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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16229/2026

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sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, in personadel Commissario liquidatore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentan-te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 933/2020depositata il 22/06/2020.Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società Marconi ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] perottenere il corrispettivo di un appalto di manutenzione e riparazione dellacentrale operativa della [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta ha chiamato incausa la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Assessorato alla salute.Il Tribunale ha respinto la domanda.La società ha interposto gravame, che la Corte d'appello di Palermo haparzialmente accolto, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] legittimata sotto ilprofilo passivo rispetto a tutte le domande che traggono titolo dal contrat-to di appalto, sia di adempimento che di risoluzione, pur se l'Assessoratoregionale alla sanità ha assunto il ruolo di ente finanziatore.

Nel merito, laCorte distrettuale ha osservato che alcune delle domande della società so-no state rinunciate in appello, in particolare la domanda di arricchimentosenza causa per la fornitura di componenti informatiche; che una fattura èstata interamente pagata e quindi è cessata la materia del contendere;che la Marconi non ha compiutamente dimostrato il contenuto dell'accordocontrattuale, dal momento che il contratto rinviava al capitolato tecnico al-legato, di cui l'impresa ha prodotto soltanto l'indice e due pagine relativealle modalità del pagamento, ma non ai contenuti del servizio appaltato.La Corte d'appello ha concluso che non vi sono elementi per affermare chela fornitura di componenti informatiche rientrasse nell'oggetto contrattua-le; indimostrata quindi la sussistenza di un diritto di credito di fonte con-trattuale e non più coltivata l'azione sussidiaria di arricchimento senzacausa, ha respinto la domanda relativa al pagamento delle fatture per lafornitura di componenti informatiche.

Ha quindi rilevato che l'impresa ap-paltatrice ha ammesso di avere ricevuto i canoni di manutenzione fino adicembre 2004 e che altre fatture sono state pagate nel 2010; rilevato cheNumero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026per altre fatture non è stato provato l'effettivo espletamento delle attività,ha riconosciuto soltanto gli interessi di mora sugli importi corrisposti in ri-tardo dalla stazione appaltante.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA], oggi in liquidazione coatta amministrativa,si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt.112, 115 c.p.c., dell'art. 183 comma 7 c.p.c., dell'art. 356 comma primoc.p.c. e l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie avanzate dalla societàappaltatrice nei gradi di merito, e segnatamente sulle richieste istruttoriearticolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di primogrado, reiterate con l'atto di appello e la comparsa conclusionale.

La ricor-rente deduce di avere chiesto consulenza tecnica di ufficio e prove per te-sti determinanti ai fini della controversia e che su queste istanze istrutto-rie la Corte non si è pronunciata.2.- Il motivo è inammissibile.Il motivo è generico e non specifica per quale ragione la consulenzatecnica d'ufficio e le prove per testi richieste sarebbero state determinantiai fini della controversia e che cosa in concreto avrebbero permesso di ac-certare; in particolare non si specifica la ragione per la quale, a fronte del-le carenze probatorie evidenziate dalla Corte d'appello sul contenuto delcontratto, perché non era stato prodotto per intero l'allegato che serviva adefinire quali prestazioni rientrassero nell'ambito del contratto e quali in-vece non vi rientrassero, essa avrebbe potuto supplire a questo deficitprobatorio con una consulenza tecnica d'ufficio o con una prova testimo-niale.Pur se la Corte d'appello non si è esplicitamente pronunciata sul punto,la ragione del rigetto si desume implicitamente dalla complessiva motiva-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026zione; essa è chiaramente fondata sulla mancanza di prova (scritta) delcontenuto del contratto, in quanto la parte ha omesso di depositare perintero il capitolato allegato, rilievo ritenuto decisivo.3.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e l'omesso esame della produzione documentale di parte.

La ricor-rente deduce che è caduta in errore la Corte d'appello nella parte in cui haritenuto che le attività relative alle fatture parzialmente pagate dalla CroceRossa Italiana con la somma di euro 73.000,00, anziché euro 120.000,00,fossero relative ad attività di cui non era stato attestato l'effettivo svolgi-mento.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di esa-minare tutti i documenti che sono stati depositati in atti, e cioè non soltan-to le predette fatture, ma anche quei documenti che attestavano in modochiaro, netto ed inequivocabile la circostanza, mai contestata dai resisten-ti, che quelle prestazioni correttamente fatturate erano state nell'ambitodel rapporto negoziale, tutte e nessuna esclusa, richieste espressamentein modo costante nel tempo dalla stazione appaltante, e che da quest'ul-tima erano state accettate da parte del direttore della stazione appaltantesenza riserva alcuna, ovvero senza muovere alcuna contestazione, in par-ticolare le fatture accompagnate dal nullaosta emesso dall'ufficio tecnicodella [OSCURATO:PERSONA] italiana.4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame della produzione documentale di parte.La ricorrente deduce che ha errato la Corte d'appello a ritenere che nonfosse stato provato il contenuto del contratto, in quanto dai documentidepositati in atti e mai contestati anche riguardo alle sottoscrizioni del re-sistente risulta che nonostante l'art. 1 del contratto prevedesse quale pro-prio oggetto la manutenzione e riparazione degli impianti della centraleoperativa, tale attività era stata intesa sin dall'inizio dell'esecuzione, nelconcreto dinamismo dei rapporti negoziali da parte della [OSCURATO:PERSONA] ita-liana, in un'ampia e condivisa accezione, al punto che nel tempo alla Mar-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026coni venivano richieste costantemente, nell'ambito di un instaurato rap-porto fiduciario, diverse prestazioni attinenti anche alla sostituzione e allainstallazione di svariati materiali necessari per l'espletamento dei serviziappaltati (software e componenti informatiche).5.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambiinammissibili.Si tratta di motivi generici, focalizzati sulla valutazione delle prove, at-tività rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile insede di legittimità.

Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è ri-messa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diver-sa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia at-tribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U.n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021) Il giudice delmerito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanzeprocessuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti,essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprioconvincimento, e dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altririlievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono lo-gicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017).La Corte d'appello ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione emotivi non si confrontano con le ragioni decisorie.In particolare, il primo motivo non si confronta con quella parte dellamotivazione ove la Corte d'appello rimarca il fatto che non è stata dataprova dell'effettivo compimento di tutte le attività relative alle fatture cheerano state solo parzialmente pagate; segnatamente era rimasta impaga-ta l'attività di ricognizione straordinaria dai terminali ospedalieri del siste-ma informatico per la rilevazione dei posti letto, rispetto alla quale la Cro-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026ce Rossa aveva chiesto chiarimenti nonché la trasmissione dei rapporti diintervento tecnico effettuati, chiarimenti e specificazioni che secondoquanto accertato dal Giudice di merito la società non aveva reso neppurenel corso del giudizio.

Sicché non è pertinente l'affermazione contenutanel motivo di ricorso che questi servizi erano stati costantemente richiestidalla [OSCURATO:PERSONA], perché nella motivazione si rimarca che non è stata da-ta prova che questi servizi fossero stati realmente effettuati.

Quanto poiall'omesso esame dei documenti che in ipotesi avrebbero comprovato cheuna serie di prestazioni, come la fornitura di componenti informatiche,«rientrassero nel concreto dinamismo dei rapporti negoziali in un'ampia econdivisa accezione» si tratta di una deduzione non idonea a contrastarel'affermazione resa dalla Corte d'appello, in ordine al fatto che la partenon ha provato che quelle prestazioni fossero oggetto del contratto.

Per-tanto, la circostanza che – in ipotesi ‒ venissero richieste altre prestazioni,o che la parte le fatturasse ritenendole incluse nel dinamismo dei rapporticontrattuali, non autorizza ad esperire l'azione contrattuale.6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 91c.p.c. e la illegittimità della pronuncia relativa alla compensazione dellespese di lite.

La ricorrente lamenta la compensazione delle spese che laCorte d'appello ha operato in ragione del ridottissimo riconoscimento delfondamento delle pretese dell'appellante, mentre invece, in base alla cor-retta applicazione del principio della soccombenza, le spese dovevano es-sere, secondo la ricorrente, poste a carico delle parti resistenti.Il motivo è inammissibile.E' consolidato il principio secondo il quale in tema di liquidazione dellespese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamentodella violazione del principio che vieta di porre a carico della parte vittorio-sa alle spese del giudizio, esulandovi la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass. n. 9860 del 15/04/2025), decisione che peraltro in questo caso è stata è stata ampiamenteNumero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivata in ordine alla parziale soccombenza, che costituisce un parame-tro legale per la compensazione delle spese di giudizio.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricor-rente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensidell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus-sistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente princi-pale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, in personadel Commissario liquidatore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentan-te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 933/2020depositata il 22/06/2020.Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società Marconi ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] perottenere il corrispettivo di un appalto di manutenzione e riparazione dellacentrale operativa della [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta ha chiamato incausa la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Assessorato alla salute.Il Tribunale ha respinto la domanda.La società ha interposto gravame, che la Corte d'appello di Palermo haparzialmente accolto, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] legittimata sotto ilprofilo passivo rispetto a tutte le domande che traggono titolo dal contrat-to di appalto, sia di adempimento che di risoluzione, pur se l'Assessoratoregionale alla sanità ha assunto il ruolo di ente finanziatore. Nel merito, laCorte distrettuale ha osservato che alcune delle domande della società so-no state rinunciate in appello, in particolare la domanda di arricchimentosenza causa per la fornitura di componenti informatiche; che una fattura èstata interamente pagata e quindi è cessata la materia del contendere;che la Marconi non ha compiutamente dimostrato il contenuto dell'accordocontrattuale, dal momento che il contratto rinviava al capitolato tecnico al-legato, di cui l'impresa ha prodotto soltanto l'indice e due pagine relativealle modalità del pagamento, ma non ai contenuti del servizio appaltato.La Corte d'appello ha concluso che non vi sono elementi per affermare chela fornitura di componenti informatiche rientrasse nell'oggetto contrattua-le; indimostrata quindi la sussistenza di un diritto di credito di fonte con-trattuale e non più coltivata l'azione sussidiaria di arricchimento senzacausa, ha respinto la domanda relativa al pagamento delle fatture per lafornitura di componenti informatiche. Ha quindi rilevato che l'impresa ap-paltatrice ha ammesso di avere ricevuto i canoni di manutenzione fino adicembre 2004 e che altre fatture sono state pagate nel 2010; rilevato cheNumero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026per altre fatture non è stato provato l'effettivo espletamento delle attività,ha riconosciuto soltanto gli interessi di mora sugli importi corrisposti in ri-tardo dalla stazione appaltante.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA], oggi in liquidazione coatta amministrativa,si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt.112, 115 c.p.c., dell'art. 183 comma 7 c.p.c., dell'art. 356 comma primoc.p.c. e l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie avanzate dalla societàappaltatrice nei gradi di merito, e segnatamente sulle richieste istruttoriearticolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di primogrado, reiterate con l'atto di appello e la comparsa conclusionale. La ricor-rente deduce di avere chiesto consulenza tecnica di ufficio e prove per te-sti determinanti ai fini della controversia e che su queste istanze istrutto-rie la Corte non si è pronunciata.2.- Il motivo è inammissibile.Il motivo è generico e non specifica per quale ragione la consulenzatecnica d'ufficio e le prove per testi richieste sarebbero state determinantiai fini della controversia e che cosa in concreto avrebbero permesso di ac-certare; in particolare non si specifica la ragione per la quale, a fronte del-le carenze probatorie evidenziate dalla Corte d'appello sul contenuto delcontratto, perché non era stato prodotto per intero l'allegato che serviva adefinire quali prestazioni rientrassero nell'ambito del contratto e quali in-vece non vi rientrassero, essa avrebbe potuto supplire a questo deficitprobatorio con una consulenza tecnica d'ufficio o con una prova testimo-niale.Pur se la Corte d'appello non si è esplicitamente pronunciata sul punto,la ragione del rigetto si desume implicitamente dalla complessiva motiva-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026zione; essa è chiaramente fondata sulla mancanza di prova (scritta) delcontenuto del contratto, in quanto la parte ha omesso di depositare perintero il capitolato allegato, rilievo ritenuto decisivo.3.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e l'omesso esame della produzione documentale di parte. La ricor-rente deduce che è caduta in errore la Corte d'appello nella parte in cui haritenuto che le attività relative alle fatture parzialmente pagate dalla CroceRossa Italiana con la somma di euro 73.000,00, anziché euro 120.000,00,fossero relative ad attività di cui non era stato attestato l'effettivo svolgi-mento. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di esa-minare tutti i documenti che sono stati depositati in atti, e cioè non soltan-to le predette fatture, ma anche quei documenti che attestavano in modochiaro, netto ed inequivocabile la circostanza, mai contestata dai resisten-ti, che quelle prestazioni correttamente fatturate erano state nell'ambitodel rapporto negoziale, tutte e nessuna esclusa, richieste espressamentein modo costante nel tempo dalla stazione appaltante, e che da quest'ul-tima erano state accettate da parte del direttore della stazione appaltantesenza riserva alcuna, ovvero senza muovere alcuna contestazione, in par-ticolare le fatture accompagnate dal nullaosta emesso dall'ufficio tecnicodella [OSCURATO:PERSONA] italiana.4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame della produzione documentale di parte.La ricorrente deduce che ha errato la Corte d'appello a ritenere che nonfosse stato provato il contenuto del contratto, in quanto dai documentidepositati in atti e mai contestati anche riguardo alle sottoscrizioni del re-sistente risulta che nonostante l'art. 1 del contratto prevedesse quale pro-prio oggetto la manutenzione e riparazione degli impianti della centraleoperativa, tale attività era stata intesa sin dall'inizio dell'esecuzione, nelconcreto dinamismo dei rapporti negoziali da parte della [OSCURATO:PERSONA] ita-liana, in un'ampia e condivisa accezione, al punto che nel tempo alla Mar-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026coni venivano richieste costantemente, nell'ambito di un instaurato rap-porto fiduciario, diverse prestazioni attinenti anche alla sostituzione e allainstallazione di svariati materiali necessari per l'espletamento dei serviziappaltati (software e componenti informatiche).5. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambiinammissibili.Si tratta di motivi generici, focalizzati sulla valutazione delle prove, at-tività rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile insede di legittimità. Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è ri-messa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diver-sa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia at-tribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U.n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021) Il giudice delmerito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanzeprocessuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti,essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprioconvincimento, e dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altririlievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono lo-gicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017).La Corte d'appello ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione emotivi non si confrontano con le ragioni decisorie.In particolare, il primo motivo non si confronta con quella parte dellamotivazione ove la Corte d'appello rimarca il fatto che non è stata dataprova dell'effettivo compimento di tutte le attività relative alle fatture cheerano state solo parzialmente pagate; segnatamente era rimasta impaga-ta l'attività di ricognizione straordinaria dai terminali ospedalieri del siste-ma informatico per la rilevazione dei posti letto, rispetto alla quale la Cro-Numero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026ce Rossa aveva chiesto chiarimenti nonché la trasmissione dei rapporti diintervento tecnico effettuati, chiarimenti e specificazioni che secondoquanto accertato dal Giudice di merito la società non aveva reso neppurenel corso del giudizio. Sicché non è pertinente l'affermazione contenutanel motivo di ricorso che questi servizi erano stati costantemente richiestidalla [OSCURATO:PERSONA], perché nella motivazione si rimarca che non è stata da-ta prova che questi servizi fossero stati realmente effettuati. Quanto poiall'omesso esame dei documenti che in ipotesi avrebbero comprovato cheuna serie di prestazioni, come la fornitura di componenti informatiche,«rientrassero nel concreto dinamismo dei rapporti negoziali in un'ampia econdivisa accezione» si tratta di una deduzione non idonea a contrastarel'affermazione resa dalla Corte d'appello, in ordine al fatto che la partenon ha provato che quelle prestazioni fossero oggetto del contratto. Per-tanto, la circostanza che – in ipotesi ‒ venissero richieste altre prestazioni,o che la parte le fatturasse ritenendole incluse nel dinamismo dei rapporticontrattuali, non autorizza ad esperire l'azione contrattuale.6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 91c.p.c. e la illegittimità della pronuncia relativa alla compensazione dellespese di lite. La ricorrente lamenta la compensazione delle spese che laCorte d'appello ha operato in ragione del ridottissimo riconoscimento delfondamento delle pretese dell'appellante, mentre invece, in base alla cor-retta applicazione del principio della soccombenza, le spese dovevano es-sere, secondo la ricorrente, poste a carico delle parti resistenti.Il motivo è inammissibile.E' consolidato il principio secondo il quale in tema di liquidazione dellespese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamentodella violazione del principio che vieta di porre a carico della parte vittorio-sa alle spese del giudizio, esulandovi la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass. n. 9860 del 15/04/2025), decisione che peraltro in questo caso è stata è stata ampiamenteNumero registro generale 2413/2021Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16229/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivata in ordine alla parziale soccombenza, che costituisce un parame-tro legale per la compensazione delle spese di giudizio.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricor-rente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensidell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus-sistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente princi-pale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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