CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1890-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n, 423/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] I?, del PIEMONTE, depositata l'I [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2011 in merito a sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi a carico dei sostituti d'imposta; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che, trattandosi di sanzioni, poteva applicarsi l'istituto della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, non rilevando che nel 2009 le violazioni abbiano riguardato le imposte IRAP ed IVA e gli obblighi ad essa relativi e che nel 2011 siano stati disattesi gli obblighi relativi ai sostituti d'imposta. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto trattarsi di violazioni della stessa indole trattandosi di accertamenti emessi nei confronti di società diverse e per violazioni di leggi e di obblighi diversi. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: Ric. 2021 n. 01890 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 è costituito dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo (Cass. n. 24302 del 2022); in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile, non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità (Cass. n. 34868 del 2021). [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare in negativo che nel 2009 le violazioni hanno riguardato le imposte IRAP ed IVA e gli obblighi ad essa relativi e che nel 2011 sonno stati disattesi gli obblighi relativi ai sostituti d'imposta senza spiegare in positivo perché le violazioni sarebbero state della stessa indole, non si è attenuta ai suddetti principi in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, laddove ha ritenuto applicabile l'istituto della continuazione, e il relativo beneficio del cumulo giuridico delle sanzioni, senza una effettiva disamina circa Ric. 2021 n. 01890 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- l'effettiva sussistenza di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q. M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del gi