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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 32811/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 25.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in qualità di liquidatore dal 25.1.2012 alla data del fallimento della società "KIR [OSCURATO:PERSONA].

Coop", dichiarata fallita il 18.6.2015.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputato di procedimento connesso, riportate de relato dal curatore fallimentare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto alla riconosciuta circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.

3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato hiammissibile.

Con conclusioni scritte del 26.4.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministro, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni.

5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti, come nel caso in esame, l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 6/10/2020).

Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, che si è limitato ad affermare, in maniera apodittica, come la condanna dell'imputato si fondi unicamente sulle propalazioni del coimputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state utilizzate dal curatore fallimentare per ricostruire le vicende della società fallita, senza confrontarsi con l'articolato percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale.

Il giudice di appello, infatti, in applicazione di consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, ha fondato l'affermazione di responsabilità del prevenuto sulla circostanza, desunta dalla relazione del curatore fallimentare, dott. [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante l'Ayari avesse assunto consapevolmente e formalmente il ruolo di liquidatore della società fallita, l'organo della curatela non aveva rinvenuto nel patrimonio societario le autovetture di cui al capo d'imputazione, benché fosse stato docunnentalmente provato che le stesse facessero parte del menzionato patrimonio, avendo accertato, nel contempo, la mancata tenuta di ogni documentazione contabile, che aveva impedito al curatore fallimentare di ricostruire le cause del dissesto societario (cfr. 1-6 della sentenza oggetto di ricorso).

In ogni caso non può non rilevarsi come la corte di appello abbia fatto buon governo dei principi, frutto della elaborazione della giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall., da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p.

Si è osservato, al riguardo, che "Costituisce principio consolidato, elaborato da questa sezione (es.

ASN 200439001-RV 229330), quello in base al quale, in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società.

Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare.

Ne consegue ulteriormente che - certamente -possono essere veicolate attraverso lo gli scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato.

1.1. Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce del terzo comma dell'articolo 192 cpp, in quanto non può certo essere il "filtro" consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3885 del 9.12.2014, Rv. 262230; Cass., Sez. 5, n. 20090 del 17.4.2015, Rv. 263819).

E in effetti, nel rigettare il motivo di appello volto a denunciare la violazione dei suddetti principi con riferimento alle dichiarazioni del coimputato, la corte territoriale, premesso che, alla luce dei principi innanzi richiamati, nel caso in cui il curatore fallimentare abbia trasfuso nella relazione ex art. 33,

I. fall., le dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, non è necessario disporne la citazione quale fonte diretta ai sensi dell'art. 195, c.p.p., ha evidenziato, con logico argomentare, che le circostanze sulle quali avrebbe dovuto essere esaminato il [OSCURATO:PERSONA] "sono state oggetto di produzione documentale, rappresentata dalla relazione fallimentare ed in ogni caso docunnentalmente corroborate, quindi già opportunamente valutate, unitamente ad elementi che ne hanno confermato l'attendibilità e, segnatamente, la nomina" s'intende, a liquidatore della società fallita, "con passaggio delle consegne avvenuta con atto notarile, insieme alla ricevuta della documentazione contabile e societaria, nonché relativa all'acquisto delle due vetture" (cfr. p. 7).

Il che consente di affermare anche la manifesta infondatezza della censura esposta dall'imputato sub n. 5) del primo motivo di ricorso, con cui si denuncia, peraltro con argomenti di natura meramente fattuale, la violazione dell'art. 192, co. 3, c.p.p., sotto il profilo della mancanza di riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], non potendosi affermare che effettivamente il soggetto presentato per il passaggio delle consegne fosse l'Ayari, in quanto non si era proceduto alla sua identificazione a mezzo di un documento di identità.

Del tutto generico appare poi il richiamo alla giurisprudenza della C.E.D.U., operato dall'imputato a pagina 4 del ric:orso, nella parte finale dell'argomento sub n. 4), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansa' c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art.33 legge fall. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38431 del 17.5.2019, Rv. 277342).

6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso.Ed invero, come sottolineato da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez.

IV, 06/05/2014, n. 29951; Cass., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, Rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, Rv. 249549; Cass., Sez. 7, n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto la corte territoriale ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sulla base di una valutazione complessiva (di segno negativo) della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, desunta dalla totale assenza di condotte riparative, dall'entità del passivo maturato e dall'esecuzione di plurime condotte di bancarotta, dunque proprio alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove, a fronte di tale motivazione, l'Ayari nemmeno indica in ricorso le ragioni che militano a favore della sua richiesta di riconoscimento "dei doppi benefici di legge", facendo sul punto generico riferimento ai motivi di appello.

Vero è che la corte territoriale a fondamento della sua decisione pone anche l'esistenza a carico dell'imputato di un precedente penale specifico per fatti di bancarotta fraudolenta in concorso, laddove, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti, a carico del ricorrente vi è una precedente condanna per ricettazione, pronunciata dalla corte di appello di Genova con sentenza del 14.11.2018, passata in giudicato il 22.10.2019, che, peraltro, smentisce l'affermazione dell'imputato di essere del tutto privo di precedenti penali (cfr. p. 5 del ricorso).

Si tratta, tuttavia di un errore irrilevante, in quanto, da un lato, gli altri elementi indicati dalla corte territoriale sono più che sufficienti a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; dall'altro, lo stesso ricorrente ha ammesso che trattasi di un carico pendente, "tra l'altro, sospeso per irreperibilità", e, come è noto, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133, c.p., può considerare i prec:edenti giudiziari, ancorché non definitivi, potendo tener conto anche dei reati estinti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13.6.2013, Rv. 257200).

7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 25.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in qualità di liquidatore dal 25.1.2012 alla data del fallimento della società "KIR [OSCURATO:PERSONA]. Coop", dichiarata fallita il 18.6.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputato di procedimento connesso, riportate de relato dal curatore fallimentare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto alla riconosciuta circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta. 3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato hiammissibile. Con conclusioni scritte del 26.4.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministro, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni. 5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti, come nel caso in esame, l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 6/10/2020). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, che si è limitato ad affermare, in maniera apodittica, come la condanna dell'imputato si fondi unicamente sulle propalazioni del coimputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state utilizzate dal curatore fallimentare per ricostruire le vicende della società fallita, senza confrontarsi con l'articolato percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale. Il giudice di appello, infatti, in applicazione di consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, ha fondato l'affermazione di responsabilità del prevenuto sulla circostanza, desunta dalla relazione del curatore fallimentare, dott. [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante l'Ayari avesse assunto consapevolmente e formalmente il ruolo di liquidatore della società fallita, l'organo della curatela non aveva rinvenuto nel patrimonio societario le autovetture di cui al capo d'imputazione, benché fosse stato docunnentalmente provato che le stesse facessero parte del menzionato patrimonio, avendo accertato, nel contempo, la mancata tenuta di ogni documentazione contabile, che aveva impedito al curatore fallimentare di ricostruire le cause del dissesto societario (cfr. 1-6 della sentenza oggetto di ricorso). In ogni caso non può non rilevarsi come la corte di appello abbia fatto buon governo dei principi, frutto della elaborazione della giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p. Si è osservato, al riguardo, che "Costituisce principio consolidato, elaborato da questa sezione (es. ASN 200439001-RV 229330), quello in base al quale, in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare. Ne consegue ulteriormente che - certamente -possono essere veicolate attraverso lo gli scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato. 1.1. Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce del terzo comma dell'articolo 192 cpp, in quanto non può certo essere il "filtro" consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3885 del 9.12.2014, Rv. 262230; Cass., Sez. 5, n. 20090 del 17.4.2015, Rv. 263819). E in effetti, nel rigettare il motivo di appello volto a denunciare la violazione dei suddetti principi con riferimento alle dichiarazioni del coimputato, la corte territoriale, premesso che, alla luce dei principi innanzi richiamati, nel caso in cui il curatore fallimentare abbia trasfuso nella relazione ex art. 33, I. fall., le dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, non è necessario disporne la citazione quale fonte diretta ai sensi dell'art. 195, c.p.p., ha evidenziato, con logico argomentare, che le circostanze sulle quali avrebbe dovuto essere esaminato il [OSCURATO:PERSONA] "sono state oggetto di produzione documentale, rappresentata dalla relazione fallimentare ed in ogni caso docunnentalmente corroborate, quindi già opportunamente valutate, unitamente ad elementi che ne hanno confermato l'attendibilità e, segnatamente, la nomina" s'intende, a liquidatore della società fallita, "con passaggio delle consegne avvenuta con atto notarile, insieme alla ricevuta della documentazione contabile e societaria, nonché relativa all'acquisto delle due vetture" (cfr. p. 7). Il che consente di affermare anche la manifesta infondatezza della censura esposta dall'imputato sub n. 5) del primo motivo di ricorso, con cui si denuncia, peraltro con argomenti di natura meramente fattuale, la violazione dell'art. 192, co. 3, c.p.p., sotto il profilo della mancanza di riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], non potendosi affermare che effettivamente il soggetto presentato per il passaggio delle consegne fosse l'Ayari, in quanto non si era proceduto alla sua identificazione a mezzo di un documento di identità. Del tutto generico appare poi il richiamo alla giurisprudenza della C.E.D.U., operato dall'imputato a pagina 4 del ric:orso, nella parte finale dell'argomento sub n. 4), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansa' c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art.33 legge fall. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38431 del 17.5.2019, Rv. 277342). 6. Infondato appare il secondo motivo di ricorso.Ed invero, come sottolineato da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951; Cass., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, Rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, Rv. 249549; Cass., Sez. 7, n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto la corte territoriale ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sulla base di una valutazione complessiva (di segno negativo) della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, desunta dalla totale assenza di condotte riparative, dall'entità del passivo maturato e dall'esecuzione di plurime condotte di bancarotta, dunque proprio alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove, a fronte di tale motivazione, l'Ayari nemmeno indica in ricorso le ragioni che militano a favore della sua richiesta di riconoscimento "dei doppi benefici di legge", facendo sul punto generico riferimento ai motivi di appello. Vero è che la corte territoriale a fondamento della sua decisione pone anche l'esistenza a carico dell'imputato di un precedente penale specifico per fatti di bancarotta fraudolenta in concorso, laddove, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti, a carico del ricorrente vi è una precedente condanna per ricettazione, pronunciata dalla corte di appello di Genova con sentenza del 14.11.2018, passata in giudicato il 22.10.2019, che, peraltro, smentisce l'affermazione dell'imputato di essere del tutto privo di precedenti penali (cfr. p. 5 del ricorso). Si tratta, tuttavia di un errore irrilevante, in quanto, da un lato, gli altri elementi indicati dalla corte territoriale sono più che sufficienti a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; dall'altro, lo stesso ricorrente ha ammesso che trattasi di un carico pendente, "tra l'altro, sospeso per irreperibilità", e, come è noto, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133, c.p., può considerare i prec:edenti giudiziari, ancorché non definitivi, potendo tener conto anche dei reati estinti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13.6.2013, Rv. 257200). 7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento
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