cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sullequali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza(Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269368).Va comunque osservato che la Corte ha fatto corretta applicazione dei criteriindividuati dalla giurisprudenza in merito al riconoscimento dell’aggravante e haosservato che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], addetto al trasporto, gli consentiva di apprezzare laquantità ingente di sostanza stupefacente occultata nel suo veicolo, anche in ragionedelle dimensioni e delle difficoltà di occultamento che si desumono dalla conversazioneintercettata.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica con cui la difesa nonsi confronta incorrendo nel vizio di genericità.1.4.

La terza censura, con cui si invoca l’intervenuta estinzione del reato, èmanifestamente infondata poiché trascura di considerare che nel calcolo del termine diprescrizione, che si determina con riferimento al massimo della pena edittale previstadall'art. 73 comma 4 drp 309/90, va computato anche l’aumento per la riconosciutaaggravante ex art. 80 dPR.cit., trattandosi di aggravante ad effetto speciale, che siapplica nella sua massima estensione di due terzi del massimo edittale.Ne consegue che il termine prorogato ex artt. 157 e 161 cod. pen. va determinatoin complessivi dodici anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni, dovendosiaggiungere ai dieci anni ex art. 157 cod. pen. (sei anni come massimo edittale dell’art.73 dpr.309/90, più 4 anni per l’aggravante, così pervenendo a dieci anni), la proroga diun quarto del termine ordinario, in forza di quanto previsto dall’art. 161 cod. pen.1.5.

La quinta censura non è consentita poiché, nell’invocare le attenuantigeneriche con l’atto di appello, la difesa non aveva dedotto elementi di fatto specifici asostegno della richiesta del beneficio, limitandosi a valorizzare la necessità di contenerela pena in ragione della sua funzione rieducativa.Un motivo di appello così generico deve ritenersi inammissibile, perché nonrispettoso dei criteri indicati dall’art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. , con laconseguenza che il motivo di ricorso è inammissibile, per carenza d'interesse; è statoinfatti precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile"ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01).Inoltre va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento,cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017,Galdi, Rv. 270316 - 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciatotale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6,n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 -01).1.6.

La sesta censura è manifestamente infondata poiché il trattamentosanzionatorio è stato indicato in misura prossima al minimo edittale, determinando lapena in anni due, mesi sei di reclusione e 18.000 € di multa e aggiungendo un anno etre mesi di reclusione e 9.000 € di multa, e cioè il minimo aumento della metà, perl’aggravante di cui all’art. 80 dpr.cit..Giova ricordare che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); è inoltre consentito far ricorso esclusivo a clausolee ad espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", quando ilgiudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013,Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del29/05/2007, Ruggieri).2.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma di denaro che si ritiene congruo liquidare in euro3000, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosialla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmenteriformando la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 24 settembre 2024, haconfermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall'art. 73 commi 1 e 4, aggravato ex art. 80 comma 2 dpr.309/90 e, previa esclusionedell’aumento previsto per la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta.Si addebita all'imputato di avere, in concorso con altri complici, trasportato edetenuto al fine di spaccio 300 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, condottaaggravata dall’ingente quantità.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo quantosegue.2.1. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di acquisizione della mappatura delle telecamere collocate sulpercorso autostradale Palermo - [OSCURATO:PERSONA].A giudizio del ricorrente la sentenza risulta viziata poiché non è stata formulataalcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta avanzata con l'ultimo motivo diappello, con cui si invocava ex art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dell'istruttoriaper ottenere la produzione della mappatura delle telecamere SDI presenti sul trattoautostradale tra Palermo e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente riconosce che il giudice di appelloha un potere discrezionale e non un obbligo di rinnovare l'istruttoria, ma osserva che ilsuo rifiuto di accogliere l’istanza difensiva deve essere adeguatamente motivato e lasentenza ha omesso di spiegare perché il Collegio non ha ritenuto necessario disporrela rinnovazione.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 quartocomma DPR.309/90 poiché i giudici di merito si sono basati su supposizioni e congetturedella Polizia giudiziaria e hanno ritenuto erroneamente che l'imputato avesse trasportatocon il suo [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo hashish dai locali della Sace deiBasile, siti in Villagrazia di Carini, sino all'autorimessa di via [OSCURATO:PERSONA] n. 54,effettuando due trasporti nella medesima giornata del 23 maggio 2017.Rileva il difensore che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata stralciata in quanto ilpredetto ha scelto il giudizio ordinario, ma all'epoca della scelta il compendio probatorionon presentava i fotogrammi relativi ad ipotetiche telecamere, sul cui posizionamentonon si sa nulla; i giudici hanno fondato la loro decisione su dette telecamere, senzaconsiderare che gli orari dei presunti fotogrammi non corrispondono al tempo necessarioper coprire gli ipotetici tragitti effettuati dal veicolo del [OSCURATO:PERSONA] e che le intercettazioninon vedono come interlocutore l'odierno imputato; inoltre hanno trascurato diconsiderare che non risultano intercettazioni tra l'odierno imputato e gli altri soggetticoinvolti nella vicenda; che non è provata la presenza di sostanza stupefacente neldeposito di Villagrazia e non è videoregistrata alcuna consegna di droga. In sintesi igiudici di merito hanno utilizzato informazioni probatorie inesistenti e ignorato provedecisive, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova.2.3. Violazione degli artt. 129 e 157 cod. pen. perché la pena edittale previstanel 2017 per il reato di cui all'art. 73 comma 4 dPR.309/90 risultava ricompresa tra duee sei anni di reclusione e, una volta esclusa la contestata recidiva, considerato che ilfatto è avvenuto il 23 maggio 2017, il delitto risulta prescritto.2.4. Violazione dell'art. 59 comma 2 cod. pen. e dell'art. 80 DPR. 309/90 emotivazione manifestamente contraddittoria e illogica poiché la Corte ha ritenutosussistente l'aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, ma non haverificato la consapevolezza di detta quantità da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.5. Violazione degli articoli 62 bis e 69 cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione poiché la Corte ha ritenuto l'imputato non meritevole del beneficio dellefavorevoli, senza considerare il fatto che il predetto ha un’età molto avanzata, haosservato un ottimo comportamento processuale e, sottoposto alla misura degli arrestidomiciliari dal 21 maggio 2019, ne ha rispettato le prescrizioni, sino a quando la misuraè stata sostituita con l'obbligo di dimora.2.6. Violazione degli articoli 132, 133 cod. pen. e 125, 546 cod. proc. pen. evizio di motivazione poiché la Corte non ha fatto corretta applicazione dei criteri dideterminazione della pena e ha omesso di individuare la pena base e l'aumentosanzionatorio per l’aggravante prevista dall'art. 80 DPR 309/90, sicché la pena è statadeterminata in modo illegittimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte diappello ha respinto la richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. con ordinanza dibattimentalepronunziata all’udienza del 9 dicembre 2025 che, oltretutto, la difesa non ha impugnatounitamente alla sentenza; con detto provvedimento il Collegio ha affermato che lamappatura delle telecamere non era necessaria ai fini del decidere.Si tratta di motivazione succinta, ma congrua alla fase processuale in cui è statapronunziata, considerato che l’istituto di cui all’art. 603 cod. proc. pen. prevede unostrumento straordinario di integrazione probatoria nel giudizio d'appello, subordinatoalla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguenteconstatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza unarinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).Consolidato orientamento di legittimità ha in più occasioni evidenziato che,considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui ilgiudice disponga la rinnovazione, poiché in questa ipotesi deve rendere conto delcorretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di nonpoter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche unamotivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegnodella pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficientiper una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguentemancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996,Panigoni, Rv. 203974-01)Ed in effetti, come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltantoqualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisioneimpugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimoprovvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate, provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione dideterminate prove in appello (Sez. 2, n. 677 7 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).Ma nel caso in esame la difesa ha dedotto solo la mancanza in sentenza dellamotivazione a sostegno del rigetto dell’istanza ex art. 603 cod. proc. pen. e non haavanzato censure in ordine alla congruità della motivazione dell’ordinanzadibattimentale.1.2. La seconda censura è generica poiché non ha considerato nel suo complessola motivazione della sentenza impugnata e non ha valutato il compendio probatoriovalorizzato nella pronunzia impugnata.La sentenza di appello si sofferma a valutare gli elementi probatori valorizzatidalla sentenza di primo grado e li considera idonei a dimostrare la responsabilitàdell’imputato, senza presentare lacune nell’iter argomentativo posto a sostegno dellaricostruzione condivisa, così confermando il giudizio di superfluità, già sinteticamenteaffermata con ordinanza dibattimentale, dell’integrazione probatoria richiesta finalizzataa dimostrare che l’imputato non si sarebbe recato a Villagrazia di Carini nel deposito deiBasile per effettuare il trasporto della sostanza stupefacente a Palermo nel garage deiIn particolare ha evidenziato che il 23 maggio 2017 venivano sequestrati 300chili di sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno dell’autorimessa di Flandinasita in Palermo; attraverso un servizio di video osservazione attivo all'ingressodell'autorimessa, poco prima del controllo, alle ore 12.29, si vedeva arrivare un PiaggioPorter colmo di ortaggi che entrava nel garage; le immagini registrate dal sistema videointerno al garage mostravano il conducente del [OSCURATO:PERSONA], in compagnia dei correi [OSCURATO:PERSONA], che lo scortavano a bordo di altri mezzi; dopo pochi minuti il [OSCURATO:PERSONA] andavavia e dopo circa un’ora tornava in garage e ne fuoriusciva pochi minuti dopo. Gli agentiintervenuti poco dopo rinvenivano nei locali un’ingente quantità di sostanzastupefacente sistemata in valigie.La pronunzia ha sottolineato che dal tenore inequivoco delle intercettazioni sidesume che i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’imputato, alle ore 13,05 eranoimpegnati a nascondere qualcosa sotto cassette di verdura e ortaggi e dai fotogrammidelle videocamere del sistema SDI, collocate in diversi punti del tratto autostradalePalermo Trapani, si osservava il duplice passaggio tra Villagrazia di Carini, dove si troval’azienda dei Basile, e Palermo del veicolo [OSCURATO:PERSONA], che si accertava esserecondotto dal [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo è stato visto entrare per due volte, nell’arco di circaun’ora, nel garage accompagnato dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi allontanarsidopo pochi minuti; tali elementi secondo i giudici di merito dimostrano che pertrasportare la sostanza stupefacente dall’azienda dei fratelli Basile, luogo in cui eradetenuta a Villagrazia di Carini, all’autorimessa Flandina, sita in Palermo, è statoutilizzato il veicolo guidato dal [OSCURATO:PERSONA], che ha effettuato due trasporti.I giudici hanno poi ritenuto inverosimile l'assunto dell'imputato di essersi recatodue volte a breve distanza di tempo nel garage dei Flandina, allo scopo di vendere i suoiprodotti ortofrutticoli, facendo ritorno a Capaci e non a Carini, dove è situata l’aziendadei Basile.Il ricorso non si confronta con gli elementi specifici esposti in modo dettagliatonella sentenza impugnata, ma lamenta la pretesa incompatibilità dei dati cronologicirispetto al percorso attribuito al veicolo del [OSCURATO:PERSONA], affermata dalla difesa in assenzadi specifici rilievi tecnici sul punto, e si concentra sulla mancata assunzione dellamappatura della collocazione delle videocamere sul percorso autostradale coperto dalCortona, che non assume rilevanza dirimente ai fini dell’affermazione di responsabilitàe non inficia la prospettazione accusatoria, basata su elementi diversi e su considerazioninon manifestamente illogiche.Non ricorre alcun travisamento della prova poiché, come spiegato dalla Corteterritoriale, assume rilievo determinante l’intercettazione in cui i correi dell'imputatovengono registrati mentre sono intenti a nascondere la sostanza stupefacente tra alcunecassette di verdura e la constatazione che il veicolo carico di ortaggi guidatodall'imputato faceva ingresso nell'autorimessa dove è stato rinvenuto lo stupefacente indue occasioni, nell'arco di poco più di un'ora, poco prima del controllo che avrebbeportato al rinvenimento del carico. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha negato di essersirecato nella detta autorimessa per due volte nell’arco di un’ora, ma ha sostenuto diaverlo fatto per vendere la sua merce, negando di essere andato dai Basile, a dispettodel tenore dell’intercettazione.Tanto basta, a giudizio della Corte, a prescindere dalla collocazione dellevideocamere installate lungo il percorso tra Villagrazia di Carini e via [OSCURATO:PERSONA] edei tempi impiegati per coprire detto percorso, a palesare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].La difesa non si confronta con questi elementi e pertanto incorre anche nel viziodi genericità estrinseca.1.3. Per ragioni di esposizione sistematica va esaminata la quarta censurarelativa al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 dpr. 309/90, anchesotto il profilo soggettivo, sul rilievo che non sarebbe stata dimostrata la conoscenzada parte dell’imputato dell’ingente quantità dello stupefacente trasportato.Si tratta di censura in parte reiterativa e in parte non consentita poiché nonproposta con i motivi di appello.Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2,cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sullequali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza(Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 3 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269368).Va comunque osservato che la Corte ha fatto corretta applicazione dei criteriindividuati dalla giurisprudenza in merito al riconoscimento dell’aggravante e haosservato che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], addetto al trasporto, gli consentiva di apprezzare laquantità ingente di sostanza stupefacente occultata nel suo veicolo, anche in ragionedelle dimensioni e delle difficoltà di occultamento che si desumono dalla conversazioneintercettata. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica con cui la difesa nonsi confronta incorrendo nel vizio di genericità.1.4. La terza censura, con cui si invoca l’intervenuta estinzione del reato, èmanifestamente infondata poiché trascura di considerare che nel calcolo del termine diprescrizione, che si determina con riferimento al massimo della pena edittale previstadall'art. 73 comma 4 drp 309/90, va computato anche l’aumento per la riconosciutaaggravante ex art. 80 dPR.cit., trattandosi di aggravante ad effetto speciale, che siapplica nella sua massima estensione di due terzi del massimo edittale.Ne consegue che il termine prorogato ex artt. 157 e 161 cod. pen. va determinatoin complessivi dodici anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni, dovendosiaggiungere ai dieci anni ex art. 157 cod. pen. (sei anni come massimo edittale dell’art.73 dpr.309/90, più 4 anni per l’aggravante, così pervenendo a dieci anni), la proroga diun quarto del termine ordinario, in forza di quanto previsto dall’art. 161 cod. pen.1.5. La quinta censura non è consentita poiché, nell’invocare le attenuantigeneriche con l’atto di appello, la difesa non aveva dedotto elementi di fatto specifici asostegno della richiesta del beneficio, limitandosi a valorizzare la necessità di contenerela pena in ragione della sua funzione rieducativa.Un motivo di appello così generico deve ritenersi inammissibile, perché nonrispettoso dei criteri indicati dall’art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. , con laconseguenza che il motivo di ricorso è inammissibile, per carenza d'interesse; è statoinfatti precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile"ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01).Inoltre va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento,cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017,Galdi, Rv. 270316 - 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggettodi ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciatotale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6,n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 -01).1.6. La sesta censura è manifestamente infondata poiché il trattamentosanzionatorio è stato indicato in misura prossima al minimo edittale, determinando lapena in anni due, mesi sei di reclusione e 18.000 € di multa e aggiungendo un anno etre mesi di reclusione e 9.000 € di multa, e cioè il minimo aumento della metà, perl’aggravante di cui all’art. 80 dpr.cit..Giova ricordare che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); è inoltre consentito far ricorso esclusivo a clausolee ad espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", quando ilgiudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013,Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del29/05/2007, Ruggieri).2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma di denaro che si ritiene congruo liquidare in euro3000, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris