Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37051/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica inviata dalla difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 13 aprile 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Milano datata 5-11-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen., mancanza della motivazione ex art. 606 lette) cod.proc.pen. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla difesa; si deduceva, in particolare, che la corte di appello di Milano aveva omesso di valutare la memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale inviata a mezzo PEC ed alla quale venivano allegati alcuni documenti riguardanti l'attività lavorativa dell'imputato essenziali ai fini della valutazione del motivo di appello sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; ne conseguiva la lesione dei diritti dell'imputato a seguito dell'udienza svolta con le forme della trattazione scritta; - inosservanza ed. erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore insisteva nei motivi rappresentando in particolare, quanto alla seconda doglianza, che l'imputato aveva riportato una sola condanna a pena di mesi 3 di reclusione secondo il certificato penale che allegava. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare omessa valutazione di documenti decisivi allegati dalla difesa, è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, in relazione al tema della disciplina del procedimento c.d. a trattazione scritta in appello, deve essere evidenziato come ai sensi dell'art. 23 secondo comma D.L. 149 del 2020:

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto- legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione.

Viceversa, se si dovesse ammettere che con le proprie conclusioni finali la difesa possa anche allegare documenti sui quali il giudice di appello è chiamato a delibare ai fini della fondatezza dei motivi, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti posto che il P.G. che ha già concluso per iscritto non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vizio del procedimento di appello.

Al proposito va infatti ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231676 --. 01).

Dal coordiname.nto del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti.

Ne deriva pertanto affermare che ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno 15 giorni prima la trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto il primo motivo non è fondato posto che la produzione ed allegazione di documenti alla memoria di replica alle conclusioni del P.G. è stata irrituale e rispetto agli stessi alcun obbligo di compiuta valutazione sussisteva a carico del giudice di secondo grado. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo; ed invero la pronuncia della corte di appello di Milano appare manifestamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento quale elemento ostativo della concessione del richiesta beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. alla presenza di diversi precedenti, solo uno dei quali per reati analoghi; orbene, a fronte di tale affermazione, il ricorso, anche allegando il certificato del casellario giudiziale, ha provato che il ricorrente, peraltro infra21enne al momento del fatto, risulta avere riportato un'unica condanna a pena (mesi 3 di reclusione) che anche cumulata a quella irrogata nel presente giudizio non impedirebbe la concessione del secondo beneficio avuto anche riguardo all'età dell'imputato.

Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 15 settembre 2022 IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA],t,. [OSCURATO:PERSONA]., j1,1ni.J Lj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica inviata dalla difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 13 aprile 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Milano datata 5-11-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen., mancanza della motivazione ex art. 606 lette) cod.proc.pen. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla difesa; si deduceva, in particolare, che la corte di appello di Milano aveva omesso di valutare la memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale inviata a mezzo PEC ed alla quale venivano allegati alcuni documenti riguardanti l'attività lavorativa dell'imputato essenziali ai fini della valutazione del motivo di appello sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; ne conseguiva la lesione dei diritti dell'imputato a seguito dell'udienza svolta con le forme della trattazione scritta; - inosservanza ed. erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore insisteva nei motivi rappresentando in particolare, quanto alla seconda doglianza, che l'imputato aveva riportato una sola condanna a pena di mesi 3 di reclusione secondo il certificato penale che allegava. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare omessa valutazione di documenti decisivi allegati dalla difesa, è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, in relazione al tema della disciplina del procedimento c.d. a trattazione scritta in appello, deve essere evidenziato come ai sensi dell'art. 23 secondo comma D.L. 149 del 2020: 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto- legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell'accusa ma non a permettere l'acquisizione di documenti od elementi nuovi ai fini della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione. Viceversa, se si dovesse ammettere che con le proprie conclusioni finali la difesa possa anche allegare documenti sui quali il giudice di appello è chiamato a delibare ai fini della fondatezza dei motivi, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti posto che il P.G. che ha già concluso per iscritto non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vizio del procedimento di appello. Al proposito va infatti ricordato che le Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino hanno affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231676 --. 01). Dal coordiname.nto del suddetto principio con le forme della trattazione scritta risulta pertanto che nella fase finale delle conclusioni non possano essere allegati documenti sottratti al regolare contraddittorio delle parti. Ne deriva pertanto affermare che ove la difesa dell'imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno 15 giorni prima la trattazione dell'udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni. Alla luce delle predette considerazioni pertanto il primo motivo non è fondato posto che la produzione ed allegazione di documenti alla memoria di replica alle conclusioni del P.G. è stata irrituale e rispetto agli stessi alcun obbligo di compiuta valutazione sussisteva a carico del giudice di secondo grado. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo; ed invero la pronuncia della corte di appello di Milano appare manifestamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento quale elemento ostativo della concessione del richiesta beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. alla presenza di diversi precedenti, solo uno dei quali per reati analoghi; orbene, a fronte di tale affermazione, il ricorso, anche allegando il certificato del casellario giudiziale, ha provato che il ricorrente, peraltro infra21enne al momento del fatto, risulta avere riportato un'unica condanna a pena (mesi 3 di reclusione) che anche cumulata a quella irrogata nel presente giudizio non impedirebbe la concessione del secondo beneficio avuto anche riguardo all'età dell'imputato. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso. Roma, 15 settembre 2022 IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA],t,. [OSCURATO:PERSONA]., j1,1ni.J Lj
Sentenza Cassazione n. 37051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris