CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2021
Cassazione n. 45623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Argenta (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/7/2009 del Tribunale di Ferrara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] .atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] i, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ferrara dichiaréiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione (li cui all'art. 659, comma 1, cod. pen. e li condannava alla pena di trecento e.iro di ammenda ciascuno. 2. Propongono congiunto appello, poi convertito in ricorso per càssazione, i tre imputati a mezzo del proprio difensore, deducendo l'errata valutazirie dei fatti e la mancata integrazione della fattispecie. Il Tribunale avrebbe c Dvuto pronunciare sentenza di assoluzione, sul presupposto che il mulino (gesti." dalla cooperativa di cui gli imputati sono legali rappresentanti) svolgerebbe attività a ciclo continuo, non avrebbe mai superato i limiti di cui al DPCM 1° mal -z) 1591 ed avrebbe adottato ogni possibile cautela per abbattere al massimc livelli di rumore. 3. Con requisitoria scritta del 25/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi. La parte civile ed i ricorrent anrìo presentato conclusioni scritte nei termini di cui all'intestazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Le impugnazioni risultano inammissibili. 4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. per., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applizata li sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualorn tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il corcreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particclare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento mirino che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice xmodente (in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 2202. 21; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, F.v, 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravéime siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseunenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazicre. non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez, U, i. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).5. Tanto premesso in generale, la Corte osserva che proprio in c uesti jitirni termini si atteggiano le impugnazioni in esame, che lamentano l'errata valutazione dei fatti (primo motivo) e - con le medesime considerazioni - A mé ncata integrazione della fattispecie contestata (secondo motivo), così ciiederdo a questa Corte una differente e non consentita valutazione degli stessi e erm:nti di merito già esaminati dal Tribunale; in particolare, se nella prima cens.ira si contesta la lettura delle deposizioni per come effettuata dal Giudice, così nella seconda si argomenta, ancora con rilievi propri della sola fase di cognizior e: a) che il mulino svolgerebbe attività a ciclo continuo naturalmente rurnorcs:i, ma avrebbe adottato ogni possibile cautela per abbattere al massimc livelli di rumore; b) che i limiti di cui al DPCM 10 marzo 1991 non sarebbero stat superati. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatp che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p -09,st° il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamrn ssit lità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma cle l'ari. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. I ricorrenti de:ibono esser condannati, in solido, anche al pagamento delle spese di difesa in I3vore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi tremila euro, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila ir l'avore della Cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di difesa in favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi tremila euro, oltre ac