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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19211/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale di Udine con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società TVG, dichiarata fallita dal Tribunale di Udine il 6 febbraio 2014, società di cui l'imputato era amministratore.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge processuale in quanto il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del presente procedimento.

Assume la parte che la prima lettera inviatagli dal difensore di ufficio era arrivata il giorno dopo la celebrazione del processo in appello.

Egli sarebbe stato facilmente reperibile, sia presso la sua residenza all'epoca in cui erano iniziate le indagini, sia successivamente presso il Comune di Campoformido.

Non si comprende—si legge nel ricorso.-come mai il pubblico ministero, in occasione della richiesta di proroga delle indagini preliminari, avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio.

Nel nostro caso, l'imputato non ha mai operato l'elezione di domicilio né si è mai rifiutato di operarla.

Il ricorrente — si legge, ancora, nell'impugnativa — non ha avuto contezza né dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né della fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, né del successivo rinvio a giudizio, né, ancora della sentenza di primo grado.

La prima volta che ha avuto conoscenza del procedimento è stato quando ha ricevuto la lettera del difensore di ufficio che lo notiziava che il processo di appello si sarebbe tenuto il 19 maggio 2020, lettera che lo ha raggiunto «il giorno dopo la fissazione dell'udienza».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rimarcando che proprio la lettera del difensore allegata al ricorso faceva riferimento a precedenti missive inviate all'assistito oggi ricorrente che eranolosserol rimaste prive di riscontro.

Ammesso che il difensore precedente fosse stato nominato d'ufficio, e non fosse di fiducia, emerge con chiarezza come la mancata asserita conoscenza della data fissata per l'appello sia da addebitare a colpa del ricorrente.

Rimarca, poi, il Procuratore generale, la valenza probante della presentazione personale dell'appello da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata va annullata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.

In primo luogo, tutta la parte del ricorso che attiene alla mancata conoscenza delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e della sentenza di primo grado è smentita clamorosamente dalla circostanza che l'imputato ha proposto personalmente appello avverso la sentenza di primo grado, nel quale, peraltro (così come il suo difensore) non ha fatto alcuna questione circa la mancata conoscenza del processo svoltosi fino a quel momento.

Peraltro la verifica dell'incarto processuale — possibile in ragione della natura della doglianza — ha smentito quanto pure sostenuto dal ricorrente a proposito del fatto che il pubblico ministero avrebbe eletto domicilio, in sua vece, presso il difensore di ufficio e che l'imputato stesso non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio.

In primo luogo, l'indicazione rilevante ex art. 161 cod. proc. pen. non può che provenire dall'imputato stesso; in secondo luogo l'imputato ha eletto domicilio in sede di perquisizione della Guardia di Finanza, come risulta dal relativo verbale, ove è annotata anche la nomina del difensore di ufficio.

In ordine ai rapporti con il difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], già la conoscenza del processo che è emersa dalla presentazione dell'atto di appello lascia ritenere che esistesse un rapporto tra l'imputato e il professionista domiciliatario, che, evidentemente, lo aveva avvisato dell'esistenza del procedimento e delle sue evoluzioni in primo grado.

A ciò si aggiunga che, allegata al ricorso, vi è una lettera del professionista, inviata all'imputato prima della data della prima udienza di appello; in detta missiva si legge «facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni», il che testimonia che il difensore aveva già tenuto i dovuti contatti con il proprio assistito e che era in possesso dell'indirizzo esatto del ricorrente, sia per la corrispondenza di quello indicato sulla busta con quello del certificato di residenza pure allegato al ricorso, sia perché la missiva allegata, per stessa ammissione del ricorrente, aveva raggiunto l'imputato, sia pure — egli sostiene —con ritardo rispetto all'udienza di appello.

Peraltro neanche il ricorrente — che ben sapeva dell'apertura della fase impugnatoria, avendo presentato personalmente appello — ha documentato che la lettera gli sia giunta in ritardo, giacché la busta allegata attesta solo la spedizione, che è di ben otto giorni antecedente all'udienza.

Ed è poi una circostanza significativa che il difensore abbia rimarcato, nell'anzidetta missiva, che le precedenti comunicazioni erano rimaste prive di riscontro, il che denota un atteggiamento di volontaria e consapevole sottrazione ai contatti con il difensore da parte dell'imputato.

Ne consegue che esistono una serie di circostanze dedotte nel ricorso le quali o sono smentite dagli atti a disposizione o sono in sé frutto di un'erronea percezione della dinamica processuale, mentre la parte tace di alcuni momenti di sicura conoscenza del processo.

2. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni.2.1.

La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità degli ultimi anni.

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953.

Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.

2.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale di Udine con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società TVG, dichiarata fallita dal Tribunale di Udine il 6 febbraio 2014, società di cui l'imputato era amministratore. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge processuale in quanto il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del presente procedimento. Assume la parte che la prima lettera inviatagli dal difensore di ufficio era arrivata il giorno dopo la celebrazione del processo in appello. Egli sarebbe stato facilmente reperibile, sia presso la sua residenza all'epoca in cui erano iniziate le indagini, sia successivamente presso il Comune di Campoformido. Non si comprende—si legge nel ricorso.-come mai il pubblico ministero, in occasione della richiesta di proroga delle indagini preliminari, avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio. Nel nostro caso, l'imputato non ha mai operato l'elezione di domicilio né si è mai rifiutato di operarla. Il ricorrente — si legge, ancora, nell'impugnativa — non ha avuto contezza né dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né della fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, né del successivo rinvio a giudizio, né, ancora della sentenza di primo grado. La prima volta che ha avuto conoscenza del procedimento è stato quando ha ricevuto la lettera del difensore di ufficio che lo notiziava che il processo di appello si sarebbe tenuto il 19 maggio 2020, lettera che lo ha raggiunto «il giorno dopo la fissazione dell'udienza». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rimarcando che proprio la lettera del difensore allegata al ricorso faceva riferimento a precedenti missive inviate all'assistito oggi ricorrente che eranolosserol rimaste prive di riscontro. Ammesso che il difensore precedente fosse stato nominato d'ufficio, e non fosse di fiducia, emerge con chiarezza come la mancata asserita conoscenza della data fissata per l'appello sia da addebitare a colpa del ricorrente. Rimarca, poi, il Procuratore generale, la valenza probante della presentazione personale dell'appello da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata va annullata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono. In primo luogo, tutta la parte del ricorso che attiene alla mancata conoscenza delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e della sentenza di primo grado è smentita clamorosamente dalla circostanza che l'imputato ha proposto personalmente appello avverso la sentenza di primo grado, nel quale, peraltro (così come il suo difensore) non ha fatto alcuna questione circa la mancata conoscenza del processo svoltosi fino a quel momento. Peraltro la verifica dell'incarto processuale — possibile in ragione della natura della doglianza — ha smentito quanto pure sostenuto dal ricorrente a proposito del fatto che il pubblico ministero avrebbe eletto domicilio, in sua vece, presso il difensore di ufficio e che l'imputato stesso non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio. In primo luogo, l'indicazione rilevante ex art. 161 cod. proc. pen. non può che provenire dall'imputato stesso; in secondo luogo l'imputato ha eletto domicilio in sede di perquisizione della Guardia di Finanza, come risulta dal relativo verbale, ove è annotata anche la nomina del difensore di ufficio. In ordine ai rapporti con il difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], già la conoscenza del processo che è emersa dalla presentazione dell'atto di appello lascia ritenere che esistesse un rapporto tra l'imputato e il professionista domiciliatario, che, evidentemente, lo aveva avvisato dell'esistenza del procedimento e delle sue evoluzioni in primo grado. A ciò si aggiunga che, allegata al ricorso, vi è una lettera del professionista, inviata all'imputato prima della data della prima udienza di appello; in detta missiva si legge «facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni», il che testimonia che il difensore aveva già tenuto i dovuti contatti con il proprio assistito e che era in possesso dell'indirizzo esatto del ricorrente, sia per la corrispondenza di quello indicato sulla busta con quello del certificato di residenza pure allegato al ricorso, sia perché la missiva allegata, per stessa ammissione del ricorrente, aveva raggiunto l'imputato, sia pure — egli sostiene —con ritardo rispetto all'udienza di appello. Peraltro neanche il ricorrente — che ben sapeva dell'apertura della fase impugnatoria, avendo presentato personalmente appello — ha documentato che la lettera gli sia giunta in ritardo, giacché la busta allegata attesta solo la spedizione, che è di ben otto giorni antecedente all'udienza. Ed è poi una circostanza significativa che il difensore abbia rimarcato, nell'anzidetta missiva, che le precedenti comunicazioni erano rimaste prive di riscontro, il che denota un atteggiamento di volontaria e consapevole sottrazione ai contatti con il difensore da parte dell'imputato. Ne consegue che esistono una serie di circostanze dedotte nel ricorso le quali o sono smentite dagli atti a disposizione o sono in sé frutto di un'erronea percezione della dinamica processuale, mentre la parte tace di alcuni momenti di sicura conoscenza del processo. 2. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni.2.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità degli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 2.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame. Rigetta il rico
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