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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17936/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FERMO Ida—to avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta generico e comunque inammissibile perché il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha recepito l'accordo tra le parti e la motivazione, che ha presupposto la diversità tipologica delle sostanze detenute, risulta adeguata - considerata la speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - ai parametri richiesti per tale genere di decisioni (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Rv 191134).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente li Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] 2022 it,CA 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FERMO Ida—to avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta generico e comunque inammissibile perché il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha recepito l'accordo tra le parti e la motivazione, che ha presupposto la diversità tipologica delle sostanze detenute, risulta adeguata - considerata la speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - ai parametri richiesti per tale genere di decisioni (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Rv 191134). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente li Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] 2022 it,CA 1
Sentenza Cassazione n. 17936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris