CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 16213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di MacerataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministerodella Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l’inammissibilità o,in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Macerata, ufficio GIP/GUP, con ordinanza del 16 dicembre2025, ha rigettato il ricorso ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il primo giudice aveva negatol’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 837/24R.G.N.R.La decisione si fonda su una pluralità di elementi convergenti.Sul versante reddituale, il provvedimento ha tratto argomento dal precedentedecreto di rigetto emesso dal Tribunale di Ancona il 29 maggio 2025, dal qualeemergeva che nell’anno 2024 il ricorrente aveva percepito redditi imponibili per€ 16.464,15 e che la moglie convivente, [OSCURATO:PERSONA], aveva stipulato nel 2022 duecontratti di locazione ad uso abitativo, uno dei quali con canone annuo di€ 14.400,00.A ciò si è aggiunto il dato della pericolosità sociale, desunta dal decreto delTribunale di Ancona – Sezione Misure di Prevenzione n. 2/24 del 25 gennaio 2024,confermato dalla Corte d’appello di Ancona con decreto n. 3/24 del 22 aprile 2024e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1386/24 del 20 novembre 2024.Dai richiamati provvedimenti emergeva la “manifesta pericolosità sociale” delricorrente, il quale, pur destinatario di misure cautelari e di prevenzione, avevariproposto, senza soluzione di continuità, le medesime condotte delittuose.Determinante è risultata, infine, la condanna per il reato di occultamento edistruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,pronunciata dal Tribunale di Macerata il 23 gennaio 2025 e divenuta irrevocabileil 25 marzo 2025.Il giudice dell’impugnazione ha ritenuto operante la presunzione relativa disuperamento dei limiti reddituali prevista dall’art. 76, comma 4 bis, d.P.R.n. 115/2002, in assenza di allegazioni concrete idonee a vincerla, ed ha esclusol’ammissione al beneficio ai sensi dell’art. 91 del medesimo testo unico, chepreclude il patrocinio agli indagati, imputati o condannati per reati commessi inviolazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di impostesui redditi e sul valore aggiunto (Cass., Sez. 4, n. 13742 del 22 marzo 2022,Rv. 283021-01).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diMuhammad [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1 Con la prima censura, il difensore deduce la violazione degli artt. 606,comma 1, lett. b) e c), e 597 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’impugnazionefondato il rigetto su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle poste a base deldecreto del primo giudice, così precludendo alla difesa di esercitare pienamente leproprie prerogative.La tesi muove dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso exart. 99 d.P.R. n. 115/2002 costituisce un rimedio straordinario e atipicoriconducibile all’area degli strumenti impugnatori, con la conseguenza che trovanoapplicazione i principi processuali in tema di effetto evolutivo e di divieto direformatio in peius.Il giudice dell’impugnazione, invece, ha preso in considerazione per la primavolta i redditi personali del ricorrente, i canoni di locazione della moglie, lapericolosità sociale accertata dal Tribunale di Ancona e la condanna ostativa perreato tributario; argomenti tutti estranei al perimetro del provvedimento di primogrado, su cui la difesa non ha potuto replicare. Quei motivi, ove tempestivamenteconosciuti, avrebbero potuto essere efficacemente contrastati.Il difensore chiede l’annullamento con rinvio per una nuova valutazionedell’istanza entro il corretto perimetro argomentativo.2.2. Con la seconda censura, il difensore deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere ilgiudice dell’impugnazione esteso illegittimamente l’operatività dell’art. 91 d.P.R.n. 115/2002 a un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all’art. 603 biscod.pen., non appartenente al novero dei reati fiscali.La presunzione di superamento dei limiti reddituali opera in modo assolutosoltanto nei procedimenti relativi ai c.d. reati fiscali, mentre negli altri casicostituisce mera presunzione relativa, vincibile mediante allegazione di elementidi fatto idonei.Orbene, il ricorrente aveva fornito la certificazione unica attestante redditipari a € 4.800,00 per l’anno 2024, nonché una dichiarazione sostitutiva dicertificazione sulle fonti di sostentamento; documenti, secondo la difesa, idonei adassolvere l’onere probatorio su di lui gravante.Il giudice dell’impugnazione, tuttavia, non ha spiegato perché questeallegazioni non siano state sufficienti a vincere la presunzione, limitandosi a unaformula di mera adesione al provvedimento di primo grado. Trattasi, per ilricorrente, di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità qualeevidente violazione di legge.2.3. Con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., il difensore denuncia la mancata applicazione dei principidesumibili dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159), in relazione all’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e alla [OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle Finanze del 7 agosto 2000, n. 156.Il ricorrente osserva che l’intero patrimonio del ricorrente e della moglie èstato sottoposto a sequestro preventivo il 13 aprile 2023 e successivamenteconfiscato in via definitiva con il provvedimento della Corte di Cassazione del 20novembre 2024; di conseguenza, i canoni di locazione prodotti dagli immobiliintestati a [OSCURATO:PERSONA] non possono essere attribuiti al nucleo familiare qualereddito disponibile. [OSCURATO:PERSONA] ministeriale richiamata stabilisce che, in caso diconfisca definitiva, il rapporto tributario provvisorio si consolida per effetto dellaconfusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e passivo del rapportotributario, con conseguente imputazione dei redditi al patrimonio statale e nonall’indiziato.Il giudice dell’impugnazione, pur avendo ricevuto apposita memoria con ilrelativo allegato, ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo inviolazione di legge per aver omesso di argomentare su un profilo determinante aifini dell’ammissione al beneficio.2.4. Con la quarta censura, il difensore prospetta l’erronea applicazione degliartt. 76, 77 e 92 d.P.R. n. 115/2002 in materia di limiti reddituali per l’ammissioneal patrocinio.La soglia vigente, fissata con decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile2025 (pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025), è pari a € 13.659,64,aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Il ricorrente convive conla moglie e due figli: la soglia applicabile al nucleo familiare risulta perciò di€ 16.758,37.I redditi effettivamente percepiti nel 2024, documentati dalla certificazioneunica allegata alla memoria del 12 dicembre 2025, ammontano a € 7.599,71 lordi,importo largamente inferiore a qualsiasi parametro di riferimento.Persino ipotizzando come percepita la cifra di € 16.464,15 indicata nelprovvedimento impugnato, il ricorrente si collocherebbe al di sotto della sogliafamiliare di € 16.758,37 e avrebbe diritto al beneficio. La difesa richiama inproposito la sentenza delle Sezioni unite n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020,Rv. 278871 - 01, secondo la quale «la falsità o l’incompletezza della dichiarazionesostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge,la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può esseredisposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R.n. 115 del 2002».3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, concludendo perl’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese,diritti e onorari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.All’esame dei motivi è utile premettere che, in tema di patrocinio a spese delloStato, l’ordinanza che decide sull’opposizione formulata, ex art. 99 d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza diammissione al beneficio è ricorribile per cassazione soltanto per violazione dilegge, vizio in cui rientra la mancanza di motivazione, ma non la criticità afferentela congruità delle valutazioni svolte dal giudice (Sez. 4, n. 35874 del 22/10/2025Rv. 288854 – 01; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Rv. 270000 - 01)2. Muovendo dalla doglianza con cui il difensore lamenta la violazione delprincipio devolutivo, deve rilevarsi come essa non colga nel segno.Dal raffronto fra il decreto del primo giudice del 10 luglio 2025 e l’ordinanzadel 16 dicembre 2025 emerge una sostanziale continuità del percorsomotivazionale. Già il giudice di prime cure, nel respingere l’istanza, avevarichiamato l’avvenuto sequestro - disposto con decreto del 25 gennaio 2024 - diimmobili, terreni, autoveicoli e ingenti somme di denaro, ricondotti a una stabilededizione del [OSCURATO:PERSONA] allo sfruttamento di lavoro irregolare di connazionali eall’accumulazione di un patrimonio immobiliare e finanziario di valore superiore a900.000 euro, sulla scorta di quanto esaurientemente ricostruito nelprovvedimento del Tribunale di Ancona - Sezione Misure di Prevenzione. Su questebasi egli aveva ritenuto inattendibili le somme dichiarate dal richiedente al fine disostenere il mancato superamento della soglia reddituale, qualificando come quasiprovocatoria la rappresentazione di sé quale povero lavoratore aiutato daifamiliari, a fronte della prosecuzione di una lucrosa attività illecita protratta peranni con dichiarazione di redditi irrisori.Il giudice dell’opposizione, confermando la decisione, ha mantenuto lamedesima impostazione ermeneutica. Egli ha disatteso le dichiarazioni redditualidel [OSCURATO:PERSONA] perché smentite dalle risultanze patrimoniali e dal giudizio di “manifesta”pericolosità sociale già accertato in via definitiva con sentenza di questa Corten. 1386/24 del 20 novembre 2024, ed ha richiamato, accanto alla preclusione dicui all’art. 91 d.P.R. n. 115/2002, la presunzione relativa di superamento dei limitireddituali prevista dall’art. 76, comma 4 bis, del medesimo testo unico, qui nonvinta dalla parte istante. Si discorre, dunque, di sviluppo argomentativo coerentee non eccentrico rispetto alla decisione di prima istanza, sicché non è datoravvisare alcun ampliamento illegittimo del thema decidendum né alcunpregiudizio alle prerogative difensive. Ne consegue che la prima censura vadisattesa.3. Anche la doglianza concernente l’asserita indebita estensione delladisciplina di cui all’art. 91 d.P.R. n. 115/2002 e l’apparenza della motivazionesull’inidoneità delle allegazioni difensive a vincere la presunzione di superamentodei limiti reddituali è infondata.Va osservato come l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto sia statarespinta dal Tribunale di Macerata facendo riferimento alla presunzione disuperamento dei limiti reddituali di cui all’art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n.115/2002, nel testo modificato dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34, che vi ha inclusoanche i reati fiscali.La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2010, n. 139, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale di siffatta previsione nella parte in cui non consente laprova contraria, qualificandola come presunzione relativa.Dalla lettura coordinata degli artt. 76, comma 4 bis, e 91 d.P.R. n. 115/2002si ricava che, a fronte di una condanna irrevocabile per reati commessi inviolazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale, operano due regimidistinti.Da un lato, l’art. 76, comma 4 bis, configura una presunzione relativa disuperamento dei limiti reddituali, che può essere vinta mediante l’allegazione diconcreti elementi di fatto idonei a dimostrare l’insussistenza del requisito ostativo.Dall’altro, l’art. 91 preclude l’ammissione al patrocinio quando la richiesta èformulata in procedimenti che hanno ad oggetto proprio tali reati fiscali.In questa cornice, è legittimo il provvedimento di rigetto dell’ammissione albeneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per reatofiscale, fondato sulla presunzione relativa di cui all’art. 76, comma 4 bis, esull’omessa allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi idonei avincerla (Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Rv. 283021-01).Entro questa prospettiva, deve riconoscersi che il presupposto dellapresunzione relativa valorizzata nel provvedimento gravato è stato correttamenteindividuato dal giudice dell’opposizione nella sentenza del Tribunale di Maceratadel 23 gennaio 2025, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2025, con la quale il Malikè stato condannato per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabilidi cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, fattispecie integrata dal dolo specificodi evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l ’evasionefiscale di terzi e, dunque, riconducibile alle violazioni delle norme per larepressione dell’evasione fiscale.Ne consegue che il rilievo difensivo, secondo cui il procedimento nel quale èstata avanzata l’istanza di ammissione avrebbe natura non fiscale perché relativoal reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., non incide sull’operatività dellapresunzione ex art. 76, comma 4 bis, che scaturisce dalla precedente condannadefinitiva per reato fiscale.Resta, invece, estranea al caso la presunzione assoluta, la quale presupponeche la richiesta di ammissione sia proposta in un procedimento avente ad oggettoproprio un reato fiscale.Quanto all’idoneità delle allegazioni difensive a vincere la presunzione, èdirimente rilevare che l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito - ilquale ha ritenuto la dichiarazione reddituale dell’istante non credibile alla luce delcomplessivo quadro indiziario di pericolosità sociale e di lucrosa attività illecitaricostruito nel provvedimento di prevenzione - non è scrutinabile in sede dilegittimità, ove non risulti viziato da mancanza o da apparenza motivazionale, vizionon ravvisabile nel caso di specie.4. Sotto altro, ma connesso profilo, il difensore deduce, da un lato, l’erroneaapplicazione delle norme che presiedono alla tassazione dei beni sequestrati esuccessivamente confiscati e, dall’altro, l’apparenza della motivazione, sulpresupposto che i canoni di locazione, pari ad euro 14.400,00, percepiti dallamoglie convivente [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad immobili poi definitivamenteconfiscati con sentenza di questa Corte del 20 novembre 2024, non potesseroessere ascritti al nucleo familiare quale reddito disponibile, secondo i principiespressi dalla [OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156.La censura non merita accoglimento.Sul versante della motivazione, deve rilevarsi come l’ordinanza gravata nonsia silente né meramente assertiva.Il primo giudice - al cui apparato motivazionale il provvedimento di secondaistanza fa rinvio per relationem - aveva diffusamente illustrato gli elementi concretidai quali desumere l’inattendibilità delle indicazioni reddituali offerte dall ’istante,ponendo in evidenza la prosecuzione della lucrosa attività illecita protratta per annidall’indagato, con dichiarazione di redditi irrisori a fronte degli ingentissimiguadagni effettivamente percepiti, secondo quanto esaustivamente ricostruito nelprovvedimento del Tribunale di Ancona - Sezione Misure di Prevenzione.Il giudice dell’opposizione, condividendo questo apprezzamento, lo haintegrato richiamando la “manifesta” pericolosità sociale accertata in via definitivae la presunzione relativa sopra illustrata, sicché si versa in presenza di motivazionearticolata e ancorata a dati obiettivi, che esclude in radice il vizio di apparenzadedotto.5. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza con cui si invoca ilpronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la falsità ol’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79,comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 non comporta la revoca dell ’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato qualora i redditi effettivi non superino il limite dilegge (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278871 - 01).Il principio richiamato attiene all’istituto della revoca dell’ammissione giàconcessa e non al diverso piano dell’ammissione originaria. Presuppone, dunque,una verifica ex post sui redditi effettivi del beneficiario e disciplina i limiti entro iquali una falsità o un’incompletezza dichiarativa possa retroagire fino allacaducazione del beneficio, nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e112 d.P.R. n. 115/2002. Non incide, di contro, sui presupposti di accesso albeneficio, né sull’operatività della presunzione relativa di superamento dei limitireddituali ex art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002, qui in scrutinio.Nel caso di specie, il giudice dell’opposizione non ha fatto applicazione dellenorme sulla revoca, bensì si è pronunciato sull’originaria istanza di ammissione,sicché il principio evocato è eccentrico rispetto alla materia del decidere.Si rammenta al riguardo, con riferimento alla fase dell ’ammissione, cheintegrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o leomissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva dicertificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinioa spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizionidi reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. U, n.6591 del 27/11/2008,dep. 2009, Rv. 242152 – 01).6. Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché alla rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione resistente, che sireputa congruo liquidare in euro mille. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualioltre che alla rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione resistente perquesto giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro mille.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente