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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13411/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha revocato la detenzione domiciliare, provvedimento avverso il quale è prevista, ai sensi del combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., opposizione anziché ricorso diretto per cassazione; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487; Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251) — la trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo P.Q.M. convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per il giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha revocato la detenzione domiciliare, provvedimento avverso il quale è prevista, ai sensi del combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., opposizione anziché ricorso diretto per cassazione; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487; Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251) — la trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo P.Q.M. convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per il giudizio. Così deciso
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