CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47413/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da 1.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento nei riguardi degli altri ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori rispettivamente, il primo, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e gli altri di [OSCURATO:PERSONA], che hanno tutti insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] IFATTO1. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto per dodici mesi di esercitare attività imprenditoriali ed uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese e a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto per lo stesso periodo di esercitare l'attività di ingegnere per lo stesso periodo per i capi 4) e 5) della imputazione provvisoria zione . Il Tribunale ha invece rigettato l'appello proposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], a cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 1)- 7)- 10), ma non anche per quello di induzione indebita a dare o promettere di cui al capo 3). A [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo 3), è contestato, nella qualità di Sindaco del Comune di Eboli di avere indotto [OSCURATO:PERSONA], amministratore e rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], fratello e collaboratore del primo e socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ad effettuare indebitamente il pagamento della somma di 12.200 euro, di cui 9.150 euro in favore di Tagliamenti P.amon, marito di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca consigliere comunale eletta nella liste a sostegno del sindaco, ed euro 3.050,00 in favore dell'associazione musicale Musicalsud; ciò i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto perché stavano realizzando in violazione di legge una lottizzazione abusiva (quella indicata al capo 5). In particolare, quanto all'abuso d'ufficio contestato al capo 4), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'area urbanistica ambientale del comune di Eboli, con [OSCURATO:PERSONA], responsabile del procedimento, e con [OSCURATO:PERSONA], progettista delle opere, avrebbero realizzato sulla base di rappresentazioni grafiche e di relazioni accompagnatorie redatte dallo stesso Napoli, o in violazione di alcune disposizioni di legge regionale, una lottizzazione abusiva in una zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. A [OSCURATO:PERSONA] e Roberto e a [OSCURATO:PERSONA] è contestata anche la connessa contravvenzione urbanistica (capo 5). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 3 (induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità), articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 270 cod. proc. pen. Il tema è quello della intercettazioni di conversazioni ritenute inutilizzabili. 2.1. Il Tribunale ha spiegato in punto di fatto che: - nell'ambito di intercettazioni di conversazioni autorizzate per altri fatti di corruzione in diversa vicenda, era stata acquisita la notizia del reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. per cui si procede;- il Pubblico Ministero aveva iscritto il 7.8.2019 nel registro delle notizie di reato [OSCURATO:PERSONA] e Simone per il delitto di induzione indebita, ma anche nel periodo successivo alla iscrizione, le richieste di proroga di intercettazione avevano continuato a fare riferimento solo ai fatti corruttivi relativi all'originaria vicenda, che peraltro interessava un diverso soggetto, [OSCURATO:PERSONA]; - l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui era scaturita l'iscrizione per il 319 quater cod. pen., era stata anche richiamata dal Pubblico Ministero nella richiesta di proroga di intercettazione del 7.8.2019 e nelle successive ma non vi era stata né una richiesta di autorizzazione alla captazione per il reato per cui si procede, né un decreto a utorizzativo. Il Tribunale ha ritenuto non provato il collegamento tra i pagamenti corrisposti - risalenti al 2019 - e gli atti illegittimi posti in essere in funzione della lottizzazione abusiva del 2017 ed ha quindi ritenuto non utilizzabili, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. alcune conversazioni captate sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Secondo il Procuratore ricorrente, dovrebbe invece attribuirsi rilievo, ai fine della utilizzabilità delle captazioni, non all'esistenza di un formale provvedimento autorizzativo avente ad oggetto la specifica ipotesi di reato per cui si indaga, quanto, piuttosto, al fatto che il Giudice avesse comunque compiuto una valutazione della richiesta di autorizzazione del Pubblico ministero e ciò anche se detta richiesta - finalizzata alla captazione per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. - fosse stata esaminata in occasione della richiesta di proroga relativa ad un'attività intercettativa già avviata in relazione ad altra e diversa ipotesi di reato, tenuto conto, si aggiunge, che l'atto di proroga può fungere esso stesso come autonomo decreto autorizzativo. Si aggiunge che in determinate autorizzazioni di proroga per il diverso reato (12.9.2019, 16.12.2019) delle operazioni di intercettazione, il Giudice per le indagini preliminari aveva espressamente richiamato i temi relativi ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che anche per le intercettazioni sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA], autorizzate dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], la vicenda in esame, cioè quella relativa alla induzione indebita, era stata indicata "in embrionale contestazione". In tal senso si riportano alcune delle intercettazioni il cui contenuto è stato ritenuto inutilizzabile. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Si assume che il Tribunale nel dispositivo della ordinanza depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva riservato il deposito della motivazione "nei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen." e che l'ordinanza sarebbe stata depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè il 31 giorno dopo il deposito del dispositivo, senza che peraltro in questo fosse indicato alcunchè sulla volontà di avvalersi di un termine più lungo rispetto a quello ordinario. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ipotizzata violazione paesaggistica posta a fondamento della lottizzazione abusiva e, sostanzialmente, dell'abuso d'ufficio (capi 4 e 5). Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le autorizzazioni di compatibilità ambientale erano sussistenti e conformi ai pareri della commissione locale per il paesaggio e della Sopraintendenza archeologica, che aveva valutato il "merito amministrativo" della compatibilità paesaggistica. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenute esigenze cautelari: nella specie non sarebbe sussistente il pericolo attuale e concreto di recidiva. L'ipotizzato accordo illecito fra i ricorrenti ed i pubblici agenti risalirebbe a settembre del 2017, cioè quando sarebbe stato avviato il progetto e la realizzazione del capannone, e tutti gli atti successivi sarebbero stati ritenuti dallo stesso Tribunale accessori e conseguenti al primo: dunque difetterebbe nella specie l'attualità del pericolo di recidiva considerato che nel frattempo il [OSCURATO:PERSONA] si è dimesso, Barrella è stato sospeso, il Comune commissariato. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ipotizzato concorso nel delitto di abuso d'ufficio, la cui prova è stata fatta discendere dall'asserita macroscopica illegittimità degli' atti amministrativi compiutio; la motivazione sarebbe peraltro, per un verso, contraddittoria per avere escluso il Tribunale, in altra parte dell'ordinanza impugnata, quanto all'ad 319 quater cod. pen., i collegamenti tra i versamenti di denaro ed il compimento degli atti ritenuti illeciti, e, per altro verso, assertiva, nella parte in cui si è ritenuto difficile "ipotizzare una condotta d'abuso d'ufficio fine a sè stessa e non sollecitata dal diretto beneficiario" (così l'ordinanza). 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva. Si tratterebbe di una motivazione apparente. 5. Sono stati presentati motivi nuovi da parte di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono le argomentazioni poste a fondamento dei motivi del ricorso principale; il Tribunale avrebbe giustificato il provvedimento cautelare attraverso una automatismo tra ipotesi di reato contestata- commessa nell'esercizio di una professione - ed inibizione dall'esercizio delle professione in questione, senza indicare le circostanze concrete da cui fa discendere il pericolo di recidiva, tenuto conto della episodicità del fatto reato.6. Sono stati depositati motivi nuovi anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto con cui si riprendono e si sviluppano i motivi oggetto del ricorso principale 7. È stata depositata una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si evidenzia l'inammissibilità e infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è inammissibile. Rispetto alla ricostruzione compiuta in punto di fatto dal Tribunale, sostanzialmente non in contestazione, il motivo di ricorso del Procuratore rivela la sua strutturale inammissibilità. Nella fattispecie in esame non è mai stata autorizzata una attività di intercettazione per il reato per cui si procede: non vi è nessun decreto in cui cioè il Giudice abbia vagliato e ritenuto sussistenti - per il reato contestato al capo 3) - i presupposti previsti dalla legge, che solo consentono di disporre il mezzo di ricerca della prova; né, sotto altro profilo, è stata prospettata una connessione sostanziale tra il fatto per cui si procede e i fatti corruttivi per i quali le captazioni erano state autorizzate. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 2. Sono fondati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di cui si dirà. 2.1. Sono inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso. Quanto al primo, assume rilievo il discrimen strutturale tra la procedura di riesame e quella di appello e, in particolare, la tipologia delle cadenze temporali che scandiscono le due procedure e le relative tempistiche decisorie; mentre infatti i termini rilevanti in tema di riesame hanno carattere perentorio, determinando la caducazione ope legis della misura nel caso di loro inosservanza, nel procedimento di appello i termini fissati tanto per la trasmissione degli atti, quanto per la decisione e per il deposito della ordinanza soni ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, con conseguente impossibilità di riconnettere ad un loro inutile decorso alcuna incidenza sulla efficacia della misura cautelare. Quanto al secondo motivo, a fronte di una articolata e diffusa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato perché nella specie, allo stato, siano ravvisabili molteplici violazioni relative alla realizzazione del capannone da parte dei ricorrenti e conseguentemente la illegittimità del permesso di costruire rilasciato agli stessi, nulla di specifico è stato dedotto.2.2. È invece fondato il quarto motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del concorso dei ricorrenti nel reato di abuso d'ufficio. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell'abuso di ufficio, l'esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno ed il provvedimento dell'altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (in questo senso, ex plurimis (Sez. 6, n. 15387 del 20/12/2018, dep. 2019, D'Alessio, Rv. 275540; Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, Bonito ed altro, Rv. 245010; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione altri, Rv. 239029; Sez. 6, n. 2844 del 01/12/2003, dep. 2004, Celiano, Rv. 227260) Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio indicato, essendosi limitato a sussistente, a livello di gravità indiziaria, il concorso nel reato nei riguardi degli odierni ricorrenti in ragione del fatto che questi fossero i "beneficiari dei titoli e quindi istigatori della condotta di abuso, ma anche ben consapevoli di ottenere provvedimenti non dovuti.., invero appare difficile ipotizzare una condotta di abuso di ufficio fine a se stessa e non sollecitata dal diretto beneficiario che, quindi vi concorre in qualità di estraneo, come istigatore e concorrente morale" (così testualmente il Tribunale a pag. 35 della ordinanza impugnata). Un ragionamento giuridico non condivisibile perché sostanzialmente volto a costruire una responsabilità concorsuale morale di posizione ed a trasformare il reato di abuso d'ufficio in un delitto a concorso sostanzialmente necessario, sempre sussistente per il solo fatto di essere il privato beneficiario dell'atto assunto in violazione di legge. L'ordinanza sul punto deve essere annullata con rinvio. Il Tribunale, in applicazione di principi indiati, verificherà se ed in che termini sia configurabile il concorso doloso dei ricorrenti nell'ipotizzato reato di abuso d'ufficio (capo 4) ed, eventualmente, formulerà un nuovo giudizio anche per quel che concerne la persistenza delle esigenze cautelari (terzo motivo), tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. 3. Considerazioni analoghe devono essere compiute anche per [OSCURATO:PERSONA], progettista delle opere, sulla base delle cui rappresentazioni grafiche e relazioni accompagnatorie, sarebbe stata realizzata in violazione di legge regionale, la lottizzazione abusiva e l'abuso d'ufficio.Il ricorrente non ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale quanto alla sussistenza dei gravi indizi di reato e, soprattutto, in ordine alla configurabilità della sua responsabilità concorsuale per il delitto di abuso d'ufficio, configurata dal Tribunale sulla base della stessa motivazione, errata, di cui si è già detto. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base dell'assunto per cui sarebbe "agevole prevedere" che, in presenza di nuove occasioni "per ottenere altri atti illegittimi", l'indagato "non sarà capace di resistere, avendo già più volte anteposto alle sue capacità e competenze professionali gli interessi illeciti dei suoi clienti" (così l'ordinanza impugnata a pag. 43). Si tratta di una motivazione obiettivamente contratta che non spiega, anche alla luce delle considerazioni precedenti in ordine ai limiti entro cui può essere configurato il concorso del privato con il pubblico agente nel reato di abuso d'ufficio, perché nella specie sarebbe sussistente in concreto, ed anche alla luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, il pericolo di recidiva. Ne consegue che anche in relazione alla posizione del ricorrente, l'ordinanza deve essere annullata per nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze cautelari. P. Q. M.. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo esame al Tribunale di