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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22489/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato (fatto commesso a Palermo in data 8 febbraio 2010).

2. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura presentata con il proposto motivo, perché correttamente eccepisce l'omessa notifica al difensore, sia in proprio, che ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., quale destinatario della notifica rivolta all'imputata stessa, dell'avviso di fissazione, nel giudizio di appello, dell'udienza di trattazione nella forma del rito c.d. cartolare, trattandosi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598; Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539).

Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per intervenuta prescrizione, maturata 1'8 agosto 2022.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato (fatto commesso a Palermo in data 8 febbraio 2010). 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura presentata con il proposto motivo, perché correttamente eccepisce l'omessa notifica al difensore, sia in proprio, che ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., quale destinatario della notifica rivolta all'imputata stessa, dell'avviso di fissazione, nel giudizio di appello, dell'udienza di trattazione nella forma del rito c.d. cartolare, trattandosi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539). Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per intervenuta prescrizione, maturata 1'8 agosto 2022. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 magg
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