CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
primo anche in proprio, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Natali;- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 254/2022 della Corte d’Appello di Ancona,pubblicata il 11/3/2022 e notificata il 5/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio emoglie di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], eproprietario e usufruttuaria di alcuni spazi di terreno siti nelComune di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio, dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perchévenisse accertato e dichiarato l’acquisto, da parte loro, permaturata usucapione del diritto di servitù di passaggio, sia carrabileche pedonale, sulle particelle indicate in citazione, venisse ordinatoai predetti di consegnare loro la chiave del congegno di chiusuradella sbarra posta sulla particella 384 e/o di immetterli nelpossesso della menzionata servitù, con condanna ex art. 614 biscod. civ. al pagamento della somma di euro 100,00 pro-die o inquella diversa fino all'effettivo adempimento; in subordine, perchévenisse accertato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1051 cod. civ. oppure dell’art. 1052 cod. civ., l'interclusione delproprio fondo ovvero l'eccessivo dispendio o disagio nell’accessoalla pubblica via e, per l'effetto, il loro diritto al transito, siapedonale, sia con mezzi a trazione meccanica medio-grandi, sulfondo servente dei convenuti secondo il tracciato esistente in situ,venisse ordinato ai convenuti, nel caso in cui il giudicante avesseindividuato detto tracciato, di consegnare loro la chiave delcongegno di chiusura della sbarra posta sulla particella 384 o dimetterli nel possesso della costituita servitù, rimuovendo ogniostacolo e impedimento, e venisse pronunciata condanna ex art.614 bis cod. proc. civ. nella misura di euro 100,00 al giorno o inquella diversamente stabilita fino all'adempimento; nel caso in cui ilgiudicante avesse individuato altro e diverso percorso sul qualeesercitare la servitù, perché venisse ordinato ai convenuti, in solidotra loro, di provvedere alla realizzazione, a loro cura e spese, della2 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026strada secondo le indicazioni prescritte dal c.t.u. entro e non oltre60 giorni dal deposito della decisione, con obbligo dei convenuti diimmetterli nel possesso della servitù e loro condanna al pagamentodella somma di euro 100,00 al giorno o di quell'altra stabilita perogni giorno di ritardo; perché venisse determinata la misuradell'indennità ex art. 1053 cod. civ. per l'esercizio della servitùcoattiva da porsi a carico degli attori; perché i convenuti venisserocondannati al risarcimento, nella misura di euro 3.000,00 per ognianno dal Marzo 2011, dei danni patiti per effetto dell’oppostoimpedimento all’esercizio della servitù sino al perdurare del citatoimpedimento o in quella maggiore o minore stabilita in corso digiudizio; per l'effetto, perché i convenuti venissero condannati alpagamento della suscitata somma e in ogni caso, attesal'avversaria contestazione, perché venisse accertato e dichiarato, aisensi dell'art. 950 cod. civ., il confine tra la particella 362 deiconvenuti e quella degli attori, venisse ordinata ex art. 951 cod.civ. alla parte diligente l’apposizione immediata di termini lapideicon spese da sostenersi in egual misura tra le parti e pronunciata lacondanna alla restituzione della porzione risultata ex adversodetenuta e al pagamento della somma di euro 100,00 per ognigiorno di ritardo ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. fino alpagamento.Costituitisi in giudizio, i convenuti chiesero il rigetto della domanda.Con sentenza n. 1005/2017, pubblicata il 08/11/2017, il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parziale della domanda, rigettò ledomande di usucapione e di risarcimento danni e quellasubordinata di costituzione di servitù; accolse la domanda diriconfinamento proposta dagli attori e per l'effetto accertò edichiarò che il confine tra le particelle 408 e 362 del foglio 67 eraquello indicato nelle mappe catastali, autorizzando le parti ad3 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026apporre in loco, sui confini così determinati, i necessari terminilapidei, e compensando le spese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] eCiannavei Nerina in merito al rigetto della domanda di usucapionedella servitù di passaggio, a quella di costituzione coattiva diservitù di passaggio e a quella risarcitoria per danni determinatidall'impossibilità di poter accedere ai fondi e alla pronuncia dicompensazione delle spese di lite, si concluse, nella resistenza diMazzocchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza 2453/2022,dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d'Appello di Ancona respinse ilgravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese dilite sostenute dagli appellati.2. Contro la predetta sentenza, propongono ricorso per cassazioneDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinquemotivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso. E’ invece rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA].Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoriaillustrativa.Considerato che:1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 111Cost., 115 e 132 secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione4 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudicidi merito reso una motivazione inidonea a far conoscere le ragionidel proprio convincimento in ordine alla reputata insussistenza deipresupposti dell’usucapione della servitù di passaggio, avendoutilizzato prove contraddittorie risolte con apodittica propensioneper risultanze che avrebbero smentito la fondatezza delladomanda, senza specificare la portata dei contrasti, gli elementipresi in considerazione per il loro superamento e la qualità e lavicinanza dei testi alle parti in causa, e richiamando l’istituto di cuiall’art. 1146 cod. civ. in modo disorganico rispetto alleconsiderazioni svolte precedentemente.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degliartt. 111, secondo comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., e il vizio di motivazione pertravisamento della prova, per avere i giudici di merito sintetizzatoin poche righe le risultanze probatorie acquisite, per poi valutarel’informazione probatoria utilizzata per la decisione eracontraddetta da plurimi atti processuali, soprattutto svariatedeposizioni testimoniali. Inoltre, la Corte era incorsa neltravisamento della prova, in quanto il dato probatorio utilizzato eradiverso da quello emergente dalle risultanze istruttorie e in quantonon aveva considerato che il transito nel terreno era avvenutosenza pagamento di corrispettivo, che nessuna contestazione oimpedimento avevano frapposto le controparti al predetto transitoe che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità della chiave dellucchetto apposto alla sbarra posizionata all’inizio del tragitto.Infine, il teste [OSCURATO:PERSONA], deponendo con riguardo alperiodo 2005/2006, aveva riferito di aver detto a De Angelis5 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026Domenico di rapportarsi unicamente con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], benchéquesti fosse deceduto nel 2000.3. Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente inragione della stretta connessione, sono infondati.Si osserva innanzitutto che, come chiarito dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verificalogica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fattoprobatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fattovalere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale, sicché è aquest’ultima situazione che occorre fare riferimento nella specie,essendo stato dedotto un vizio afferente a fatto sostanziale.A quest’ultimo riguardo, va ricordato che, dopo la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazionedel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogoa nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione qualerequisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di6 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026"motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibilecontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile",e dunque di totale carenza di considerazione della domanda edell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchicompletamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, inveceindispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle qualiil vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esamedi un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione eche appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione dellacontroversia (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 5,6/5/2020, n. 8487; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass.Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n.20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).Esclusa la possibilità di ricorrere all’omesso esame di un fattostorico, neppure prospettato in realtà nelle censure, in quanto siverte in ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizid’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (pertutte, Cass. Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; [OSCURATO:PERSONA]. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11439; Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass.Sez. L., 06/08/2019, n. 20994), deve ritenersi che la motivazionedella sentenza, asseritamente lacunosa e contraddittoria, rispondain realtà al requisito del minimo costituzionale di cui si è detto.A tal riguardo, va innanzitutto precisato chel’usucapione della servitù, che presuppone l'apparenza dellamedesima, si realizza attraverso un possesso caratterizzato da uncomportamento continuo e non interrotto che dimostri7 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026inequivocabilmente l'intenzione di esercitare, per tutto il temponecessario ad usucapire il potere di fatto corrispondente al dirittodi servitù, indipendentemente da un titolo che lo giustifichi Cass.Sez. 2, 02/12/1972, n. 3484).Apparenza della servitù e possesso, caratterizzato dai requisiti dilegge, sono elementi diversi e devono concorrere per l'effettodell'acquisto della servitù per usucapione, sicché l'esistenza diopere che, per la loro struttura e consistenza, rivelino, in manieranon equivoca, l'esistenza del peso gravante sul preteso fondoservente, non presuppone necessariamente l'esercizio dellacorrispondente servitù (Cass. Sez. 2, 15/05/1975, n. 1879).Nella specie, i giudici di merito hanno escluso, alla lucedell’istruttoria compiuta, il requisito del possesso, richiamando alriguardo le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (che aveva visto DeAngelis Umberto transitare con un carro trainato da buoi, sebbeneandasse sui luoghi soltanto tre-quattro volte l’anno) e SimonelliGiuliano (che, affittuario dei [OSCURATO:PERSONA], aveva sostituito il lucchettoper evitare il transito sul fondo di persone non autorizzate e cheaveva dato la chiave a [OSCURATO:PERSONA] in quanto avevachiesto il permesso ai [OSCURATO:PERSONA]), sostenendo che gli altri testisentiti non avessero fornito elementi utili al riguardo e che nonpotesse trovare applicazione l’istituto dell’accessio possesionis dicui all’art. 1146 cod. civ., in quanto non era stato provato ilpossesso del dante causa degli attori.Ebbene, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione dellavicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione ein particolare che l'omesso esame della prova testimoniale o dialtra prova può essere denunciata al giudice di legittimità solo nelcaso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un8 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 3/7/2023, n.18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415),decisività che non è stata neppure spiegata nella specie.Non può neppure dirsi violato il richiamato art. 115 cod. proc. civ.,violazione può essere dedotta come vizio di legittimità solodenunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di nondover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero hagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, haad altre (come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass. Sez. 2,21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867).Deve allora escludersi la fondatezza delle doglianze, avendo igiudici dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali hannoritenuto di non accogliere la domanda di usucapione della servitù dipassaggio e avendo il tenore delle censure chiara natura meritale.4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degliartt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e il viziodi motivazione anche per travisamento della prova, perché i giudicidi merito avevano ritenuto che la richiesta di costituzione dellaservitù di passaggio riguardasse fondi interessati da aie attinenti acase, giardini e cortili, senza considerare che questa definizioneriguardava altro fondo di proprietà di un confinante (tale GiannaveiNazzareno) e non quello su quale si intendeva costituire il diritto9 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026reale, sicché la decisione partiva da un presupposto (ossia lacostituzione di servitù su cortili, giardini e aie) del tuttoinsussistente, perché smentita sia dalla descrizione peritale deiluoghi, sia dalle stesse deduzioni attoree.I giudici di merito si erano più volte contraddetti con riguardo siaall’insussistenza della interclusione del fondo dominante, in realtàesistente; sia alla possibilità di transito di mezzi di mediagrandezza; sia all’interclusione dovuta al manufatto insistente sulfondo.4.2 La terza censura è altrettanto infondata.Al riguardo vanno richiamati i medesimi principi sopra espressi siasui limiti entro cui può essere configurato il travisamento dellaprova, sia sulla configurabilità del vizio di motivazione.Va soggiunto che il passaggio necessario, regolato dall’art. 1051cod. civ. riguarda la costituzione della servitù di passaggio coattivo,fondata su uno stato obiettivo di necessità di accedere a un fondoche sia o assolutamente intercluso, perché circondato da fondi dialtrui proprietà e perciò privo di accessi su una via pubblica, orelativamente intercluso, in quanto l'accesso su una confinante viapubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivo dispendio odisagio (Cass. Sez. 2, 05/07/1968, n. 2270).Pertanto, la nozione di "conveniente uso del fondo", in relazione alquale l'art. 1051, primo comma, cod. civ. consente la costituzionecoattiva di servitù di passaggio, non è riferibile a esigenze dimaggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, inpresenza delle quali soltanto è legittima la costituzione di servitùcoattive (Cass. Sez. 2, 12/11/1982, n. 6009), mentrel'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui iltransito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmentepossibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlopraticabile (Cass. Sez. 2, 22/03/2012, n. 4610), tenendo presente10 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026che il presupposto dell'interclusione va accertato con riferimento alfondo dominante nella sua interezza (Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n.15116) e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una partedi esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circala sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni,destinazioni agricole ed altro) non sia raggiungibile con mezzimeccanici (Cass. Sez. 2, 09/12/1988 , n. 6674).A questo riguardo, Cass. Sez. 2, 18/08/1981, n. 4930, ha chiaritoche, sebbene, di norma, l'indagine diretta ad accertarel'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù dipassaggio o dell'ampliamento di quella esistente, ai sensi dell'art.1051 cod. civ., postuli la considerazione di questo nella suaunitarietà, il concreto stato dei luoghi è suscettibile di diversavalutazione allorché le unità di cui si compone il bene siano distinteed autonome per l'impossibilità di porle in comunicazione fra lorooppure quando, pur sussistendo astrattamente tale possibilità dicomunicazione che farebbe venire meno l'interclusione checaratterizza una soltanto di dette unità, la sua concretarealizzazione implichi l'esecuzione di opere che comportinoeccessivo dispendio o disagio, non rilevando, tra l’altro, che quellostato sia la conseguenza di ostacoli naturali ovvero del fatto dellostesso proprietario del bene, in quanto, nell'ipotesi in cui latrasformazione dei luoghi determinante l'interclusione sia stataeffettuata da colui che chiede la costituzione della servitù, devononondimeno riconoscersi sussistenti le condizioni di cui alla precitatanorma, se la trasformazione stessa è stata operata avendo di mirail conveniente uso del fondo.Orbene, i giudici di merito hanno, nella specie, evidenziato che, allastregua di quanto accertato dal c.t.u., la particella 133 di proprietàdei ricorrenti disponeva di accesso carrabile e pedonale dalla stradacomunale di Casamurana, che i manufatti che su di essa11 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026insistevano, ossia il fabbricato di abitazione e alcuni fabbricatiannessi, impedivano il transito di mezzi agricoli medio-grandi, manon anche di mezzi di piccola/media grandezza, verso la particella408, pure di proprietà dei ricorrenti, e che il sentiero dicollegamento tra la particella 133 e la parte coltivabile dellaparticella 408 risultava impercorribile, per una parte, a causa diuna frana, che però era rimovibile con poca spesa, sicché non eraconfigurabile la dedotta interclusione.L’articolata motivazione, quantunque non del tutto coerente coiprincipi sopra enunciati, risponde, tuttavia, al requisito del “minimocostituzionale” posto dai principi affermati in materia alla streguadella riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitodalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciò che comporta l’infondatezzadella censura.5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, afronte della domanda proposta anche ai sensi dell’art. 1052 cod.civ., collegata alla inadeguatezza del passaggio sulla via pubblicarispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e allaimpossibilità di un suo ampliamento, in presenza di unainterclusione relativa, avevano omesso di pronunciarsi, essendosilimitati ad esaminare la sola sussistenza dei requisiti afferenti allainterclusione assoluta.5.2 La quarta censura è fondata.L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così comel'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio - risolvendosi nella violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domandasia ovviamente ammissibile (Cass. Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363),12 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deveessere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzionedel relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - laquale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice dilegittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - dieffettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio dimerito e, così, anche dell'atto di appello (Cass. Sez. L, 13/10/2022,n. 29952; Cass. Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).Nella specie, i giudici di merito non si sono affatto pronunciati sulladomanda, pure riportata nella parte descrittiva della sentenza, conla quale i ricorrenti avevano chiesto che venisse costituita la servitùdi passaggio pedonale e carrabile alla stregua dell’art. 1052 cod.civ., senza che la stessa possa dirsi assorbita dalla reiezione delladomanda proposta ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., essendo ilpredetto istituto soggetto a presupposti tutt’affatto differenti e nonnecessariamente implicanti la totale o parziale interclusione (siveda in proposito, Cass. Sez. 2, 05/07/1968 , n. 2270;Cass. Sez. 2, 26/04/1984, n. 2624; Cass. Sez. 2, 11/11/1986,n. 6590; Cass. Sez. 2, 14/01/1997, n. 281; Cass.Sez. 2, 22/11/2000, n. 15110).Va però osservato che, come recentemente chiarito dalle SezioniUnite di questa Corte con la sentenza n. 1900 del 27/1/2025, incaso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti,l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favoredel fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051,comma 3, e 1052 cod. civ.) deve essere promossa nei confronti ditutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamentesperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortileper comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlatial fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.13 di 14Numero registro generale 17395/2022Numero sezionale 2674/2025Numero di raccolta generale 14016/2026Data pubblicazione 13/05/2026Pertanto, essendosi entrambi i gradi del giudizio svolti acontraddittorio non integro con riguardo a questa specificadomanda, rimasta a sua volta insindacata dai giudici d’appello, lasentenza va cassata con rimessione della causa davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudicipronunciato la condanna alle spese nei confronti di un soggetto,[OSCURATO:PERSONA], che era rimasta contumace in giudizio, senzache tale stato venisse dichiarato.6.2 Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto.7. In conclusione, dichiarata la fondatezza del quarto motivo,l’infondatezza del primo, secondo e terzo e l’assorbimento delquinto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre,dichiara l’assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il PresidenteMilena Falaschi14 di 14