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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 36353/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31738/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Palermo , via Terrasanta n.106 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 498/2019 depositata il 12/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio , innanzi al Tribunale di Agrigento , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al rilascio di un vano di loro proprietà (meglio descritto nell'atto di citazione)oltre che alla chiusura di una porta,praticata per mettere in comunicazione il predetto locale con l'appartamento di loro proprietàe al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigetto delle domande nonché, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici alla demolizione dei suddetti vani, con il ripristino dell'apertura preesistente, ed al risarcimento dei danni subiti.

3. Il Tribunale di Agrigento rigettava le domande proposte dalle Iacolino.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale.

6. La Corte di Appello di Palermo,in riforma della sentenza di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare ilvano da loro costruito in sopraelevazione sul fabbricato di proprietà delle Iacolino.

La C orte distrettuale acco glieva l a domanda di rilascio,qualificando l'azione delle attrici come azione Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 di restituzione e non di rivendica e , accertato che il vano in discussione era entrato in proprietà delle attrici per accessione, rigettavale due domande riconvenzionali dei convenuti aventi ad oggetto, la prima, l’indennizzo ex art. 936 c.c. e, l'altra, la demolizione del manufatto de quo (in quanto asseritamente realizzato in violazione di una servitù di veduta).

L a domanda di indennizzo veniva disattesa in ragione della abusività del detto manufatto e la domanda di demolizione era rigettata per difetto di prova dell'esistenza della pretesa servitù di veduta.

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo.

8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano , con controricorso.

9. Questa Corte accoglieva il quinto motivo di ricorso avente come oggetto l’omessa pronunciasulla domanda riconvenzionale di condanna delle Iacolino al risarcimento dei danni procurati al Gulino e sulla loro asserita condotta illecita, ex artt. 1175 e 2043 cod. civ..

La sentenza dichiarava assorbite nel vizio di mancata pronuncia le altre censure formulate dai ricorrenti con il quinto motivo.

Questa Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinviavala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.

Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3

10. [OSCURATO:PERSONA] veniva riassunta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

11. Gli appellanti in riassunzione insistevano nella domanda risarcitoria proposta nei confronti delle controparti (meglio specificata alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in riassunzione), con vittoria di spese, anche per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione.

12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituivano nel giudizio di rinvio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla controparte, per la loro infondatezza, con vittoria di spese, anche per ilgiudizio innanzi la Corte di Cassazione.

13. La Corte d’Appello di Palermo , quale giudice del rinvio , rigettava la domanda risarcitoria proposta sotto entrambi i profili dedotti dagli appellanti in riassunzione.

Con riferimento all'asserita responsabilità ai sensi dell'art.1175 cod. civ., secondo quanto accertato nel giudizio di secondo grado, con statuizione passata in giudicato, l'accordostipulato dalle parti, nel caso di specie, era affetto da nullità, per mancanza di forma scritta, richiesta dalla legge "ad substantiam".

Infatti, l'oggetto dell'accordo tra le parti era costituito da beniimmobili e daun accordo nullo non potevano derivare effetti obbligatori , n é di carattere reale.

I n tale situazione non p oteva neppure trovare applicazione l'art. 1175 cod. civ., secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Quanto al l'asserita responsabilità delle Iacolino, ai sensi dell'art. 2043 cod civ., gli appellanti in riassunzione avevano dedotto una responsabilità derivante dalla asseritacondotta dolosa Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 delle controparti, ma non avevano dimostrato che le Iacolino avesseroagito con dolo.

Del resto, doveva considerarsi che l'opera realizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era abusiva e che, nel caso di specie, la sanatoria era stata richiesta, ma non risulta va essere stata concessa (cfr.sul punto pag. 3 della sentenza della Corte di Cassazione).

La Corte d’Appello, dunque , rigettata la domanda di risarcimento del danno, conferma va anche le statuizioni adottate nellasentenza di secondo grado in ordine alle spese processuali dei primidue gradi del giudizio.

Le spese in questione erano state dichiarate compensate, tra le parti, per un terzo, mentre i Gulino - [OSCURATO:PERSONA] era no stati condannati arifondere le Iacolino i restanti 2/3 delle spese relative ai primi duegradi del giudizio.

La Corte d’Appello si attenevaai medesimi criteri anche per le spese di lite relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed algiudizio di rinvio e liquida va per l'intero, sia quelle del processo celebrato innanzi alla Corte di Cassazione che quelle del giudizio di rinvio,tenuto conto del valore della causa (diverso nei due giudizi) e dell'attività processuale svolta dal difensore delleIacolino. 14.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno di nuovo proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza della Corte d'Appello di Palermo.

15. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

16. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso.

Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.; m ancanza di motivazione sul punto della asserita non applicabilità dell'art. 1175 c.c. ai rapporti negoziali affetti da nullità per mancanza di forma scritta richiesta absubstantiam, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 , c.p.c.

Mancanza di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, alquanto rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. (contegno processuale), che costituiscono sicuri e d evidenti indizi rivelatori del comportamento doloso e illecito delle Iacolino, il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Violazione e falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., il tutto inrelazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 , c.p.c.

La Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 1175 c.c. in quanto il dovere di correttezza è applicabile tanto in caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale ed anche prima della conclusione dell’accordo negoziale.L’opera non sarebbe stata regolarizzata per colpa delle Iacolino uniche legittimate a presentare la domanda.

La domanda non sarebbestata presentata proprio al fine di negare ai Gulino ogni ristoro.

In definitiva, l a Corte territoriale a vrebbe erroneamente interpretato l'art.1175 c.c ., in quanto ne ha limitato e circoscritto l'applicazione ai soli rapportinegoziali validamente costituiti e alla fase della loro esecuzione.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.

Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 Mancanza di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, alquanto rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. (contegno processuale), sicuri e evidenti indizi rivelatori del comportamento doloso e illecito delle Iacolino,il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Violazione efalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., il tutto in relazioneall'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 , c.p.c.

La domanda di risarcimento dei danni formulata ex art. 2043 c.c. dai Gulino è statarigettata, in quanto gli stessi non avrebbero dimostrato il dolo in capo alle lacolino.

Il dolo, com'è ovvio, trattandosi di uno stato soggettivo, non può che essere desunto daifatti e dai comportamenti, non escluso il contegno processuale valutabile ex art. 116c.p.c., che rivelano la intenzione dinuocere e di arrecare ad altri un danno ingiusto.

La Corte territoriale, sul punto, sarebbe incorsa nel vizio di motivazione in quanto avrebbeomesso di esaminare fatti decisivi, espressamente dedotti dai ricorrenti anche nel giudizio di rinvio (cfr. comparsa conclusionale del 30-8-2018 e memoria di replica del 5-9-72018, allegati nel fascicoletto), il cui esame avrebbe condotto ad una diversa decisione, in quanto costitu enti indizi gravi, precisi e concordantidi un comportamento doloso e scorretto tenuto dalle Iacolino.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte d’Appello ha escluso che le Iacolino potessero essere ritenute responsabili dei danni richiesti dai Gulino con una motivazione che non si presta ad alcuna censura.

Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 In particolare, la Corte d’Appello ha e scluso che dal contratto nullo per mancanza di forma potesse nascere un’obbligazione risarcitoria e ha escluso che vi fosse la prova di una condotta dolosa delle Iacolino.

Inoltre, ha e videnziato che l a costruzione d el vano oggetto della domanda di restituzione era abusivae che la richiesta sanatoria non era stata concessa.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha escluso l a responsabilità delle Iacolino ex art.1175 e 2043 c.c. senza tener conto delloro illecito disegno di non regolarizzare l’opera abusiva al fine di negare ai Gulino ogni ristoro.La regolarizzazione, infatti, poteva essere richiesta solo dalle originarie attrici e, infatti , la domanda di concessione in sanatoria dei Gulino è stata rigettata.

I ricorrenti, con tali censure, non si confronta no con la ratio decidendidella sentenza impugnat a che ha escluso la sussistenza di qualsiasi prova di tale disegno illecito delle Iacolino.

Poiché i ricorrenti fondano su tale presupposto tanto la violazione de l canone di buona fede ex art. 1175 c.c. che quella della condotta dolosa ex art.2043 le censure sono inammissibili.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli ar t t. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).

In sede di rinvio, a seguito del rigetto della richiesta risarcitoria la Corte d’Appello avrebbe dovuto condannare gli attori in riassunzione alle spese di lite (onorari e spese vive) nell'intera loro liquidazione data la integrale soccombenza degli appellanti in riassunzione,tuttavia, la Corte territoriale, in violazione dei principi di causalità e soccombenza, ed in assenzadi alcuna motivazione, Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 compensava per 1/3 le spese per onorari, tanto per il giudizio di Cassazione quanto perquello di rinvio (che liquidava per l'intero).

La sentenza, dunque , sarebbe del tutto contrastante con il principio della soccombenza nella parte in cui ha compensato per 1/3 le spese di lite tanto per il giudizio di Cassazione quanto per quello di rinvio, statuendo la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore delleresistenti del terzo delle spese legali dei due gradi di giudizio in questione. 4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez.

U- , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 -01).

Nella specie, ancorché vittorios i nel giudizio di cassazione, gli odierniricorrenti sono risultati integralmente soccombenti all’esito del giudizio di rinviosicché la compensazione di un terzo per questi due gradi (legittimità e rinvio) è in violazione del principio secondo il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01).

Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).

La Corte territoriale (giudice del rinvio), ha liquidato le spese di lite per il processoinnanzi la Corte di Cassazione, per l'intero, in € 4.500,00 oltre accessori; e ha liquidato le spese per il giudiziodi rinvio, per l'intero, in € 2.600,00 oltre accessorisenza specificare quali parametri abbia adottato per pervenire a tali liquidazionicon violazione dei minimi tariffari.

In particolare, per il giudizio di cassazione si sono applicati i parametri medi dello scaglione (da € 26.001,00 a € 52.000,00) corrispondente al valore della causa indicato dai ricorrenti (€ 31.753,00); parametri aumentati del 30%per la presenza di due parti aventi identica posizione processuale.

Risulterebbe così un compenso totale di € 7.848,75 ben lontano da quello pari a € 4.500,00 liquidato.

Allo stesso modo per il giudizio di rinvio anziché 14.224,93 il compenso liquidato è pari a € 2.400,00 più accessori.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rub r ica to: omessa liquidazione delle spese vive.

In seno al giudizio di rinvio le Iacolino avevano richiesto la condanna delle controparti al ristoro delle spese vive sostenute dall’avv.to per presenziare all'udienza collegiale dinanzi la Corte di Cassazione del 15.03.2017 della S.C. ( presenza attestata nella stessa sentenza n. l 0731/2017), spese, comprensive del volo di a/r [OSCURATO:PERSONA],un pernottamento e vitto (colazione, pranzo e cena), venivano quantificate (a forfait e per difetto) in € 650,00.

7. Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del primo, dovendo la Corte d’Appello Ric. 2019n. 31738sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 procedere ad una nuova liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

8. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31738/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Palermo , via Terrasanta n.106 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 498/2019 depositata il 12/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio , innanzi al Tribunale di Agrigento , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al rilascio di un vano di loro proprietà (meglio descritto nell'atto di citazione)oltre che alla chiusura di una porta,praticata per mettere in comunicazione il predetto locale con l'appartamento di loro proprietàe al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigetto delle domande nonché, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici alla demolizione dei suddetti vani, con il ripristino dell'apertura preesistente, ed al risarcimento dei danni subiti. 3. Il Tribunale di Agrigento rigettava le domande proposte dalle Iacolino. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale. 6. La Corte di Appello di Palermo,in riforma della sentenza di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare ilvano da loro costruito in sopraelevazione sul fabbricato di proprietà delle Iacolino. La C orte distrettuale acco glieva l a domanda di rilascio,qualificando l'azione delle attrici come azione Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 di restituzione e non di rivendica e , accertato che il vano in discussione era entrato in proprietà delle attrici per accessione, rigettavale due domande riconvenzionali dei convenuti aventi ad oggetto, la prima, l’indennizzo ex art. 936 c.c. e, l'altra, la demolizione del manufatto de quo (in quanto asseritamente realizzato in violazione di una servitù di veduta). L a domanda di indennizzo veniva disattesa in ragione della abusività del detto manufatto e la domanda di demolizione era rigettata per difetto di prova dell'esistenza della pretesa servitù di veduta. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano , con controricorso. 9. Questa Corte accoglieva il quinto motivo di ricorso avente come oggetto l’omessa pronunciasulla domanda riconvenzionale di condanna delle Iacolino al risarcimento dei danni procurati al Gulino e sulla loro asserita condotta illecita, ex artt. 1175 e 2043 cod. civ.. La sentenza dichiarava assorbite nel vizio di mancata pronuncia le altre censure formulate dai ricorrenti con il quinto motivo. Questa Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinviavala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 10. [OSCURATO:PERSONA] veniva riassunta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 11. Gli appellanti in riassunzione insistevano nella domanda risarcitoria proposta nei confronti delle controparti (meglio specificata alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in riassunzione), con vittoria di spese, anche per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione. 12. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituivano nel giudizio di rinvio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla controparte, per la loro infondatezza, con vittoria di spese, anche per ilgiudizio innanzi la Corte di Cassazione. 13. La Corte d’Appello di Palermo , quale giudice del rinvio , rigettava la domanda risarcitoria proposta sotto entrambi i profili dedotti dagli appellanti in riassunzione. Con riferimento all'asserita responsabilità ai sensi dell'art.1175 cod. civ., secondo quanto accertato nel giudizio di secondo grado, con statuizione passata in giudicato, l'accordostipulato dalle parti, nel caso di specie, era affetto da nullità, per mancanza di forma scritta, richiesta dalla legge "ad substantiam". Infatti, l'oggetto dell'accordo tra le parti era costituito da beniimmobili e daun accordo nullo non potevano derivare effetti obbligatori , n é di carattere reale. I n tale situazione non p oteva neppure trovare applicazione l'art. 1175 cod. civ., secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Quanto al l'asserita responsabilità delle Iacolino, ai sensi dell'art. 2043 cod civ., gli appellanti in riassunzione avevano dedotto una responsabilità derivante dalla asseritacondotta dolosa Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 delle controparti, ma non avevano dimostrato che le Iacolino avesseroagito con dolo. Del resto, doveva considerarsi che l'opera realizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era abusiva e che, nel caso di specie, la sanatoria era stata richiesta, ma non risulta va essere stata concessa (cfr.sul punto pag. 3 della sentenza della Corte di Cassazione). La Corte d’Appello, dunque , rigettata la domanda di risarcimento del danno, conferma va anche le statuizioni adottate nellasentenza di secondo grado in ordine alle spese processuali dei primidue gradi del giudizio. Le spese in questione erano state dichiarate compensate, tra le parti, per un terzo, mentre i Gulino - [OSCURATO:PERSONA] era no stati condannati arifondere le Iacolino i restanti 2/3 delle spese relative ai primi duegradi del giudizio. La Corte d’Appello si attenevaai medesimi criteri anche per le spese di lite relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed algiudizio di rinvio e liquida va per l'intero, sia quelle del processo celebrato innanzi alla Corte di Cassazione che quelle del giudizio di rinvio,tenuto conto del valore della causa (diverso nei due giudizi) e dell'attività processuale svolta dal difensore delleIacolino. 14.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno di nuovo proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 16. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.; m ancanza di motivazione sul punto della asserita non applicabilità dell'art. 1175 c.c. ai rapporti negoziali affetti da nullità per mancanza di forma scritta richiesta absubstantiam, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 , c.p.c. Mancanza di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, alquanto rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. (contegno processuale), che costituiscono sicuri e d evidenti indizi rivelatori del comportamento doloso e illecito delle Iacolino, il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Violazione e falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., il tutto inrelazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 , c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 1175 c.c. in quanto il dovere di correttezza è applicabile tanto in caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale ed anche prima della conclusione dell’accordo negoziale.L’opera non sarebbe stata regolarizzata per colpa delle Iacolino uniche legittimate a presentare la domanda. La domanda non sarebbestata presentata proprio al fine di negare ai Gulino ogni ristoro. In definitiva, l a Corte territoriale a vrebbe erroneamente interpretato l'art.1175 c.c ., in quanto ne ha limitato e circoscritto l'applicazione ai soli rapportinegoziali validamente costituiti e alla fase della loro esecuzione. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 Mancanza di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, alquanto rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. (contegno processuale), sicuri e evidenti indizi rivelatori del comportamento doloso e illecito delle Iacolino,il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Violazione efalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., il tutto in relazioneall'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 , c.p.c. La domanda di risarcimento dei danni formulata ex art. 2043 c.c. dai Gulino è statarigettata, in quanto gli stessi non avrebbero dimostrato il dolo in capo alle lacolino. Il dolo, com'è ovvio, trattandosi di uno stato soggettivo, non può che essere desunto daifatti e dai comportamenti, non escluso il contegno processuale valutabile ex art. 116c.p.c., che rivelano la intenzione dinuocere e di arrecare ad altri un danno ingiusto. La Corte territoriale, sul punto, sarebbe incorsa nel vizio di motivazione in quanto avrebbeomesso di esaminare fatti decisivi, espressamente dedotti dai ricorrenti anche nel giudizio di rinvio (cfr. comparsa conclusionale del 30-8-2018 e memoria di replica del 5-9-72018, allegati nel fascicoletto), il cui esame avrebbe condotto ad una diversa decisione, in quanto costitu enti indizi gravi, precisi e concordantidi un comportamento doloso e scorretto tenuto dalle Iacolino. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’Appello ha escluso che le Iacolino potessero essere ritenute responsabili dei danni richiesti dai Gulino con una motivazione che non si presta ad alcuna censura. Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 In particolare, la Corte d’Appello ha e scluso che dal contratto nullo per mancanza di forma potesse nascere un’obbligazione risarcitoria e ha escluso che vi fosse la prova di una condotta dolosa delle Iacolino. Inoltre, ha e videnziato che l a costruzione d el vano oggetto della domanda di restituzione era abusivae che la richiesta sanatoria non era stata concessa. I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha escluso l a responsabilità delle Iacolino ex art.1175 e 2043 c.c. senza tener conto delloro illecito disegno di non regolarizzare l’opera abusiva al fine di negare ai Gulino ogni ristoro.La regolarizzazione, infatti, poteva essere richiesta solo dalle originarie attrici e, infatti , la domanda di concessione in sanatoria dei Gulino è stata rigettata. I ricorrenti, con tali censure, non si confronta no con la ratio decidendidella sentenza impugnat a che ha escluso la sussistenza di qualsiasi prova di tale disegno illecito delle Iacolino. Poiché i ricorrenti fondano su tale presupposto tanto la violazione de l canone di buona fede ex art. 1175 c.c. che quella della condotta dolosa ex art.2043 le censure sono inammissibili. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli ar t t. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). In sede di rinvio, a seguito del rigetto della richiesta risarcitoria la Corte d’Appello avrebbe dovuto condannare gli attori in riassunzione alle spese di lite (onorari e spese vive) nell'intera loro liquidazione data la integrale soccombenza degli appellanti in riassunzione,tuttavia, la Corte territoriale, in violazione dei principi di causalità e soccombenza, ed in assenzadi alcuna motivazione, Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 compensava per 1/3 le spese per onorari, tanto per il giudizio di Cassazione quanto perquello di rinvio (che liquidava per l'intero). La sentenza, dunque , sarebbe del tutto contrastante con il principio della soccombenza nella parte in cui ha compensato per 1/3 le spese di lite tanto per il giudizio di Cassazione quanto per quello di rinvio, statuendo la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore delleresistenti del terzo delle spese legali dei due gradi di giudizio in questione. 4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. U- , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 -01). Nella specie, ancorché vittorios i nel giudizio di cassazione, gli odierniricorrenti sono risultati integralmente soccombenti all’esito del giudizio di rinviosicché la compensazione di un terzo per questi due gradi (legittimità e rinvio) è in violazione del principio secondo il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01). Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). La Corte territoriale (giudice del rinvio), ha liquidato le spese di lite per il processoinnanzi la Corte di Cassazione, per l'intero, in € 4.500,00 oltre accessori; e ha liquidato le spese per il giudiziodi rinvio, per l'intero, in € 2.600,00 oltre accessorisenza specificare quali parametri abbia adottato per pervenire a tali liquidazionicon violazione dei minimi tariffari. In particolare, per il giudizio di cassazione si sono applicati i parametri medi dello scaglione (da € 26.001,00 a € 52.000,00) corrispondente al valore della causa indicato dai ricorrenti (€ 31.753,00); parametri aumentati del 30%per la presenza di due parti aventi identica posizione processuale. Risulterebbe così un compenso totale di € 7.848,75 ben lontano da quello pari a € 4.500,00 liquidato. Allo stesso modo per il giudizio di rinvio anziché 14.224,93 il compenso liquidato è pari a € 2.400,00 più accessori. 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rub r ica to: omessa liquidazione delle spese vive. In seno al giudizio di rinvio le Iacolino avevano richiesto la condanna delle controparti al ristoro delle spese vive sostenute dall’avv.to per presenziare all'udienza collegiale dinanzi la Corte di Cassazione del 15.03.2017 della S.C. ( presenza attestata nella stessa sentenza n. l 0731/2017), spese, comprensive del volo di a/r [OSCURATO:PERSONA],un pernottamento e vitto (colazione, pranzo e cena), venivano quantificate (a forfait e per difetto) in € 650,00. 7. Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del primo, dovendo la Corte d’Appello Ric. 2019n. 31738sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 procedere ad una nuova liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità e di quello di rinvio. 8. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa
Sentenza Cassazione n. 36353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris