CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 37692/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18311-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di coniuge ed erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in R(:)MA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; gp) - intimata - avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], Lorenzo e Stefania hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 5.3.2020, affidandosi a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.156 c.p..c., 132 c.p.c. e 161 c.p.c. perché priva della sottoscrizione, anche in forma digitale del Presidente del collegio; il motivo è fondato; la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, a differenza dell'ipotesi in cui manchi la sottoscrizione di entrambi ( Cassazione civile sez. un., 20/05/2014, n.11021); la mancanza di sottoscrizione impedisce la riconducibilità dell'atto al giudice collegiale laddove l'insufficiente sottoscrizione da parte del giudice collegiale non Ric. 2020 n. 18311 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- impedisce che (tramite la firma presente) la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l'ha pronunciata; trattandosi di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la mancata proposizione del motivo di impugnazione determina il raggiungimento dello scopo dell'atto; - nel caso di specie, la sentenza d'appello, mancante della firma del Presidente, è stata impugnata con ricorso per cassazione; - la sentenza impugnata è nulla e va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che procederà alla rinnovazione della decisione, ovvero ad una nuova pronuncia della sentenza; - vanno dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data