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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 37013/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13028_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 545-bis, cod. proc. pen (dolendosi, in particolare, della erronea applicazione della disciplina in materia di sanzioni sostitutive della detenzione, limitandosi a richiamare quanto argomentato per disattendere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mitigazione in tema di trattamento sanzionatorio, laddove avrebbero dovuto disporre l'acquisizione degli atti e documenti necessari e sol successivamente pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per l'eventuale applicazione delle pene sostitutive); ritenuto che tale unico motivo è inammissibile, sia perché generico per aspecificità, sia perché inerente al trattamento punitivo nonostante sia sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia, infine, perché comunque manifestamente infondato in quanto inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, i giudici di appello a pag. 4 escludono l'applicabilità delle pene sostitutive valorizzando in chiave ostativa le emergenze del certificato penale, dimostrative di un'assenza di autocontrollo dell'imputato e, quindi, dell'incapacità di attenersi alle prescrizioni e di rispettare le regole); trattasi di motivazione del tutto corretta ed immune dai denunciati, vizi, posto che l'art. 545-bis, cod. proc. pen., in caso di condanna a pena detentiva breve, al comma 1 (come modificato dal c.d. correttivo alla riforma "Cartabia", d.lgs. n. 31 del 2024) stabilisce che il giudice sostituisce la pena detentiva con una pena sostitutiva quando ritiene che ricorrano le condizioni per la sostituzione, condizioni che, nella specie, sono state ritenute insussistenti dai giudici territoriali in considerazione del vissuto giudiziario del ricorrente; trattasi di previsione che si coordina con quella dell'art. 58, comma 1,

I. n. 689 del 1981 che, espressamente prevede che "La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"; ritenuto, peraltro, che, come affermato da questa stessa Sezione, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 — 01); rilevato, peraltro, che in data 5.09.2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore fiduciario; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13028_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 545-bis, cod. proc. pen (dolendosi, in particolare, della erronea applicazione della disciplina in materia di sanzioni sostitutive della detenzione, limitandosi a richiamare quanto argomentato per disattendere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mitigazione in tema di trattamento sanzionatorio, laddove avrebbero dovuto disporre l'acquisizione degli atti e documenti necessari e sol successivamente pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per l'eventuale applicazione delle pene sostitutive); ritenuto che tale unico motivo è inammissibile, sia perché generico per aspecificità, sia perché inerente al trattamento punitivo nonostante sia sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia, infine, perché comunque manifestamente infondato in quanto inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, i giudici di appello a pag. 4 escludono l'applicabilità delle pene sostitutive valorizzando in chiave ostativa le emergenze del certificato penale, dimostrative di un'assenza di autocontrollo dell'imputato e, quindi, dell'incapacità di attenersi alle prescrizioni e di rispettare le regole); trattasi di motivazione del tutto corretta ed immune dai denunciati, vizi, posto che l'art. 545-bis, cod. proc. pen., in caso di condanna a pena detentiva breve, al comma 1 (come modificato dal c.d. correttivo alla riforma "Cartabia", d.lgs. n. 31 del 2024) stabilisce che il giudice sostituisce la pena detentiva con una pena sostitutiva quando ritiene che ricorrano le condizioni per la sostituzione, condizioni che, nella specie, sono state ritenute insussistenti dai giudici territoriali in considerazione del vissuto giudiziario del ricorrente; trattasi di previsione che si coordina con quella dell'art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 che, espressamente prevede che "La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"; ritenuto, peraltro, che, come affermato da questa stessa Sezione, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 — 01); rilevato, peraltro, che in data 5.09.2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore fiduciario; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglie
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