CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di ricettazione. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione della sentenza. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo generico. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di 191- inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853). Nel caso in esame, la Corte ha motivato congruamente sull'unica questione rilevante inerente alla congruità della determinazione della pena concordata tra le parti ed il ricorrente non ha neanche specificato in ricorso se le censure erano proposte avverso tale statuizione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deci