CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indamo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il settembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede rescissoria -la sezione quarta di questa Corte, il. 26 marzo2025, aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 21 novembre 2024 di condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, della somma complessiva di euro 63.553,49 a titolo di indennizzo per la detenzione cautelare in atto dal 25 novembre 2016 al 15 dicembre 2017 da costui sofferta nell'ambito del procedimento n. 331872014 r.g.n.r. DDA, in cui era stato originariamente accusato del reato di cui all'art. 12-quinquies I. 306/92, aggravato dall'art. 7 I. 203/1991, per aver contribuito ad una complessa operazione economica di intestazione fittizia di una società commerciale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], capo di una cosca 'mafiosa' locale- ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione promossa il 16 marzo 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico, articolato, motivo. 2.1. Denuncia la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., violazione degli artt. 125 e 314, nonché 627 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] di merito, contravvenendo al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, sarebbe incorso in violazione di legge nella misura in cui, riepilogate le vicende oggetto del giudizio di merito, ha valorizzato le mere conoscenze di condotte illecite dei criminali conterranei, e le ha ritenute inidonee a fondare la responsabilità, senza indicare la loro sinergica efficienza causale nella disposta restrizione della libertà. La fisiologica divaricazione delle regole di giudizio caratterizzanti la fase cautelare e quella di merito, legittimante la valorizzazione, ai fini che in questa sede interessano, del dolo e della colpa grave, troverebbe un limite nel caso in cui i medesimi elementi hanno determinato, in esito al processo, un giudizio "radicalmente escludente" la responsabilità, sulla scorta, nel caso di specie, "di una radicale esclusione della materiale sussistenza di [quel] presupposto fattuale", e della carente indagini e motivazione sul "profilo causale derivativo tra le condottè poste in essere dall ìodienro ricorrente e l'errore in cui è incorso il giudice della cautela". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Giova precisare che il ricorrente era stato originariamente accusato del delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 306/92, aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 20371991, per avere in concorso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di 2prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente la titolarità della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] (per il 34%) e a [OSCURATO:PERSONA] (per il 66%), riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] -capo-cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], operante sul territorio di Laureana di Borrello (Rc)- e [OSCURATO:PERSONA]; ciò facendo con l'apportare, nella veste di legale, un ausilio tecnico alla intestazione fittizia svolgendo gli incombenti per la costituzione della società e mettendo a disposizione il suo studio legale quale sede della medesima ditta. La primigenia ordinanza di custodia cautelare a suo carico era stata confermata, in sede di riesame, dal tribunale della Libertà reggino (il 12 dicembre 2016), annullata con rinvio in punto di esigenze cautelari da questa Corte (il 4 maggio 2017), confermata in sede di rinvio dal Tribunale del riesame (in data 8 giugno 2017), annullata senza rinvio da questa Corte (il successivo 15 dicembre 2017). [OSCURATO:PERSONA] rimaneva, pertanto, agli arresti domiciliari dal 25 novembre 2016 al 15 dicembre 2017. Con sentenza del 23 ottobre 2020 (irrevocabile il 19 marzo 2021) del Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto con la formula 'perché il fatto non costituisce reato'. 2. Come sopra dedotto (cfr. § 1 del ritenuto in fatto) il ricorrente ha visto l'accoglimento della istanza (del 16 marzo 2022) di riparazione per ingiusta detenzione, con ordinanza del 21 novembre 2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], avverso cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione (per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver il [OSCURATO:PERSONA] concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita, e, in via subordinata, in relazione alla quantificazione dell'indennizzo), accolto con il rammentato esito di annullamento con rinvio sulla base della ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso (assorbente del secondo), con cui era stato dedotta la apparenza della motivazione per mera riproduzione dello schema argomentativo usato nella sentenza assolutoria ed in difetto di un autonomo accertamento sull'eventuale concorso dell'istante così contraddicendo i principi della giurisprudenza in materia. 2.1. Ha rilevato la Sezione quarta di questa Corte come « la Corte di appello ha erroneamente trasposto nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, senza quindi distinguere il diverso piano ed i differenti elementi su cui i rispettivi giudizi si fondano, non tenendo conto degli elementi posti a base del titolo cautelare e che non risultano essere stati esclusi o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di merito. [...]. Nella specie il giudice della riparazione non ha valutato la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], legale di fiducia di 3Ferrentino [OSCURATO:PERSONA], come peraltro ricostruita nella stessa ordinanza impugnata, in relazione alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA]Keeperss.r.I., né tanto meno la sua efficacia in relazione all'applicazione ed al mantenimento della misura cautelare». 2.2. La Corte di appello, premessi i principi ermeneutici regolatori della materia, e riletta la traccia motivazionale della sentenza assolutoria, ha, dunque, ritenuto, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ragionevolmente indotto il giudice della cautela ad applicare una misura custodiale nei suoi confronti. Ha valorizzato i comportamenti, quanto meno ambigui del professionista, deponenti per il sospetto interessamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione della società in modo piuttosto urgente; inverosimile ritenuta la mancata conoscenza in capo al ricorrente, a maggior ragione per la qualità di avvocato, penalista, della fama criminale dei compaesani (risulta essere stato difensore di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento di prevenzione pendente presso la Corte di appello di Milano, e consapevole della misura dell'obbligo di dimora cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA]), e pur preso atto del mancato raggiungimento della prova in relazione alla conoscenza -invece comprovata in capo ai tre imputati lombardi-della schermatura offerta anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha comunque sottolineato a)il livello di confidenzialità tra il professionista ed i conterranei (veniva appellato "Nico mio" dal [OSCURATO:PERSONA]), b)il suo convenire rispetto al disvelamento dell'interesse economico dei calabresi alla pronta costituzione della società a nome dei lombardi (con precipuo riferimento alle fonti intercettive che cristallizzavano l'argomento), c)la circostanza, documentale, della coincidenza della sede legale societaria con quella dello studio legale e domicilio del professionista, d)la gravità indiziaria in ordine all'ausilio tecnico (interessamento nella indicazione del nome della società e intrattenimento dei rapporti con il notaio rogante) dal ricorrente prestato per la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA]. Ha, dunque, così conclusivamente argomentato: «Ebbene, preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato effettivamente consapevole della sottostante finalità illecita elusiva * perseguita da altri • attraverso il compi-mento dell'operazione societaria che aveva curato, questi avrebbe dovuto prefigurarsela a fronte del forte interessamento anche di natura economica, allo stesso esplicitato, nutrito dai noti criminali suoi conterranei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al perfezionamento dell'operazione; egli perciò era nelle condizioni di poter prevedere e subodorare la strumentalità della fittizia rappresentazione societaria rispetto agli interessi dei noti criminali; e così facendo ha comunque accettato il rischio del proprio coinvolgimento nelle medesime attività, tenendo una condotta macroscopicamente impudente e negligente, potendosi, pertanto, prefigurare un intervento dell'A.G. [...] Se, infatti, l'accertata assenza di consapevolezza del 4Chindamo in ordine "alla conoscenza della schermatura offerta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ha condotto, si ribadisce, all'esclusione della sua responsabilità penale in sede di merito, deve tuttavia rilevarsi che non è stata parimenti esclusa in radice la distinta consapevolezza del ricorrente di relazionarsi con soggetti di caratura criminale, potenzialmente implicati in attività illecite». 3. Al cospetto di tanto il motivo di ricorso risulta, innanzi tutto generico, contestativo e confutatorio delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, con coerenti richiami giurisprudenziali agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, ma in difetto di reale confronto con le emergenze procedimentali correttamente poste a base della decisione. 3.1. Con espresso disposto normativo, che ha codificato un principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, l'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede che i motivi, debbano essere enunciati in forma puntuale esplicitando i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato; si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 4. Le censure sono, comunque, infondate. Per la enunciazione dei principi regolatori della materia si fa rinvio integrale a § 1. Del '[OSCURATO:PERSONA] in diritto' della sentenza rescindente. 4.1. Il giudice della riparazione in sede rescissoria ha dunque -congruamente e nel solco della sentenza rescindente- ricostruito e valutato la condotta del richiedente, quale legale di fiducia del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], a cui, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era di fatto riferibile la -titolarità della ditta [OSCURATO:PERSONA].s..r.l. alla cui costituzione aveva collaborato nei termini sopra rammentati. Sono stati valorizzati specifici fatti, emergenti da risultanze investigative non negate dalla sentenza di assoluzione e rispetto alle quali il ricorso non introduce alcuna deduzione contraria, né quanto alla loro materialità fenomenica, né alla loro efficacia sinergica, in termini concausali, rispetto alla adozione della misura di cautela. Diversamente da quanto sostiene la difesa del ricorrente, non può concordarsi con la denuncia dell'erronea persistenza della trasposizione delle risultanze del giudizio di merito in quello rescindente -nella specie eccepita sia pure con ribaltamento 5rispetto al percorso motivazionale del primo giudice che si è interessato della istanza di riparazione- stante la corretta rivalutazione delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] secondo lo schema argomentativo ex art. 314 c.p.p., con autonoma valutazione - in base agli elementi posti a base del titolo cautelare e che non risultano essere stati esclusi o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di merito- della condotta del richiedente nella sua efficacia sinergica rispetto alla valutazione primigenia di gravità indiziaria. Infatti, muovendo dalle intercettazioni così come analizzate nella sentenza di assoluzione, sono stati congruamente individuati (cfr. il superiore § 2.2.) : a) la confidenzialità tra il richiedente, da un canto, e i soggetti interponenti dall'altro; b) la consapevolezza, da parte del medesimo richiedente, quale suo legale di fiducia, della fama criminale del [OSCURATO:PERSONA], oltre che della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], e dell'interesse economico del detto [OSCURATO:PERSONA] verso la costituzione della società da parte degli imprenditori lombardi; c) la conseguente frequentazione di soggetti coinvolti in attività delittuose, non esclusa come tale dai giudizi dell'assoluzione, nonostante gli stessi escludano la certezza della consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della specifica attività delittuosa integrande il delitto contestato (cfr. p. 6-10, per i plurimi riferimenti alla sentenza di assoluzione, di cui vengono riportati i passi salienti ai fini del giudizio di riparazione). Donde il motivato convincimento del giudice della riparazione nel senso della "condotta macroscopicamente imprudente e negligente, potendosi, pertanto, prefigurare un intervento della p.g." (così in particolare alle pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato). Né sul tenore delle intercettazioni il ricorrente svolge rilievi in senso contrario alla valenza sfavorevole nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] delle conversazioni: il ricorso, infatti, pare limitarsi a prospettare genericamente una "valenza opposta palesemente incompatibile" con l'accertamento svolto, o a contestare con pari genericità la valenza delle condotte desumibili dalle intercettazioni. In particolare, la descrizione dei particolari desumibili dalle captazioni e dagli atti (quanto al calibro delinquenziale dei soggetti interponenti e all'ubicazione della società presso non a caso lo studio del legale) riguarda sia la situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, sia, in tale contesto, l'individuazione del contributo dato dal [OSCURATO:PERSONA] alla creazione dell'apparente fondatezza dell'accusa e, nel contempo, della colpa e della prevedibilità intese nella loro connotazione oggettiva, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, da ancorarsi alle caratteristiche concrete della fattispecie e in conformità al principio di c.d. autoresponsabilità, indicato dalla sentenza rescindente. 65. Quanto appena dedotto chiarisce come non possa neppure discettarsi di violazione del disposto dell'art. 627 cod.proc.pen.. L'art. 627 cod.proc.pen. delinea la fase procedimentale in cui si versa non come semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma quale fase a sé stante, ulteriore, del precedente giudizio di merito, sebbene condizionata da alcune limitazioni specificamente indicate, ricaduta dei vincoli determinati dal giudizio di legittimità già svoltosi. E' noto, infatti, che nel disporre il rinvio la Cassazione deve indicare il principio di diritto cui il giudice del merito deve uniformarsi (art. 627, comma 3, cod.proc.pen.), che può essere così di natura sostanziale come di natura processuale, principio talora implicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza della Corte, con riferimento alla sua ratio decidendi. Per quanto riguarda, in particolare, i poteri del giudice del rinvio, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione in riferimento alle decisioni di diritto assunte dalla medesima, intendendosi per 'questione dì diritto' il principio interpretativo di diritto, sostanziale o processuale, cristallizzato dalla corte di cassazione. Qualora -come nel caso dì specie-la sentenza sia stata annullata per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare totalmente il materiale probatorio, ovviamente astenendosi dal reiterare gli errori motivazionali segnalati dalla corte. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha rispettato il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente (cfr. pagg. 4 e segg della sentenza di questa Corte per la astratta enunciazione delle coordinate ermeneutiche, quindi pagg. 5-6 del medesimo provvedimento ed il superiore § 2.1.), avendo -come sopra dimostrato-puntualmente dedotto in ordine a quei comportamenti sicuramente colposi, tenuti dal ricorrente, oltre che in ordine all'intervenuto annullamento delle ordinanze cautelari solo in punto di esigenze di cautela e non anche di gravi indizi. 6. Il ricorso è dunque infondato ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio. P.Q. P.Q.M