CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28001-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e per avvenuta prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dall'istanza di rateizzazione . 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello affermando che il ricorrente aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al thema decidendum. 4 Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ric. 2020 n. 28001 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr. 4) cpc per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente l'estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di gg 220 dalla data di presentazione dell'istanza ex ad 1 comma 538 lett a) I 228/2012. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt.115 cpc in relazione all'art 360 comma 1 nr. 5 cpc per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle. Il contribuente si lamenta ancora del fatto che, anche a voler ritenere rigettata l'istanza di estinzione non vi è traccia in sentenza del percorso motivazi ona le. 2 Non essendo, allo stato, reperibile il fascicolo relativo al procedimento va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del rinvenimento del fascicolo di causa. PQM La Corte; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre il Presidente [OSCURATO:PERSONA] •z:é"-. 21 CAPIeléti.;kR