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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 1990

Cassazione n. 45062/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1990 - avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 agosto 2021 con la quale il Tribunale di Ferrara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA],gnojie in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 76 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B), commessi in Ferrara il 26 agosto 2021.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 76 d.lgs. cit., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato del capo B), benché lo stesso risulti senza fissa dimora in Italia, dunque impossibilitato a dare esecuzione alla prescrizione del divieto di fare ritorno nel comune di Ferrara impartita con il 'foglio di via obbligatorio', in precedenza notificatogli dal questore competente per territorio.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Kester EAnojie sia inammissibile, perché avente ad oggetto una questione attinente al reato del capo d'imputazione B) che è stata posta per la prima volta solo con il ricorso e non anche con l'atto di appello (con il quale l'imputato si era doluto esclusivamente della non configurabilità del reato del capo A) e della omessa riduzione della pena finale).

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1990 - avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 agosto 2021 con la quale il Tribunale di Ferrara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA],gnojie in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 76 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B), commessi in Ferrara il 26 agosto 2021. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 76 d.lgs. cit., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato del capo B), benché lo stesso risulti senza fissa dimora in Italia, dunque impossibilitato a dare esecuzione alla prescrizione del divieto di fare ritorno nel comune di Ferrara impartita con il 'foglio di via obbligatorio', in precedenza notificatogli dal questore competente per territorio. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Kester EAnojie sia inammissibile, perché avente ad oggetto una questione attinente al reato del capo d'imputazione B) che è stata posta per la prima volta solo con il ricorso e non anche con l'atto di appello (con il quale l'imputato si era doluto esclusivamente della non configurabilità del reato del capo A) e della omessa riduzione della pena finale). L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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