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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02395/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04T7BYC) n. in Marocco il 24/1/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod.pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, essendosi il difensore limitato alla denunzia del vizio della motivazione senza alcuna correlazione critica con le valutazioni rassegnate dalla Corte di merito e, nella sostanza, omettendo di precisare le ragioni a fondamento dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581 cod.proc.pen. 3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04T7BYC) n. in Marocco il 24/1/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod.pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, essendosi il difensore limitato alla denunzia del vizio della motivazione senza alcuna correlazione critica con le valutazioni rassegnate dalla Corte di merito e, nella sostanza, omettendo di precisare le ragioni a fondamento dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581 cod.proc.pen. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02395/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris