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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 15770/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e del reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. (capo b).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e da un suo amico, che non erano state oggetto di una valutazione rigorosa al fine di escludere che potessero rappresentare una ritorsione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della gestione comune della conceria.

Si aggiunge: a) che la versione dei fatti del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto di avere rinvenuto la refurtiva all'atto dell'ingresso nella conceria e di averla in conseguenza consegnata al [OSCURATO:PERSONA], era corroborata dal fatto che quest'ultimo fosse stato avvisato del furto proprio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva delle chiavi per accedere alla conceria; b) che era mancata la sorpresa in flagranza.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., sia con riferimento alla stessa portata intimidatoria della condotta, emergendo dagli atti che l'imputato avesse solo "imprecato" nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo alla circostanza della gravità della minaccia.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen., non potendo l'ufficio della persona offesa essere ricondotto alla nozione di privata dimora.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la ritenuta sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., dal momento che dal verbale di sopralluogo dei carabinieri emergeva l'assenza di effrazione delle porte e delle finestre di accesso alla conceria come pure del danneggiamento della serratura della porta di ingresso, sia della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., non risultando che il furto fosse stato perpetrato durante la notte anziché all'inizio dell'attività lavorativa e tenuto conto del fatto che la conceria era protetta da un adeguato sistema di allarme.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria della parte civile, la quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 21 marzo 2022 si è svolta la trattazione orale del procedimento.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e manifesta infondatezza.

Premesso che la mancata sorpresa dell'imputato in flagranza non rappresenta un elemento idoneo a scardinare l'univocità dei dati valorizzati dalla sentenza impugnata, si osserva, preliminarmente, che il ricorso, del tutto assertivamente, ossia senza correlare le affermazioni ad alcuna risultanza processuale, insiste nel sostenere che le dichiarazioni della persona offesa e dell'altro testimone sarebbero scaturite da non meglio precisati contrasti nella gestione della conceria.

Ciò posto, occorre ribadire che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

Nella specie, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] trova conferma in quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e riposa sulla assoluta assenza di elementi logico-razionali di conferma della tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito di avere rinvenuto la refurtiva, nel momento di accedere alla conceria, e di averla restituita al primo.

D'altra parte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).2.

Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, poiché si disinteressa del tutto del contenuto delle espressioni adoperate dall'imputato, che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si sono tradotte in frasi destinate a prospettare un male ingiusto e grave ("io vi appiccio tutto, vi incendio la conceria, vi uccido a tutti e due").

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Proprio la sentenza invocata dal ricorrente ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01).

In motivazione, la sentenza ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica della norma consente di delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Nella specie, viene in rilievo l'ufficio privato del [OSCURATO:PERSONA], distinto dai luoghi destinati alla produzione - come puntualmente chiarito dalla sentenza impugnata - e rispetto al quale emerge, pertanto, quel rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, idoneo a sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, la quale sottolinea come il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.

In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità).

4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ritenuta sussistente non per l'uso di violenza finalizzata all'ingresso nella conceria (sulle quali indugia il ricorrente) ma per l'effrazione della porta d'ingresso dell'ufficio privato del [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, il ricorso è del tutto assertivo, in quanto richiama, attraverso una sintesi personale, il contenuto del verbale del sopralluogo, senza mai negare con precisione, neppure sul piano delle mere deduzioni, che non una generica porta di ingresso, ma la porta dell'ufficio privato sia stata manomessa con violenza.

Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., il ricorso è ancora una volta generico, poiché non considera che la sentenza impugnata, accanto alla valorizzazione del tempo di notte, ha sottolineato come l'imputato abbia potuto sfruttare la possibilità di disattivare il sistema di allarme grazie alla chiave della quale disponeva e la conoscenza dei luoghi.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e del reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. (capo b). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e da un suo amico, che non erano state oggetto di una valutazione rigorosa al fine di escludere che potessero rappresentare una ritorsione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della gestione comune della conceria. Si aggiunge: a) che la versione dei fatti del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto di avere rinvenuto la refurtiva all'atto dell'ingresso nella conceria e di averla in conseguenza consegnata al [OSCURATO:PERSONA], era corroborata dal fatto che quest'ultimo fosse stato avvisato del furto proprio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva delle chiavi per accedere alla conceria; b) che era mancata la sorpresa in flagranza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., sia con riferimento alla stessa portata intimidatoria della condotta, emergendo dagli atti che l'imputato avesse solo "imprecato" nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo alla circostanza della gravità della minaccia. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen., non potendo l'ufficio della persona offesa essere ricondotto alla nozione di privata dimora. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la ritenuta sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., dal momento che dal verbale di sopralluogo dei carabinieri emergeva l'assenza di effrazione delle porte e delle finestre di accesso alla conceria come pure del danneggiamento della serratura della porta di ingresso, sia della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., non risultando che il furto fosse stato perpetrato durante la notte anziché all'inizio dell'attività lavorativa e tenuto conto del fatto che la conceria era protetta da un adeguato sistema di allarme. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria della parte civile, la quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 21 marzo 2022 si è svolta la trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e manifesta infondatezza. Premesso che la mancata sorpresa dell'imputato in flagranza non rappresenta un elemento idoneo a scardinare l'univocità dei dati valorizzati dalla sentenza impugnata, si osserva, preliminarmente, che il ricorso, del tutto assertivamente, ossia senza correlare le affermazioni ad alcuna risultanza processuale, insiste nel sostenere che le dichiarazioni della persona offesa e dell'altro testimone sarebbero scaturite da non meglio precisati contrasti nella gestione della conceria. Ciò posto, occorre ribadire che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Nella specie, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] trova conferma in quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e riposa sulla assoluta assenza di elementi logico-razionali di conferma della tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito di avere rinvenuto la refurtiva, nel momento di accedere alla conceria, e di averla restituita al primo. D'altra parte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, poiché si disinteressa del tutto del contenuto delle espressioni adoperate dall'imputato, che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si sono tradotte in frasi destinate a prospettare un male ingiusto e grave ("io vi appiccio tutto, vi incendio la conceria, vi uccido a tutti e due"). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Proprio la sentenza invocata dal ricorrente ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). In motivazione, la sentenza ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica della norma consente di delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nella specie, viene in rilievo l'ufficio privato del [OSCURATO:PERSONA], distinto dai luoghi destinati alla produzione - come puntualmente chiarito dalla sentenza impugnata - e rispetto al quale emerge, pertanto, quel rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, idoneo a sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, la quale sottolinea come il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità). 4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ritenuta sussistente non per l'uso di violenza finalizzata all'ingresso nella conceria (sulle quali indugia il ricorrente) ma per l'effrazione della porta d'ingresso dell'ufficio privato del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, il ricorso è del tutto assertivo, in quanto richiama, attraverso una sintesi personale, il contenuto del verbale del sopralluogo, senza mai negare con precisione, neppure sul piano delle mere deduzioni, che non una generica porta di ingresso, ma la porta dell'ufficio privato sia stata manomessa con violenza. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., il ricorso è ancora una volta generico, poiché non considera che la sentenza impugnata, accanto alla valorizzazione del tempo di notte, ha sottolineato come l'imputato abbia potuto sfruttare la possibilità di disattivare il sistema di allarme grazie alla chiave della quale disponeva e la conoscenza dei luoghi. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen
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