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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio relativamente alla durata della misura interdittiva; rigetto nel resto.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, Sezione riesame, con ordinanza del 29 novembre 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 10 agosto 2021 che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitarie - RESES -, per anni uno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 416 cod. pen. - capo 1 - e 11 d.

Igs. 74 del 2000 - capo 3 -.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli art. 416 cod. pen. e 11 d.

Igs. 74 del 2000); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale del riesame si richiama all'ordinanza genetica della misura cautelare e non risponde alle critiche proposte con l'appello dell'indagato.

I gravi indizi di colpevolezza sarebbero riferibili alla sussistenza di una procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], Presidente del consiglio di amministrazione della RESES, al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA].

Anche in assenza di atti concreti compiuti con la procura da parte del ricorrente lo stesso sarebbe - per il Tribunale del riesame - un amministratore di fatto, come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente avrebbe "una funzione cruciale di gestione in seno all'Associazione stessa".

Per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione criminale dovrebbe provarsi la realizzazione del programma criminoso, da parte del ricorrente, in modo stabile e permanente.

Nessuna prova sussiste in tal senso.

La qualifica di amministratore di fatto è stata desunta dal Tribunale del riesame dalla semplice possibilità - astratta, di diritto - di compiere atti di natura gestoria.

Manca, quindi, la prova di un esercizio di fatto in modo continuativo e significativo (e nemmeno episodico) dei poteri di un amministratore di fatto.

Il ricorrente si è attivato, solo per la parte commerciale del consorzio RESES, quale moderatore nei rapporti tra i dipendenti del consorzio e [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le intercettazioni riguardano i tentativi di conciliazione del ricorrente.

Tutte le telefonate ricostruiscono uno scenario molto differente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, ovvero il ricorrente era all'oscuro delle scelte decisionali. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio confermava l'estraneità del ricorrente alla gestione del consorzio.

In nessuna intercettazione si tratta di questioni riguardanti i reati fiscali dell'art. 11 d.

Igs 74 del 2000.

Il ruolo politico (ex Presidente della Provincia di Arezzo) del ricorrente non assume nessun rilievo nella commissione di reati fiscali.

Infatti, l'unico reato contro la [OSCURATO:PERSONA] (capo 4 dell'imputazione) riguarda altri soggetti.

Il piano della partecipazione alla vita societaria del consorzio deve ritenersi ben distinto dalla partecipazione all'attività criminosa.

Nessuna condotta specifica risulta contestata al ricorrente per la fattispecie del reato ex art. 11 d.

Igs. 74 del 2000.

Dopo la conoscenza del procedimento penale (perché destinatario del verbale di identificazione il 4 giugno 2021) il ricorrente si dimetteva dagli incarichi nelle varie società cooperative. 2.

2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il pericolo di reiterazione è stato motivato sulla gravità dei fatti contestati.

Per l'ordinanza impugnata le dimissioni dalle cariche e la rinuncia alla procura speciale non sarebbero elementi utili per ritenere cessate le esigenze cautelari.

La procura sarebbe, infatti, astrattamente rinnovabile e nuovi ruoli sociali potrebbero essere conferiti.1,4allièt_acif Manca, quindi, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che devono sussistere anche per le misure interdittive (vedi Cassazione n. 5533 del 2016).

Inoltre, tra le dimissioni del ricorrente dalle cariche nelle cooperative e l'applicazione della misura interdittiva intervenivano significativi mutamenti in tutti gli organi amministrativi delle cooperative e del consorzio.

Risulta, pertanto, impossibile (congetturale) la riassegnazione di nuove cariche sociali al ricorrente.

Un ritorno alla situazione precedente è teorico, non collegato a precisi elementi concreti ed attuali. 2.

3. Omessa motivazione sulla durata della misura interdittiva (art. 308, secondo comma, cod. proc. pen.).

Nessuna motivazione sulla durata massima (un anno) della misura interdittiva risulta nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame.

Per il Tribunale del riesame l'obbligo motivazionale sarebbe sinteticamente adempiuto solo per il richiamo del GIP alla tipologia dei reati in accertamento.

In relazione alla durata massima, invece, la motivazione avrebbe dovuto essere specifica e concreta (Cassazione del 2007 n. 4178).

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

4. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni della Procura generale della Cassazione (di rigetto del ricorso), il ricorrente ha ribadito l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto mai aveva compiuto (di fatto) atti di gestione, anche in presenza di una procura (mai utilizzata).

Anche per le esigenze cautelari il ricorrente ha ribadito l'insussistenza di una concretezza e attualità del pericolo di reiterazione delle condotte (in considerazione del rinnovo di tutte le cariche sociali).

Ha ribadito, pertanto, la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] •

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manca l'interesse ad impugnare.

Lo stesso ricorrente afferma che si è dimesso dalle cariche nelle varie società cooperative e ha rinunciato alla procura gestoria a lui conferita.

Per il Tribunale del riesame le esigenze cautelari sarebbero concrete ed attuali in quanto il ricorrente potrebbe ottenere nuove cariche, o nuova procura gestoria, e continuare in tal modo nella sua attività illecita.

Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di nuove cariche o nuova procura, attualmente proprio in considerazione delle dimissioni da tutte le cariche sociali e dall'assenza di procura gestoria il ricorrente non ha interesse all'impugnazione: "L'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto cod. proc. pen. quale condizioni di ammissibilità di qualsiasi impugnazione sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente: deve conseguentemente escludersi la sussistenza di tale interesse con riferimento ad impugnazione avente ad oggetto un provvedimento applicativo di misura interdittiva (sospensione da un ufficio pubblico), ormai privo di rilevanza per essersi l'indagato dimesso dall'ufficio interdettogli; d'altro canto l'interesse all'impugnazione in una siffatta ipotesi deve escludersi anche per la considerazione che in relazione all'applicazione di una misura interdittiva non è previsto alcun titolo alla riparazione o differenza di quanto disposto dall'art. 314 cod. proc. pen. in relazione alla misura della custodia cautelare" (Sez. 6, Sentenza n. 2383 del 20/05/1994 Cc. (dep. 23/08/1994) Rv. 198791 - 01).

Il ricorso dell'indagato risulta, pertanto, contraddittorio laddove afferma di non poter compiere ulteriori fatti reato in considerazione delle sue dimissioni e dell'assenza di procura, ma contemporaneamente insiste per l'eliminazione della misura interdittiva - che proprio in considerazione delle dimissioni sarebbe diventata inutile -.

L'assenza di misura interdittiva sarebbe efficace solo se l'indagato volesse continuare ad esercitare le cariche sociali (Uffici direttivi del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitarie - RESES -); questo è escluso dallo stesso ricorrente.

4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (che devono, comunque, analizzarsi anche nell'assenza dell'interesse all'impugnazione, in quanto la loro assenza renderebbe non lecita la misura applicata, in assoluto) l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato risultanti dalle intercettazioni che riscontrano la completa conoscenza del sistema illecito posto in essere dalle società cooperative interessate, e con una funzione cruciale del ricorrente nella realizzazione degli scopi illeciti.

Il Tribunale del riesame analizza compiutamente le intercettazioni, nemmeno contestate nel ricorso in cassazione (travisamento).

Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata.

5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del • 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5.

1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.; si ritiene di non applicare la sanzione del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto la mancanza di interesse all'impugnazione è sopravvenuta per le dimissioni e non configura, qui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio relativamente alla durata della misura interdittiva; rigetto nel resto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione riesame, con ordinanza del 29 novembre 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 10 agosto 2021 che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitarie - RESES -, per anni uno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 416 cod. pen. - capo 1 - e 11 d. Igs. 74 del 2000 - capo 3 -. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli art. 416 cod. pen. e 11 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame si richiama all'ordinanza genetica della misura cautelare e non risponde alle critiche proposte con l'appello dell'indagato. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero riferibili alla sussistenza di una procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], Presidente del consiglio di amministrazione della RESES, al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA]. Anche in assenza di atti concreti compiuti con la procura da parte del ricorrente lo stesso sarebbe - per il Tribunale del riesame - un amministratore di fatto, come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente avrebbe "una funzione cruciale di gestione in seno all'Associazione stessa". Per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione criminale dovrebbe provarsi la realizzazione del programma criminoso, da parte del ricorrente, in modo stabile e permanente. Nessuna prova sussiste in tal senso. La qualifica di amministratore di fatto è stata desunta dal Tribunale del riesame dalla semplice possibilità - astratta, di diritto - di compiere atti di natura gestoria. Manca, quindi, la prova di un esercizio di fatto in modo continuativo e significativo (e nemmeno episodico) dei poteri di un amministratore di fatto. Il ricorrente si è attivato, solo per la parte commerciale del consorzio RESES, quale moderatore nei rapporti tra i dipendenti del consorzio e [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le intercettazioni riguardano i tentativi di conciliazione del ricorrente. Tutte le telefonate ricostruiscono uno scenario molto differente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, ovvero il ricorrente era all'oscuro delle scelte decisionali. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio confermava l'estraneità del ricorrente alla gestione del consorzio. In nessuna intercettazione si tratta di questioni riguardanti i reati fiscali dell'art. 11 d. Igs 74 del 2000. Il ruolo politico (ex Presidente della Provincia di Arezzo) del ricorrente non assume nessun rilievo nella commissione di reati fiscali. Infatti, l'unico reato contro la [OSCURATO:PERSONA] (capo 4 dell'imputazione) riguarda altri soggetti. Il piano della partecipazione alla vita societaria del consorzio deve ritenersi ben distinto dalla partecipazione all'attività criminosa. Nessuna condotta specifica risulta contestata al ricorrente per la fattispecie del reato ex art. 11 d. Igs. 74 del 2000. Dopo la conoscenza del procedimento penale (perché destinatario del verbale di identificazione il 4 giugno 2021) il ricorrente si dimetteva dagli incarichi nelle varie società cooperative. 2. 2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione è stato motivato sulla gravità dei fatti contestati. Per l'ordinanza impugnata le dimissioni dalle cariche e la rinuncia alla procura speciale non sarebbero elementi utili per ritenere cessate le esigenze cautelari. La procura sarebbe, infatti, astrattamente rinnovabile e nuovi ruoli sociali potrebbero essere conferiti.1,4allièt_acif Manca, quindi, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che devono sussistere anche per le misure interdittive (vedi Cassazione n. 5533 del 2016). Inoltre, tra le dimissioni del ricorrente dalle cariche nelle cooperative e l'applicazione della misura interdittiva intervenivano significativi mutamenti in tutti gli organi amministrativi delle cooperative e del consorzio. Risulta, pertanto, impossibile (congetturale) la riassegnazione di nuove cariche sociali al ricorrente. Un ritorno alla situazione precedente è teorico, non collegato a precisi elementi concreti ed attuali. 2. 3. Omessa motivazione sulla durata della misura interdittiva (art. 308, secondo comma, cod. proc. pen.). Nessuna motivazione sulla durata massima (un anno) della misura interdittiva risulta nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame. Per il Tribunale del riesame l'obbligo motivazionale sarebbe sinteticamente adempiuto solo per il richiamo del GIP alla tipologia dei reati in accertamento. In relazione alla durata massima, invece, la motivazione avrebbe dovuto essere specifica e concreta (Cassazione del 2007 n. 4178). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 4. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni della Procura generale della Cassazione (di rigetto del ricorso), il ricorrente ha ribadito l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto mai aveva compiuto (di fatto) atti di gestione, anche in presenza di una procura (mai utilizzata). Anche per le esigenze cautelari il ricorrente ha ribadito l'insussistenza di una concretezza e attualità del pericolo di reiterazione delle condotte (in considerazione del rinnovo di tutte le cariche sociali). Ha ribadito, pertanto, la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] • 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manca l'interesse ad impugnare. Lo stesso ricorrente afferma che si è dimesso dalle cariche nelle varie società cooperative e ha rinunciato alla procura gestoria a lui conferita. Per il Tribunale del riesame le esigenze cautelari sarebbero concrete ed attuali in quanto il ricorrente potrebbe ottenere nuove cariche, o nuova procura gestoria, e continuare in tal modo nella sua attività illecita. Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di nuove cariche o nuova procura, attualmente proprio in considerazione delle dimissioni da tutte le cariche sociali e dall'assenza di procura gestoria il ricorrente non ha interesse all'impugnazione: "L'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto cod. proc. pen. quale condizioni di ammissibilità di qualsiasi impugnazione sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente: deve conseguentemente escludersi la sussistenza di tale interesse con riferimento ad impugnazione avente ad oggetto un provvedimento applicativo di misura interdittiva (sospensione da un ufficio pubblico), ormai privo di rilevanza per essersi l'indagato dimesso dall'ufficio interdettogli; d'altro canto l'interesse all'impugnazione in una siffatta ipotesi deve escludersi anche per la considerazione che in relazione all'applicazione di una misura interdittiva non è previsto alcun titolo alla riparazione o differenza di quanto disposto dall'art. 314 cod. proc. pen. in relazione alla misura della custodia cautelare" (Sez. 6, Sentenza n. 2383 del 20/05/1994 Cc. (dep. 23/08/1994) Rv. 198791 - 01). Il ricorso dell'indagato risulta, pertanto, contraddittorio laddove afferma di non poter compiere ulteriori fatti reato in considerazione delle sue dimissioni e dell'assenza di procura, ma contemporaneamente insiste per l'eliminazione della misura interdittiva - che proprio in considerazione delle dimissioni sarebbe diventata inutile -. L'assenza di misura interdittiva sarebbe efficace solo se l'indagato volesse continuare ad esercitare le cariche sociali (Uffici direttivi del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitarie - RESES -); questo è escluso dallo stesso ricorrente. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (che devono, comunque, analizzarsi anche nell'assenza dell'interesse all'impugnazione, in quanto la loro assenza renderebbe non lecita la misura applicata, in assoluto) l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato risultanti dalle intercettazioni che riscontrano la completa conoscenza del sistema illecito posto in essere dalle società cooperative interessate, e con una funzione cruciale del ricorrente nella realizzazione degli scopi illeciti. Il Tribunale del riesame analizza compiutamente le intercettazioni, nemmeno contestate nel ricorso in cassazione (travisamento). Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del • 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.; si ritiene di non applicare la sanzione del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto la mancanza di interesse all'impugnazione è sopravvenuta per le dimissioni e non configura, qui
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