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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36316/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all'art. 495 cod. pen., e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava l'imputato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato falsamente la propria identità ai Carabinieri, durante l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di rapina nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.

In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inizialmente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere momentaneamente privo di documenti, e poi aveva dichiarato la propria reale identità.

2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

3. Con sentenza del 23 aprile 2018, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza di appello la difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, fra i vari motivi, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva rigettato l'istanza avanzata dalla difesa per ottenere il rinvio dell'udienza del 23 aprile 2018.

5. Con sentenza n. 22851/2019 del 29 aprile 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il citato motivo con assorbimento delle ulteriori doglianze difensive, e annullava la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].6.

Con sentenza del 10 ottobre 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, confermava la sentenza di primo grado e riteneva infondate tutte le censure avanzate con l'originario atto di appello.

Il giudice del rinvio disattendeva le doglianze difensive circa la violazione del divieto di bis in idem e circa la mancata adozione di un provvedimento di riapertura delle indagini nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R.

In particolare, il giudice del rinvio fondava il proprio giudizio sul mancato esercizio dell'azione penale nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. - nel corso del quale non era stata nemmeno emessa alcuna misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e sull'assenza di un provvedimento di archiviazione nel citato procedimento.

Il giudice del rinvio riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

Inoltre, disattendeva le doglianze difensive circa la mancata notificazione, nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R., e fondava il proprio giudizio sulle seguenti circostanze: tale nomina era avvenuta nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. dopo la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; la difesa non aveva dimostrato l'iscrizione della notizia, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., anche nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.; la richiesta dell'imputato, di accesso al giudizio abbreviato, aveva sanato l'asserita nullità per omessa notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.

Il giudice del rinvio confermava la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., ritenendo che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero destinate a confluire nel verbale di esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso giudice riteneva inoltre non applicabili le ipotesi di desistenza volontaria e di ravvedimento operoso di cui all'art. 56 cod. pen., affermando che il reato doveva ritenersi consumato nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva reso le dichiarazioni mendaci.

Il giudice del rinvio confermava l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale in ragione della sussistenza della perdurante inclinazione al delitto e dell'accentuata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], elementi evidenziati dai numerosi precedenti penali, di cui due per false dichiarazioni sulle proprie generalità.

Il medesimo giudice confermava il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondando il proprio giudizio sullo stato di censuratezza di [OSCURATO:PERSONA], sulla gravità obiettiva della condotta - tenuta nel corso di un'indagine per la rapina oggetto del procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. - e sull'assenza di elementi di segno positivo ai fini del riconoscimento delle citate circostanze attenuanti.

Infine, il giudice del rinvio confermava il trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo ma al di sotto della media della cornice edittale di pena in ragione dello stato di censuratezza di [OSCURATO:PERSONA].

7. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in nove motivi.

7.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazioni degli artt. 529 e 649 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove non ha rilevato la lamentata violazione del divieto di bis in idem, nonostante i numerosi documenti allegati dalla difesa per dimostrare la contemporanea iscrizione di due notizie di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto di reato.

In particolare, il ricorrente afferma che nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale cautelare, mentre nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. l'azione penale era stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo il ricorrente, il divieto di bis in idem dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di emissione di una misura cautelare in uno dei due procedimenti.

Il ricorrente afferma che, se si accede a tale ricostruzione, deve ritenersi che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto richiedere l'archiviazione nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R., a seguito della quale sarebbe stato possibile avanzare richiesta di riapertura delle indagini.

Secondo la difesa, l'azione penale esercitata nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. sarebbe improcedibile poiché non furono rispettati questi adempimenti formali ben scanditi nel codice di rito.

Il ricorrente indica, come ulteriore elemento a sostegno di tale ricostruzione, il fatto che il giudice che aveva emesso l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. aveva avanzato richiesta di astensione nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R.

7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove ha escluso la necessità di adottare un provvedimento di riapertura delle indagini nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R.

Il giudice del rinvio ha fondato la propria valutazione sulla considerazione che nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. non fu adottato alcun provvedimento di archiviazione.

Il ricorrente afferma che tale motivazione sarebbe contraddittoria, poiché lo stesso giudice del rinvio ha escluso nella sentenza ora impugnata che la difesa avesse provato la duplice iscrizione contemporanea della notizia del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe di fatto stralciato e archiviato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. e, perciò, sarebbe stato necessario adottare un provvedimento di riapertura delle indagini per poter procedere penalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato.

7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando l'erroneità della valutazione di manifesta infondatezza effettuata dal giudice del rinvio circa l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

Secondo le doglianze difensive, l'interpretazione restrittiva dell'art. 649 cod. proc. pen. fornita dal giudice del rinvio comporterebbe la violazione di diverse norme costituzionali, tra le quali gli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 111 e 112 Cost.

Il ricorrente sostiene che permettere ad un Pubblico Ministero di iscrivere simultaneamente la medesima notizia di reato in due diversi procedimenti nei confronti della stessa persona dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, senza che si possa dichiarare l'improponibilità dell'azione, implicherebbe una permanente sottrazione dell'imputato alla quiete penalistica, con lesione degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 2, Cost.

Tale interpretazione violerebbe, inoltre, sia l'art. 2 Cost., essendo il divieto di bis in idem un principio fondamentale alla luce della giurisprudenza della Corte EDU; sia l'art. 3 Cost., dal momento che la citata interpretazione implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento per una identica posizione a seconda che venga esercitata l'azione penale ordinaria o quella penale cautelare.

Ancora, verrebbe leso il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., nel quale rientra anche il principio del ne bis in idem.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il ricorrente richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., laddove tale divieto non troverebbe applicazione nel caso di pendenza di due procedimenti per un medesimo fatto dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, nel caso in cui in un procedimento sia esercitata l'azione penale e nell'altro sia avanzata richiesta di emissione di misura cautelare.

7.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe correttamente approfondito l'esame della documentazione indicata dalla difesa, dalla quale emergerebbe non solo che nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. era stata iscritta anche la notizia del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche che nel citato procedimento era stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia.

Il ricorrente sostiene che, perciò, nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. tutti gli atti, compreso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avrebbero dovuto essere notificati direttamente al difensore di fiducia.

Ciò, tuttavia, non era avvenuto nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., nel corso del quale l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato direttamente all'indagato.

Il ricorrente sostiene che la citata notificazione sarebbe nulla, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi.

Inoltre, secondo le doglianze difensive, a nulla rileverebbe la richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato ai fini della sanatoria della citata nullità.

Il ricorrente sostiene, infatti, che il citato effetto sanante è stato introdotto dal legislatore nell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., con la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, quando invece la richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato era avvenuta all'udienza del 19 maggio 2017.

7.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazioni degli artt. 191, 63, 66 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe fornito alcuna motivazione circa il quinto motivo dell'atto di appello originario, con il quale il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che, infatti, [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sentito fin dall'inizio come persona indagata per il reato di rapina oggetto del procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.

Dalla documentazione indicata dalla difesa emergerebbe che gli operanti, al momento dell'esecuzione della citata ordinanza cautelare, avevano notato la somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e uno dei tre autori della citata rapina, rimasto ancora ignoto a tale epoca.

Il ricorrente sostiene che la sentenza ora impugnata sia incorsa in contraddizione perché, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito al fine di eludere le indagini sulla rapina, non avrebbe affrontato il profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Secondo le doglianze difensive, le citate dichiarazioni sarebbero inutilizzabili poiché rese da persona che doveva essere sentita fin dall'inizio come indagato, con applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. 7.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 494, 495 e 496 cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come reato di sostituzione di persona, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito false generalità per sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di assegnazione ad una colonia agricola emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria il 1° aprile 2016.

Secondo il ricorrente, anche se non si dovesse aderire a questa ricostruzione, comunque il fatto dovrebbe al più essere qualificato nel reato di cui all'art. 496 cod. pen., poiché le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto alcuna attinenza con il verbale di esecuzione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7.7. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato spontaneamente le proprie dichiarazioni prima che le stesse venissero inserite nel verbale, con conseguente applicazione dell'ipotesi della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso.

7.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente approfondito la condizione - ritenuta necessaria per l'applicazione della recidiva secondo la giurisprudenza di legittimità - relativa alla capacità del comportamento illecito di essere sintomatica di una maggiore pericolosità e riprovevolezza dell'imputato.

Il ricorrente sostiene che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero lontani nel tempo e che, perciò, difetterebbe nel caso in esame la citata condizione.

Infine, il ricorrente afferma che il giudice del rinvio avrebbe omesso di fornire qualsiasi motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della pena, individuata in misura doppia rispetto al minimo edittale.

7.9. Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove non avrebbe tenuto conto sia della ritrattazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] dopo aver fornito le false generalità, sia della condotta processuale tenuta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in parte perché manifestamente infondato; in parte perché le nullità denunciate sono state sanate; in parte perché privo di specificità.

2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti vertenti sull'asserita violazione del divieto di bis in idem nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. per precedente richiesta di emissione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.

Tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e nei confronti di un soggetto in relazione ai quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico Ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione, oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal Pubblico Ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800-01).

Tale orientamento è stato successivamente ribadito, con la precisazione che, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, poiché assume diretto rilievo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato (Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783-01).

Orientamento da ritenersi ormai consolidato e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo la quale, in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113-01).

2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazione di legge o in vizio di motivazione, laddove ha ritenuto infondate le doglianze difensive circa l'asserita violazione del divieto di bis in idem.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, ciò che rileva ai fini del citato divieto attiene all'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, a nulla rilevando il fatto che, in un diverso procedimento, sia stata avanzata una richiesta di emissione di misura cautelare.

Il citato divieto trova la propria ratio nella finalità di garantire che l'individuo non sia sottoposto ad arbitrarie iniziative dell'organo titolare dell'azione penale e, perciò, nello scopo di evitare che una persona sia perennemente sottoposta ad un processo penale o alla minaccia di futuri procedimenti per un medesimo fatto.

L'esigenza appena descritta deve essere bilanciata, però, con quella di effettività dello ius puniendi dello Stato, esigenza che verrebbe inevitabilmente compromessa se si accedesse alla ricostruzione offerta dal ricorrente, secondo la quale una qualsiasi iniziativa del Pubblico Ministero, anche diversa dal formale esercizio dell'azione penale, comporterebbe il divieto di inizio di un ulteriore procedimento per il medesimo fatto dinanzi alla medesima autorità giudiziaria.

Di conseguenza, il divieto di bis in idem deve ritenersi violato solamente nel caso in cui, stante la pendenza di due procedimenti penali nei confronti della medesima persona per un medesimo fatto dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e stante l'esercizio dell'azione penale in uno di essi, si proceda ugualmente all'esercizio dell'azione penale anche nell'ulteriore procedimento.

In altri termini, ai fini della valutazione della violazione del divieto di bis in idem deve aversi riguardo solamente all'esercizio dell'azione penale - con un atto perciò idoneo ad avviare il processo penale al termine del quale può essere emesso un provvedimento in grado di acquisire efficacia di giudicato - e non anche alla richiesta di emissione di una misura cautelare.

Neppure le ulteriori censure difensive colgono nel segno.

Infatti, da un lato, il giudice del rinvio ha correttamente affermato che non era possibile richiedere la riapertura delle indagini preliminari per l'iscrizione del reato nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. in assenza di un precedente provvedimento di archiviazione nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.; dall'altro lato, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato circa la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, in relazione alla quale non si può ravvisare alcun dubbio di violazione di principi costituzionali, tenuto conto delle considerazioni precedentemente svolte e della sussistenza dei rimedi - ossia l'avanzamento di una richiesta di archiviazione se l'azione non sia stata ancora esercitata, o l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nel diverso caso in cui l'azione sia stata già esercitata - nell'eventualità della contemporanea pendenza di plurimi procedimenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona.

3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a far valere una eventuale nullità in ogni caso sanata.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813-01; Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777-01).

3.2. Nel caso ora in esame, indipendentemente dalla fondatezza della doglianza difensiva circa la doverosità della notificazione al difensore di fiducia nominato nel diverso procedimento penale, deve notarsi che tale nullità risulterebbe comunque sanata dalla richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato, come correttamente affermato dal giudice del rinvio.

Né colgono nel segno le deduzioni difensive circa l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., poiché anche prima di tale intervento normativo la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto alla richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato efficacia sanante delle nullità precedentemente verificatesi.

4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quali il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481- 01).

4.2. Nel caso ora in esame, la doglianza difensiva avanzata con il quinto motivo dell'originario atto di appello risulta manifestamente infondata e, di conseguenza, l'accoglimento della censura difensiva avanzata con il ricorso per cassazione con riguardo al preteso difetto di motivazione della sentenza di merito sul punto non potrebbe produrre alcun effetto favorevole in caso di suo accoglimento.

Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non si applicano a quelle dichiarazioni mediante le quali il soggetto realizza il fatto di reato.

E, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] commise il reato contestato proprio mediante le dichiarazioni mendaci che rese a pubblici ufficiali circa la propria identità.

5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'Autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468-01).

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, Asiedu, Rv. 244004-01).

5.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazione di legge laddove ha qualificato il fatto come falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, ex art. 495 cod. pen.

Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, non massimate, Sez. 2, n. 27896 del 23/06/2022; Sez. 5, n. 17780 del 02/03/2022), tra i reati in tema di false dichiarazioni a pubblici ufficiali e quello di sostituzione di persona esiste un rapporto di sussidiarietà, tale per cui la disposizione di cui all'art. 494 cod. pen. risulta recessiva.

Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove avanzano l'alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen.

Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato sulla destinazione delle mendaci dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la propria identità a confluire nel successivo verbale delle operazioni compiute in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, il discrimen tra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e quello di cui all'art. 496 cod. pen. attiene alla finalità delle dichiarazioni ad attestare e a garantire il proprio stato o altre qualità della propria persona e, perciò, alla destinazione delle stesse dichiarazioni a confluire in un atto fidefacente.

6. Il settimo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di qualificare il fatto come tentativo e, conseguentemente, di applicare gli istituti del ravvedimento operoso e della desistenza volontaria.

In particolare, il giudice del rinvio ha fondato la propria valutazione sulla considerazione che il reato era già consumato al momento della ritrattazione delle precedenti false dichiarazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente si è invece limitato a riproporre sull'argomento, nel ricorso per cassazione, le argomentazioni già svolte nell'originario atto di appello, senza confrontarsi con le puntualizzazioni esposte dal giudice del rinvio.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, tenuto conto di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01).

7. L'ottavo motivo di ricorso, concernente l'applicazione della recidiva contestata e la determinazione del trattamento sanzionatorio, e il nono motivo di ricorso, concernente il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.

7.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).È stato inoltre statuito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

7.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazioni di legge o in vizi di motivazione.

In relazione alla sussistenza della perdurante pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della recidiva contestata, il giudice del rinvio ha fornito adeguata motivazione e ha fondato la propria valutazione sui numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e sulla considerazione che due dei citati precedenti penali concernono false dichiarazioni rese sulle proprie generalità.

Il giudice del rinvio ha perciò ritenuto sussistente un collegamento tra la realizzazione del reato oggetto del presente procedimento e l'inclinazione dell'imputato al delitto, e ha perciò applicato la recidiva contestata.

Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove denunciano vizi della sentenza impugnata circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato in tema di determinazione della pena e ha effettuato specifico riferimento allo stato di censuratezza dell'imputato.

In relazione alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del rinvio ha motivato puntualmente in ordine al diniego alla loro concessione, ponendo a fondamento della propria valutazione lo stato di censuratezza dell'imputato e la gravità obiettiva della condotta e, infine, considerando come non positivamente rilevante la ritrattazione delle dichiarazioni, perché avvenuta solo dopo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si accorse che la perquisizione a proprio carico avrebbe permesso agli operanti di rinvenire il documento di identità.

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all'art. 495 cod. pen., e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava l'imputato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione. In particolare, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato falsamente la propria identità ai Carabinieri, durante l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di rapina nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inizialmente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere momentaneamente privo di documenti, e poi aveva dichiarato la propria reale identità. 2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 3. Con sentenza del 23 aprile 2018, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza di appello la difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, fra i vari motivi, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva rigettato l'istanza avanzata dalla difesa per ottenere il rinvio dell'udienza del 23 aprile 2018. 5. Con sentenza n. 22851/2019 del 29 aprile 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il citato motivo con assorbimento delle ulteriori doglianze difensive, e annullava la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].6. Con sentenza del 10 ottobre 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, confermava la sentenza di primo grado e riteneva infondate tutte le censure avanzate con l'originario atto di appello. Il giudice del rinvio disattendeva le doglianze difensive circa la violazione del divieto di bis in idem e circa la mancata adozione di un provvedimento di riapertura delle indagini nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. In particolare, il giudice del rinvio fondava il proprio giudizio sul mancato esercizio dell'azione penale nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. - nel corso del quale non era stata nemmeno emessa alcuna misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e sull'assenza di un provvedimento di archiviazione nel citato procedimento. Il giudice del rinvio riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Inoltre, disattendeva le doglianze difensive circa la mancata notificazione, nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R., e fondava il proprio giudizio sulle seguenti circostanze: tale nomina era avvenuta nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. dopo la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; la difesa non aveva dimostrato l'iscrizione della notizia, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., anche nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.; la richiesta dell'imputato, di accesso al giudizio abbreviato, aveva sanato l'asserita nullità per omessa notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Il giudice del rinvio confermava la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., ritenendo che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero destinate a confluire nel verbale di esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giudice riteneva inoltre non applicabili le ipotesi di desistenza volontaria e di ravvedimento operoso di cui all'art. 56 cod. pen., affermando che il reato doveva ritenersi consumato nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva reso le dichiarazioni mendaci. Il giudice del rinvio confermava l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale in ragione della sussistenza della perdurante inclinazione al delitto e dell'accentuata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], elementi evidenziati dai numerosi precedenti penali, di cui due per false dichiarazioni sulle proprie generalità. Il medesimo giudice confermava il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondando il proprio giudizio sullo stato di censuratezza di [OSCURATO:PERSONA], sulla gravità obiettiva della condotta - tenuta nel corso di un'indagine per la rapina oggetto del procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. - e sull'assenza di elementi di segno positivo ai fini del riconoscimento delle citate circostanze attenuanti. Infine, il giudice del rinvio confermava il trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo ma al di sotto della media della cornice edittale di pena in ragione dello stato di censuratezza di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in nove motivi. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazioni degli artt. 529 e 649 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove non ha rilevato la lamentata violazione del divieto di bis in idem, nonostante i numerosi documenti allegati dalla difesa per dimostrare la contemporanea iscrizione di due notizie di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto di reato. In particolare, il ricorrente afferma che nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale cautelare, mentre nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. l'azione penale era stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il ricorrente, il divieto di bis in idem dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di emissione di una misura cautelare in uno dei due procedimenti. Il ricorrente afferma che, se si accede a tale ricostruzione, deve ritenersi che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto richiedere l'archiviazione nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R., a seguito della quale sarebbe stato possibile avanzare richiesta di riapertura delle indagini. Secondo la difesa, l'azione penale esercitata nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. sarebbe improcedibile poiché non furono rispettati questi adempimenti formali ben scanditi nel codice di rito. Il ricorrente indica, come ulteriore elemento a sostegno di tale ricostruzione, il fatto che il giudice che aveva emesso l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. aveva avanzato richiesta di astensione nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove ha escluso la necessità di adottare un provvedimento di riapertura delle indagini nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. Il giudice del rinvio ha fondato la propria valutazione sulla considerazione che nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. non fu adottato alcun provvedimento di archiviazione. Il ricorrente afferma che tale motivazione sarebbe contraddittoria, poiché lo stesso giudice del rinvio ha escluso nella sentenza ora impugnata che la difesa avesse provato la duplice iscrizione contemporanea della notizia del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe di fatto stralciato e archiviato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. e, perciò, sarebbe stato necessario adottare un provvedimento di riapertura delle indagini per poter procedere penalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato. 7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando l'erroneità della valutazione di manifesta infondatezza effettuata dal giudice del rinvio circa l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Secondo le doglianze difensive, l'interpretazione restrittiva dell'art. 649 cod. proc. pen. fornita dal giudice del rinvio comporterebbe la violazione di diverse norme costituzionali, tra le quali gli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 111 e 112 Cost. Il ricorrente sostiene che permettere ad un Pubblico Ministero di iscrivere simultaneamente la medesima notizia di reato in due diversi procedimenti nei confronti della stessa persona dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, senza che si possa dichiarare l'improponibilità dell'azione, implicherebbe una permanente sottrazione dell'imputato alla quiete penalistica, con lesione degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 2, Cost. Tale interpretazione violerebbe, inoltre, sia l'art. 2 Cost., essendo il divieto di bis in idem un principio fondamentale alla luce della giurisprudenza della Corte EDU; sia l'art. 3 Cost., dal momento che la citata interpretazione implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento per una identica posizione a seconda che venga esercitata l'azione penale ordinaria o quella penale cautelare. Ancora, verrebbe leso il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., nel quale rientra anche il principio del ne bis in idem. Alla luce di tutte queste considerazioni, il ricorrente richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., laddove tale divieto non troverebbe applicazione nel caso di pendenza di due procedimenti per un medesimo fatto dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, nel caso in cui in un procedimento sia esercitata l'azione penale e nell'altro sia avanzata richiesta di emissione di misura cautelare. 7.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe correttamente approfondito l'esame della documentazione indicata dalla difesa, dalla quale emergerebbe non solo che nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. era stata iscritta anche la notizia del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche che nel citato procedimento era stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia. Il ricorrente sostiene che, perciò, nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. tutti gli atti, compreso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avrebbero dovuto essere notificati direttamente al difensore di fiducia. Ciò, tuttavia, non era avvenuto nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R., nel corso del quale l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato direttamente all'indagato. Il ricorrente sostiene che la citata notificazione sarebbe nulla, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi. Inoltre, secondo le doglianze difensive, a nulla rileverebbe la richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato ai fini della sanatoria della citata nullità. Il ricorrente sostiene, infatti, che il citato effetto sanante è stato introdotto dal legislatore nell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., con la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, quando invece la richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato era avvenuta all'udienza del 19 maggio 2017. 7.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazioni degli artt. 191, 63, 66 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe fornito alcuna motivazione circa il quinto motivo dell'atto di appello originario, con il quale il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che, infatti, [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sentito fin dall'inizio come persona indagata per il reato di rapina oggetto del procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. Dalla documentazione indicata dalla difesa emergerebbe che gli operanti, al momento dell'esecuzione della citata ordinanza cautelare, avevano notato la somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e uno dei tre autori della citata rapina, rimasto ancora ignoto a tale epoca. Il ricorrente sostiene che la sentenza ora impugnata sia incorsa in contraddizione perché, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito al fine di eludere le indagini sulla rapina, non avrebbe affrontato il profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le doglianze difensive, le citate dichiarazioni sarebbero inutilizzabili poiché rese da persona che doveva essere sentita fin dall'inizio come indagato, con applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. 7.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 494, 495 e 496 cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come reato di sostituzione di persona, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito false generalità per sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di assegnazione ad una colonia agricola emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria il 1° aprile 2016. Secondo il ricorrente, anche se non si dovesse aderire a questa ricostruzione, comunque il fatto dovrebbe al più essere qualificato nel reato di cui all'art. 496 cod. pen., poiché le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto alcuna attinenza con il verbale di esecuzione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.7. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato spontaneamente le proprie dichiarazioni prima che le stesse venissero inserite nel verbale, con conseguente applicazione dell'ipotesi della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso. 7.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente approfondito la condizione - ritenuta necessaria per l'applicazione della recidiva secondo la giurisprudenza di legittimità - relativa alla capacità del comportamento illecito di essere sintomatica di una maggiore pericolosità e riprovevolezza dell'imputato. Il ricorrente sostiene che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero lontani nel tempo e che, perciò, difetterebbe nel caso in esame la citata condizione. Infine, il ricorrente afferma che il giudice del rinvio avrebbe omesso di fornire qualsiasi motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della pena, individuata in misura doppia rispetto al minimo edittale. 7.9. Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio sarebbe incorso in errore laddove non avrebbe tenuto conto sia della ritrattazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] dopo aver fornito le false generalità, sia della condotta processuale tenuta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in parte perché manifestamente infondato; in parte perché le nullità denunciate sono state sanate; in parte perché privo di specificità. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti vertenti sull'asserita violazione del divieto di bis in idem nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. per precedente richiesta di emissione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nel diverso procedimento n. 4155/16 R.G.N.R. Tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e nei confronti di un soggetto in relazione ai quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico Ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione, oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal Pubblico Ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800-01). Tale orientamento è stato successivamente ribadito, con la precisazione che, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, poiché assume diretto rilievo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato (Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783-01). Orientamento da ritenersi ormai consolidato e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo la quale, in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113-01). 2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazione di legge o in vizio di motivazione, laddove ha ritenuto infondate le doglianze difensive circa l'asserita violazione del divieto di bis in idem. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, ciò che rileva ai fini del citato divieto attiene all'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, a nulla rilevando il fatto che, in un diverso procedimento, sia stata avanzata una richiesta di emissione di misura cautelare. Il citato divieto trova la propria ratio nella finalità di garantire che l'individuo non sia sottoposto ad arbitrarie iniziative dell'organo titolare dell'azione penale e, perciò, nello scopo di evitare che una persona sia perennemente sottoposta ad un processo penale o alla minaccia di futuri procedimenti per un medesimo fatto. L'esigenza appena descritta deve essere bilanciata, però, con quella di effettività dello ius puniendi dello Stato, esigenza che verrebbe inevitabilmente compromessa se si accedesse alla ricostruzione offerta dal ricorrente, secondo la quale una qualsiasi iniziativa del Pubblico Ministero, anche diversa dal formale esercizio dell'azione penale, comporterebbe il divieto di inizio di un ulteriore procedimento per il medesimo fatto dinanzi alla medesima autorità giudiziaria. Di conseguenza, il divieto di bis in idem deve ritenersi violato solamente nel caso in cui, stante la pendenza di due procedimenti penali nei confronti della medesima persona per un medesimo fatto dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e stante l'esercizio dell'azione penale in uno di essi, si proceda ugualmente all'esercizio dell'azione penale anche nell'ulteriore procedimento. In altri termini, ai fini della valutazione della violazione del divieto di bis in idem deve aversi riguardo solamente all'esercizio dell'azione penale - con un atto perciò idoneo ad avviare il processo penale al termine del quale può essere emesso un provvedimento in grado di acquisire efficacia di giudicato - e non anche alla richiesta di emissione di una misura cautelare. Neppure le ulteriori censure difensive colgono nel segno. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio ha correttamente affermato che non era possibile richiedere la riapertura delle indagini preliminari per l'iscrizione del reato nel procedimento n. 5750/16 R.G.N.R. in assenza di un precedente provvedimento di archiviazione nel procedimento n. 4155/16 R.G.N.R.; dall'altro lato, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato circa la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, in relazione alla quale non si può ravvisare alcun dubbio di violazione di principi costituzionali, tenuto conto delle considerazioni precedentemente svolte e della sussistenza dei rimedi - ossia l'avanzamento di una richiesta di archiviazione se l'azione non sia stata ancora esercitata, o l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nel diverso caso in cui l'azione sia stata già esercitata - nell'eventualità della contemporanea pendenza di plurimi procedimenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona. 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a far valere una eventuale nullità in ogni caso sanata. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813-01; Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777-01). 3.2. Nel caso ora in esame, indipendentemente dalla fondatezza della doglianza difensiva circa la doverosità della notificazione al difensore di fiducia nominato nel diverso procedimento penale, deve notarsi che tale nullità risulterebbe comunque sanata dalla richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato, come correttamente affermato dal giudice del rinvio. Né colgono nel segno le deduzioni difensive circa l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., poiché anche prima di tale intervento normativo la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto alla richiesta di svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato efficacia sanante delle nullità precedentemente verificatesi. 4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quali il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481- 01). 4.2. Nel caso ora in esame, la doglianza difensiva avanzata con il quinto motivo dell'originario atto di appello risulta manifestamente infondata e, di conseguenza, l'accoglimento della censura difensiva avanzata con il ricorso per cassazione con riguardo al preteso difetto di motivazione della sentenza di merito sul punto non potrebbe produrre alcun effetto favorevole in caso di suo accoglimento. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non si applicano a quelle dichiarazioni mediante le quali il soggetto realizza il fatto di reato. E, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] commise il reato contestato proprio mediante le dichiarazioni mendaci che rese a pubblici ufficiali circa la propria identità. 5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'Autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468-01). La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, Asiedu, Rv. 244004-01). 5.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazione di legge laddove ha qualificato il fatto come falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, ex art. 495 cod. pen. Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, non massimate, Sez. 2, n. 27896 del 23/06/2022; Sez. 5, n. 17780 del 02/03/2022), tra i reati in tema di false dichiarazioni a pubblici ufficiali e quello di sostituzione di persona esiste un rapporto di sussidiarietà, tale per cui la disposizione di cui all'art. 494 cod. pen. risulta recessiva. Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove avanzano l'alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen. Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato sulla destinazione delle mendaci dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la propria identità a confluire nel successivo verbale delle operazioni compiute in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, il discrimen tra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e quello di cui all'art. 496 cod. pen. attiene alla finalità delle dichiarazioni ad attestare e a garantire il proprio stato o altre qualità della propria persona e, perciò, alla destinazione delle stesse dichiarazioni a confluire in un atto fidefacente. 6. Il settimo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di qualificare il fatto come tentativo e, conseguentemente, di applicare gli istituti del ravvedimento operoso e della desistenza volontaria. In particolare, il giudice del rinvio ha fondato la propria valutazione sulla considerazione che il reato era già consumato al momento della ritrattazione delle precedenti false dichiarazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente si è invece limitato a riproporre sull'argomento, nel ricorso per cassazione, le argomentazioni già svolte nell'originario atto di appello, senza confrontarsi con le puntualizzazioni esposte dal giudice del rinvio. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, tenuto conto di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01). 7. L'ottavo motivo di ricorso, concernente l'applicazione della recidiva contestata e la determinazione del trattamento sanzionatorio, e il nono motivo di ricorso, concernente il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati. 7.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).È stato inoltre statuito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 7.2. Nel caso ora in esame, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in violazioni di legge o in vizi di motivazione. In relazione alla sussistenza della perdurante pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della recidiva contestata, il giudice del rinvio ha fornito adeguata motivazione e ha fondato la propria valutazione sui numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e sulla considerazione che due dei citati precedenti penali concernono false dichiarazioni rese sulle proprie generalità. Il giudice del rinvio ha perciò ritenuto sussistente un collegamento tra la realizzazione del reato oggetto del presente procedimento e l'inclinazione dell'imputato al delitto, e ha perciò applicato la recidiva contestata. Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove denunciano vizi della sentenza impugnata circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la determinazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato in tema di determinazione della pena e ha effettuato specifico riferimento allo stato di censuratezza dell'imputato. In relazione alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del rinvio ha motivato puntualmente in ordine al diniego alla loro concessione, ponendo a fondamento della propria valutazione lo stato di censuratezza dell'imputato e la gravità obiettiva della condotta e, infine, considerando come non positivamente rilevante la ritrattazione delle dichiarazioni, perché avvenuta solo dopo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si accorse che la perquisizione a proprio carico avrebbe permesso agli operanti di rinvenire il documento di identità. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua d
Sentenza Cassazione n. 36316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris