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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14334/2026

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S) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scatola (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2968 del28/6/2024;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in Grottolella (AV)acquistato nel 1983 e già danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980,presentava al Comune istanze volte ad ottenere la concessione edilizianecessaria alla ristrutturazione dell’immobile;- il [OSCURATO:PERSONA], in carica all’epoca, attestavafalsamente che il nuovo [OSCURATO:PERSONA] del Comune - cheprevedeva la demolizione del fabbricato di Cieri, l’espropriazionedell’area e la sua destinazione a verde pubblico - era stato approvatodalla Regione Campania;- [OSCURATO:PERSONA] impugnava al T.A.R.

Campania i decreti sindacali n.3610 del 17 settembre 1987 e n. 4229 del 17 ottobre 1987; il giudiceamministrativo respingeva l’impugnazione con la sentenza n. 414 del 27dicembre 1991; in appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 795dell’11 giugno 1996, annullava i predetti decreti sindacali e gli atticonseguenti, accertando che - contrariamente a quanto attestato dalSindaco - la Regione non aveva approvato il P.R.G.- sul piano penale, il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 320 del28 giugno 2004, condannava [OSCURATO:PERSONA] per falso in atto pubblico; la Corted’appello di Napoli, con la sentenza n. 7545 del 27 settembre 2005,dichiarava estinto il reato per prescrizione, ma confermava laresponsabilità civile dell’imputato; quest’ultima pronuncia diventavadefinitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione (Cass. pen. n. 6490/2007);- [OSCURATO:PERSONA] avanzava, quindi, domanda risarcitoria in sede civilenei confronti del Comune di Grottolella e di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026- il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1338 del 4 luglio 2017,accoglieva integralmente la domanda e condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] eil Comune al pagamento di € 447.030,00;- gli originari convenuti proponevano appello;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2968 del 28 giugno2024, riformava parzialmente la decisione, riducendo il risarcimentodovuto a Cieri a € 90.650,00 (di cui € 52.000,00 per danno patrimonialeed € 38.650,00 per danno morale): mentre il Tribunale aveva ritenutoche a Cieri fosse derivato un danno da maggior costo di ricostruzione eche l’illecito del Sindaco avesse altresì impedito la ristrutturazione e cosìdeterminato, nel tempo, un rilevante disagio abitativo, la Corte d’appelloaffermava che l’odierno ricorrente avrebbe comunque potuto eseguireinterventi di manutenzione straordinaria idonei a garantire la sicurezza el’abitabilità dell’immobile e che il diniego fondato sul falso riguardava solol’intervento radicale e non le opere manutentive; osservava, inoltre, cheil fabbricato non poteva essere ricostruito integralmente anche permancanza dell’assenso dei comproprietari (famiglia Fricchione) e perproblemi urbanistici preesistenti non collegati al falso;- per tali ragioni, la Corte disattendeva le risultanze della CTU,ritenuta eccessiva e incongrua, e riconosceva solo l’importo di €52.000,00 a titolo di spese e costi tecnici;- il giudice d’appello riteneva non provato il nesso causale tra il falsodel Sindaco e il lamentato disagio abitativo, in quanto gli interventinecessari a rendere abitabile l’immobile rientravano nella manutenzionestraordinaria (intervento sempre consentito e non precluso dal P.R.G.falsamente approvato) e, poiché dalle indagini peritali risultava che Cieriaveva già eseguito interventi migliorativi negli anni continuando adabitare l’immobile, l’allegata insalubrità non era conseguenza causale delfalso ma derivava da circostanze indipendenti (cioè, da condizioni propriedell’immobile);Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026- avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su cinque motivi;- resistevano con distinti controricorsi il Comune di Grottolella eAntonio [OSCURATO:PERSONA];- il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 10/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si denuncia la «Violazione dell’art. 2043 c.c.;violazione del principio dell’integralità del risarcimento; violazione degliartt. 40 e 41 c.p.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazionedell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c.; motivazione apparente, illogica einconciliabile con le risultanze istruttorie; violazione dell’art. 31 L. n.457/1978; art. 360, n. 3 c.p.c.; Omesso esame di un fatto decisivo exart. 360, n. 5 c.p.c.»; la Corte d’appello - con motivazione apparente eincoerente rispetto alla CTU e alle risultanze documentali - avrebbenegato il danno da disagio abitativo e ridimensionato il dannopatrimoniale in violazione delle regole sull’accertamento del nessocausale e sulla valutazione delle prove;− il motivo è inammissibile per molteplici ragioni;− il motivo, innanzitutto, è costruito come “una sommatoria” dicensure riconducibili ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: in proposito,«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizioNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.,sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loroconfusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna dellefattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.» (Cass. Sez. 6,14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533-01), e «In tema di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse.» (Cass. Sez.

L., 06/02/2024, n. 3397, Rv.670129-01);− poi, pur se formalmente imperniato su asserite violazioni di leggee vizi motivazionali, il motivo cela in realtà una richiesta di integralerivalutazione del materiale istruttorio, che è operazione riservata algiudice di merito e preclusa alla Corte di cassazione;− è lo stesso ricorrente a rivelare la natura meramente fattuale delladoglianza, dedicando ampie porzioni del motivo a riprodurreestensivamente passi della consulenza tecnica d’ufficio e addiritturafotografie del fabbricato, così tentando di dimostrare che il giudiced’appello avrebbe dovuto uniformarsi alle conclusioni del CTU;− tale impostazione ripropone un mero dissenso valutativo, volto acensurare l’interpretazione data dal giudice del merito alle risultanzeNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026probatorie, che la Corte territoriale ha, invece, esaminato in modo logicoe coerente;− il carattere realmente fattuale della doglianza emerge in modolampante dal contenuto stesso del ricorso: «La motivazione dellasentenza è, ancor prima che prima facie, apparente, incongrua,irrazionale, inconciliabile in quanto sconnessa da quelle che erano le realied effettive condizioni e lo stato del fabbricato del ricorrente nel decennio1986 - 1996 (al quale si riferisce la domanda di ristoro del danno dadisagio abitativo) quali risultanti dalle consulenze tecniche d’ufficioespletate nel corso del giudizio ed evincibili dalle fotografie alle stesseallegate, contraria a diritto.» (pagg. 56-57); «la condizione di oggettivaprecarietà strutturale e inidoneità abitativa del fabbricato produttiva diquella condizione di disagio abitativo accertata dai CC.TT.UU. edevincibile, con indubbia evidenza e chiarezza, dalle relative relazioni edalle stesse fotografie alle stesse allegate» (pag. 59); «è un fatto che,contrariamente a quanto apoditticamente opinato nella sentenzaimpugnata, il Cieri non ha eseguito opere di manutenzione straordinariadel fabbricato, ma, diversamente, solo le minime opere interne disistemazione (prive di rilevanza edilizia) necessarie per assicurare egarantire alla sua famiglia un’abitazione appena più fruibile.» (pag. 55);− tali espressioni dimostrano in modo inequivoco che il ricorrente nonmira a denunciare un errore di sussunzione o un vizio logico, ma -inammissibilmente - a ottenere dalla Corte di legittimità un nuovoaccertamento in fatto sulla scorta di una diversa valutazione delleemergenze istruttorie;− peraltro, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (ex multis,Cass.

Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− neppure il richiamo al principio di integralità del risarcimento puòmutare la natura fattuale della doglianza: è evidente, infatti, che ilricorrente evoca tale principio solo per contestare l’accertamentocompiuto dalla Corte d’appello sulle conseguenze pregiudizievolieffettivamente riconducibili al falso, senza denunciare alcuna erratainterpretazione del precetto normativo; in altre parole, la pretesa lesionedel principio si fonda esclusivamente sulla non condivisa valutazione dellerisultanze tecniche, non già su una reale violazione della regolarisarcitoria;− la Corte d’appello ha invece motivato in modo logico, coerente esecondo diritto le ragioni per cui ha distinto - sulla base della normativavigente (art. 31 L. 457/1978) - gli interventi di manutenzioneNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026straordinaria, sempre consentiti e idonei a ripristinare l’abitabilitàdell’immobile, dagli interventi di ristrutturazione edilizia integralerichiesti da Cieri e oggetto del diniego fondato sul PRG falsamenteapprovato;− la Corte territoriale ha accertato che Cieri «aveva poieffettivamente eseguito interventi di straordinaria manutenzione,rimanendo ad abitare nell’immobile», circostanza accertata e richiamataper dimostrare l’assenza di un nesso causale tra il falso e il pretesodisagio abitativo;− il giudice d’appello ha inoltre ritenuto la CTU parzialmenteinattendibile nella misura in cui aveva sovrastimato i costi e i dannipatrimoniali e si è discostata dalle relative conclusioni con unamotivazione articolata e coerente, tacciata di illogicità sol perché nonconducente all’accoglimento delle ragioni del Cieri;− non si riscontra alcuna anomalia motivazionale (Cass. Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, l’anomalia della motivazione «siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione»): non ricorrono némotivazione apparente, né insanabili contraddizioni, né può configurarsiun “travisamento della prova” nel senso delineato da Cass. Sez.

U.,05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01, e da Cass. Sez. 3, 16/05/2025, n.13085, Rv. 674873-01 (il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte abbiafondato la decisione su prove inesistenti, ma in realtà si duole che nonabbia attribuito alle medesime prove il significato da lui auspicato);− infine, anche il richiamo all’art. 360, n. 5, c.p.c. - riferito allamancata considerazione di elementi istruttori (il ricorrente indicaesclusivamente presunti errori di valutazione della CTU e delle provefotografiche) - è inammissibile: come da tempo statuito da questa CorteNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026(Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successivagiurisprudenza conforme), «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»;− col secondo motivo si denuncia la «Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; ultrapetizione; violazione delprincipio del tantum devolutum quantum appellatum; violazione delcontraddittorio; art. 360, n. 4 c.p.c.»; la Corte d’appello avrebberigettato parzialmente la domanda risarcitoria sulla base di argomentinon dedotti dagli appellanti e dunque estranei al thema decidendum,incorrendo in ultrapetizione e violando i principî della domanda e delcontraddittorio;− il motivo è infondato;− la Corte d’appello non ha in alcun modo esorbitato dal themadecidendum, né ha fondato la decisione su argomentazioni “nuove” o nonprospettate dalle parti;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− infatti, il giudizio d’appello verteva interamente - e ritualmente -sull’accertamento della sussistenza e dell’estensione del danno civilisticoderivante dal falso accertato in sede penale, danno che il Tribunale avevariconosciuto nella sua massima estensione;− nel momento in cui gli appellanti (Comune e [OSCURATO:PERSONA]) hannocensurato, sotto ogni profilo, l’accertamento del nesso causale e dellamisura del pregiudizio, la Corte territoriale era pienamente investitadell’intera domanda risarcitoria, non solo per verificare l’esistenza deldanno, ma anche per rivalutare, senza vincoli, l’iter logico-giuridico cheaveva condotto il primo giudice a ritenere il pregiudizio integralmenteprovato;− proprio su queste basi la Corte d’appello ha reso la propriadecisione: ha esaminato la domanda risarcitoria nella sua interezza, allaluce dei motivi di gravame, del materiale probatorio già acquisito e,soprattutto, esercitando il potere-dovere di valutare in autonomia ilnesso di causalità tra il falso e le conseguenze dannose che il ricorrenteassumeva di aver patito (e la cui derivazione dal falso era onerato didimostrare);− come già precedentemente esposto, la Corte territoriale ha trattoil proprio convincimento dall’analisi del P.R.G., delle norme edilizie e dellastessa CTU, discostandosene nella parte ritenuta incongrua: non si èverificato alcuno “sconfinamento” nel campo dell’attività assertiva delleparti, giacché il giudice d’appello non era vincolato alle qualificazionigiuridiche proposte dai litiganti, né alle loro selezioni delle prove, ma eratenuto a verificare, con giudizio autonomo, se le conseguenze dannoseche Cieri assumeva derivate dal falso fossero, alla luce dell’interavicenda, causalmente ricollegabili alla condotta del Sindaco e se fosserostate provate;− l’affermata inesistenza del nesso causale quanto al danno dadisagio abitativo (in quanto l’insalubrità non era riconducibile al falso, maalle autonome condizioni del fabbricato) ha comportato unNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026ridimensionamento del danno patrimoniale, non essendo stata provatala pretesa impossibilità di eseguire interventi di manutenzionestraordinaria idonei a eliminare i pregiudizi denunciati: la valutazionediscende da una logica rivisitazione delle risultanze istruttorie;− la censura del ricorrente - il quale sostiene che la Corte avrebbedeciso ultra petita perché avrebbe richiamato argomenti non dedottidagli appellanti - non coglie nel segno: il giudice d’appello ha fondato ilproprio ragionamento su elementi - normativi, tecnici e fattuali - giàpresenti nel processo, derivanti dagli atti dell’amministrazione, dalverbale della Commissione ex art. 14 L. 219/81, dagli elaboratiprogettuali, dalla CTU e perfino dalle fotografie dell’immobile prodottedalle parti; tutto ciò faceva già stabilmente parte del materiale probatorioe rientrava nel potere-dovere del giudice valutarlo e rivalutarlo ai finidell’accertamento causale e dell’esistenza del danno, che erano oggettodell’impugnazione proposta;− in conclusione, la Corte d’appello ha semplicemente operato unadiversa lettura dei fatti già acquisiti, nell’ambito di un potere che leappartiene pienamente, senza ampliare i confini dell’impugnazione, néfondare la decisione su questioni nuove o non dedotte; che la Corte loabbia fatto in maniera diversa da quanto desiderato dal ricorrente nonintegra violazione né degli artt. 112 e 100 c.p.c., né del principio delcontraddittorio;− col terzo motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell’art. 2909c.c.; violazione dell’art. 324 c.p.c.; violazione del giudicato internoriguardo al diritto di ristrutturare o demolire/ricostruire in assenza dellafalsa previsione urbanistica; art. 360, n. 3 c.p.c.», per avere la Corted’appello deciso in contrasto con un capo della sentenza di primo gradonon impugnato, nel quale era stato riconosciuto che, senza le falsedisposizioni del P.R.G., egli avrebbe potuto ristrutturare o ricostruire ilfabbricato;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe violato unpreteso giudicato interno formatosi sul capo della sentenza di primogrado nel quale il Tribunale aveva ritenuto che, in assenza dellaprevisione urbanistica falsamente attestata, egli avrebbe potutoristrutturare o demolire e ricostruire l’immobile;− il motivo è manifestamente infondato;− è principio pacifico che passano in giudicato soltanto le decisioni,non le argomentazioni con cui esse vengono motivate: il ricorrenteconfonde la ratio decidendi con il capo della decisione e non considerache solo quest’ultimo è suscettibile di giudicato, mentre le ragioni, anchequalora contenessero affermazioni di principio, non acquistano autonomastabilità quando la parte soccombente abbia impugnato la statuizione acui si riferiscono;− nel caso di specie, la condanna al risarcimento - capo decisoriodella pronuncia di primo grado - è stata ritualmente impugnata daentrambe le parti convenute (che hanno contestato la sussistenza delnesso causale, la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della domandarisarcitoria) e ciò rende impossibile, per definizione, il formarsi di ungiudicato interno;− è dunque del tutto errato l’assunto del ricorrente secondo cui laCorte d’appello sarebbe stata vincolata da un presunto accertamentodefinitivo sulla possibilità di procedere alla ristrutturazione o allademolizione/ricostruzione del fabbricato;− l’invocazione del giudicato si risolve in un tentativo - non consentito- di sottrarre al controllo della Corte d’appello questioni che erano statespecificamente devolute al suo giudizio;− col quarto motivo si deduce la «Violazione degli artt. 1108, 1120,1136 c.c. e 12 L. 219/1981; violazione dell’art. 2043 c.c.; violazione deiprincipi di causalità; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazioneapparente e incongrua; violazione dell’art. 31 L. 457/1978; art. 360, n.3 c.p.c. »; il ricorrente contesta nuovamente la ricostruzione della CorteNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026d’appello in punto di nesso causale tra il falso del Sindaco e i maggioricosti di ristrutturazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbeignorato la CTU e gli impedimenti urbanistici derivanti dal P.R.G.falsamente attestato come vigente;− il motivo è inammissibile;− anche il quarto motivo è inammissibile, poiché il ricorrente tenta diricondurre nell’ambito del vizio della motivazione oltre i ristretti limiti incui esso è ancora deducibile; sul punto, la già citata Cass., Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830‑01, ha infatti chiarito che l’“anomaliamotivazionale” denunciabile in cassazione «si esaurisce nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” enella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione»;− nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie;− la Corte d’appello ha infatti sviluppato un percorso motivazionaleampio, articolato e pienamente intellegibile, soffermandosiespressamente sul nesso causale tra il falso commesso dal Sindaco e leconseguenze pregiudizievoli lamentate dal ricorrente, analizzando ladisciplina urbanistica applicabile, distinguendo correttamente tramanutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, e spiegandoperché, alla luce delle risultanze tecniche, il falso non avesse impeditointerventi idonei a garantire l’abitabilità dell’immobile;− non solo: la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui haritenuto di discostarsi dalla CTU, rilevando che la consulenza avevasovrastimato i costi e prospettato scenari tecnici non coerenti con ladisciplina vigente e con lo stato reale dell’immobile;− nessuna delle ipotesi patologiche descritte dalle Sezioni Unite èquindi ravvisabile;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il motivo è pertanto inammissibile perché, lungi dall’individuare unvizio della motivazione, si risolve nuovamente nella denuncia dell’omessao inadeguata valutazione di prove, ossia nel tentativo di ottenere unanuova e diversa lettura del materiale istruttorio;− col quinto motivo si lamenta la «Violazione dell’art. 2233 c.c. edell’art. 91 c.p.c.; violazione dei principî di causalità e soccombenza;falsa applicazione dei D.M. 55/2014 e 147/2022; omessa liquidazionedelle competenze relative all’ATP, al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.e alla fase istruttoria; violazione dell’art. 132 c.p.c. e del minimocostituzionale della motivazione.», perché la Corte d’appello non avrebbecorrettamente liquidato le spese giudiziali, omettendo di considerarevarie fasi processuali e parametri obbligatori, con violazione dei criterilegali di liquidazione;− il motivo è inammissibile;− il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art.2233 c.c. e dei parametri di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, lamentandol’omessa liquidazione di alcune fasi processuali (istruzione tecnicapreventiva, reclamo ex art. 669‑terdecies c.p.c., fase istruttoria del primogrado) e l’omessa applicazione dei parametri medi e della maggiorazioneper pluralità di parti;− tuttavia, la censura non individua alcuna violazione effettiva deicriteri legali di liquidazione, limitandosi a contestare l’entità dell’importoriconosciuto, che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice delmerito, esercitata nei limiti - minimo e massimo - dei parametriministeriali;− la Corte d’appello ha infatti proceduto a una liquidazione unitaria ecomplessiva del compenso spettante al difensore del ricorrente perl’intero giudizio, determinandone l’importo in misura non simbolica némanifestamente inadeguata, ma coerente con la struttura del giudizio econ le attività effettivamente svolte;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il giudice non era affatto tenuto a isolare e valorizzareseparatamente le singole fasi indicate dal ricorrente, essendo pacificonella giurisprudenza di legittimità che la liquidazione “per fasi” nonimpone la redazione di un conteggio analitico, né comporta l’obbligo dimenzionare ogni singola attività processuale, purché l’importocomplessivo sia conforme agli scaglioni e ai valori medi dei parametri;− la Corte d’appello ha applicato i criteri legali in modo non illogico enon arbitrario, individuando un importo complessivo coerente sia con ilvalore della controversia sia con l’esito del giudizio e nessuna delledoglianze proposte dal ricorrente allega o dimostra che il giudice si siadiscostato dai parametri senza giustificazione, né che abbia omesso unavoce obbligatoria: il motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazionedell’opportunità dell’importo liquidato, operazione che resta estranea algiudizio di legittimità, potendo la Corte sindacare la liquidazione dellespese solo in caso di totale arbitrio o di violazione delle tabelleministeriali, evenienza qui del tutto insussistente;− anche la censura relativa alla pluralità di controparti è infondataperché la Corte ha tenuto conto dell’onere difensivo complessivo, nonessendo comunque vincolata ad applicare automaticamente l’aumentomassimo previsto; la maggiorazione resta infatti rimessa al prudenteapprezzamento del giudice, che nella specie ha ritenuto adeguatol’importo liquidato;− in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna delricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Grottolella (AV) lespese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scatola (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2968 del28/6/2024;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in Grottolella (AV)acquistato nel 1983 e già danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980,presentava al Comune istanze volte ad ottenere la concessione edilizianecessaria alla ristrutturazione dell’immobile;- il [OSCURATO:PERSONA], in carica all’epoca, attestavafalsamente che il nuovo [OSCURATO:PERSONA] del Comune - cheprevedeva la demolizione del fabbricato di Cieri, l’espropriazionedell’area e la sua destinazione a verde pubblico - era stato approvatodalla Regione Campania;- [OSCURATO:PERSONA] impugnava al T.A.R. Campania i decreti sindacali n.3610 del 17 settembre 1987 e n. 4229 del 17 ottobre 1987; il giudiceamministrativo respingeva l’impugnazione con la sentenza n. 414 del 27dicembre 1991; in appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 795dell’11 giugno 1996, annullava i predetti decreti sindacali e gli atticonseguenti, accertando che - contrariamente a quanto attestato dalSindaco - la Regione non aveva approvato il P.R.G.- sul piano penale, il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 320 del28 giugno 2004, condannava [OSCURATO:PERSONA] per falso in atto pubblico; la Corted’appello di Napoli, con la sentenza n. 7545 del 27 settembre 2005,dichiarava estinto il reato per prescrizione, ma confermava laresponsabilità civile dell’imputato; quest’ultima pronuncia diventavadefinitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione (Cass. pen. n. 6490/2007);- [OSCURATO:PERSONA] avanzava, quindi, domanda risarcitoria in sede civilenei confronti del Comune di Grottolella e di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026- il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1338 del 4 luglio 2017,accoglieva integralmente la domanda e condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] eil Comune al pagamento di € 447.030,00;- gli originari convenuti proponevano appello;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2968 del 28 giugno2024, riformava parzialmente la decisione, riducendo il risarcimentodovuto a Cieri a € 90.650,00 (di cui € 52.000,00 per danno patrimonialeed € 38.650,00 per danno morale): mentre il Tribunale aveva ritenutoche a Cieri fosse derivato un danno da maggior costo di ricostruzione eche l’illecito del Sindaco avesse altresì impedito la ristrutturazione e cosìdeterminato, nel tempo, un rilevante disagio abitativo, la Corte d’appelloaffermava che l’odierno ricorrente avrebbe comunque potuto eseguireinterventi di manutenzione straordinaria idonei a garantire la sicurezza el’abitabilità dell’immobile e che il diniego fondato sul falso riguardava solol’intervento radicale e non le opere manutentive; osservava, inoltre, cheil fabbricato non poteva essere ricostruito integralmente anche permancanza dell’assenso dei comproprietari (famiglia Fricchione) e perproblemi urbanistici preesistenti non collegati al falso;- per tali ragioni, la Corte disattendeva le risultanze della CTU,ritenuta eccessiva e incongrua, e riconosceva solo l’importo di €52.000,00 a titolo di spese e costi tecnici;- il giudice d’appello riteneva non provato il nesso causale tra il falsodel Sindaco e il lamentato disagio abitativo, in quanto gli interventinecessari a rendere abitabile l’immobile rientravano nella manutenzionestraordinaria (intervento sempre consentito e non precluso dal P.R.G.falsamente approvato) e, poiché dalle indagini peritali risultava che Cieriaveva già eseguito interventi migliorativi negli anni continuando adabitare l’immobile, l’allegata insalubrità non era conseguenza causale delfalso ma derivava da circostanze indipendenti (cioè, da condizioni propriedell’immobile);Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026- avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su cinque motivi;- resistevano con distinti controricorsi il Comune di Grottolella eAntonio [OSCURATO:PERSONA];- il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 10/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si denuncia la «Violazione dell’art. 2043 c.c.;violazione del principio dell’integralità del risarcimento; violazione degliartt. 40 e 41 c.p.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazionedell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c.; motivazione apparente, illogica einconciliabile con le risultanze istruttorie; violazione dell’art. 31 L. n.457/1978; art. 360, n. 3 c.p.c.; Omesso esame di un fatto decisivo exart. 360, n. 5 c.p.c.»; la Corte d’appello - con motivazione apparente eincoerente rispetto alla CTU e alle risultanze documentali - avrebbenegato il danno da disagio abitativo e ridimensionato il dannopatrimoniale in violazione delle regole sull’accertamento del nessocausale e sulla valutazione delle prove;− il motivo è inammissibile per molteplici ragioni;− il motivo, innanzitutto, è costruito come “una sommatoria” dicensure riconducibili ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: in proposito,«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizioNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.,sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loroconfusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna dellefattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.» (Cass. Sez. 6,14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533-01), e «In tema di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse.» (Cass. Sez. L., 06/02/2024, n. 3397, Rv.670129-01);− poi, pur se formalmente imperniato su asserite violazioni di leggee vizi motivazionali, il motivo cela in realtà una richiesta di integralerivalutazione del materiale istruttorio, che è operazione riservata algiudice di merito e preclusa alla Corte di cassazione;− è lo stesso ricorrente a rivelare la natura meramente fattuale delladoglianza, dedicando ampie porzioni del motivo a riprodurreestensivamente passi della consulenza tecnica d’ufficio e addiritturafotografie del fabbricato, così tentando di dimostrare che il giudiced’appello avrebbe dovuto uniformarsi alle conclusioni del CTU;− tale impostazione ripropone un mero dissenso valutativo, volto acensurare l’interpretazione data dal giudice del merito alle risultanzeNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026probatorie, che la Corte territoriale ha, invece, esaminato in modo logicoe coerente;− il carattere realmente fattuale della doglianza emerge in modolampante dal contenuto stesso del ricorso: «La motivazione dellasentenza è, ancor prima che prima facie, apparente, incongrua,irrazionale, inconciliabile in quanto sconnessa da quelle che erano le realied effettive condizioni e lo stato del fabbricato del ricorrente nel decennio1986 - 1996 (al quale si riferisce la domanda di ristoro del danno dadisagio abitativo) quali risultanti dalle consulenze tecniche d’ufficioespletate nel corso del giudizio ed evincibili dalle fotografie alle stesseallegate, contraria a diritto.» (pagg. 56-57); «la condizione di oggettivaprecarietà strutturale e inidoneità abitativa del fabbricato produttiva diquella condizione di disagio abitativo accertata dai CC.TT.UU. edevincibile, con indubbia evidenza e chiarezza, dalle relative relazioni edalle stesse fotografie alle stesse allegate» (pag. 59); «è un fatto che,contrariamente a quanto apoditticamente opinato nella sentenzaimpugnata, il Cieri non ha eseguito opere di manutenzione straordinariadel fabbricato, ma, diversamente, solo le minime opere interne disistemazione (prive di rilevanza edilizia) necessarie per assicurare egarantire alla sua famiglia un’abitazione appena più fruibile.» (pag. 55);− tali espressioni dimostrano in modo inequivoco che il ricorrente nonmira a denunciare un errore di sussunzione o un vizio logico, ma -inammissibilmente - a ottenere dalla Corte di legittimità un nuovoaccertamento in fatto sulla scorta di una diversa valutazione delleemergenze istruttorie;− peraltro, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (ex multis,Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− neppure il richiamo al principio di integralità del risarcimento puòmutare la natura fattuale della doglianza: è evidente, infatti, che ilricorrente evoca tale principio solo per contestare l’accertamentocompiuto dalla Corte d’appello sulle conseguenze pregiudizievolieffettivamente riconducibili al falso, senza denunciare alcuna erratainterpretazione del precetto normativo; in altre parole, la pretesa lesionedel principio si fonda esclusivamente sulla non condivisa valutazione dellerisultanze tecniche, non già su una reale violazione della regolarisarcitoria;− la Corte d’appello ha invece motivato in modo logico, coerente esecondo diritto le ragioni per cui ha distinto - sulla base della normativavigente (art. 31 L. 457/1978) - gli interventi di manutenzioneNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026straordinaria, sempre consentiti e idonei a ripristinare l’abitabilitàdell’immobile, dagli interventi di ristrutturazione edilizia integralerichiesti da Cieri e oggetto del diniego fondato sul PRG falsamenteapprovato;− la Corte territoriale ha accertato che Cieri «aveva poieffettivamente eseguito interventi di straordinaria manutenzione,rimanendo ad abitare nell’immobile», circostanza accertata e richiamataper dimostrare l’assenza di un nesso causale tra il falso e il pretesodisagio abitativo;− il giudice d’appello ha inoltre ritenuto la CTU parzialmenteinattendibile nella misura in cui aveva sovrastimato i costi e i dannipatrimoniali e si è discostata dalle relative conclusioni con unamotivazione articolata e coerente, tacciata di illogicità sol perché nonconducente all’accoglimento delle ragioni del Cieri;− non si riscontra alcuna anomalia motivazionale (Cass. Sez. U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, l’anomalia della motivazione «siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione»): non ricorrono némotivazione apparente, né insanabili contraddizioni, né può configurarsiun “travisamento della prova” nel senso delineato da Cass. Sez. U.,05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01, e da Cass. Sez. 3, 16/05/2025, n.13085, Rv. 674873-01 (il ricorrente, infatti, lamenta che la Corte abbiafondato la decisione su prove inesistenti, ma in realtà si duole che nonabbia attribuito alle medesime prove il significato da lui auspicato);− infine, anche il richiamo all’art. 360, n. 5, c.p.c. - riferito allamancata considerazione di elementi istruttori (il ricorrente indicaesclusivamente presunti errori di valutazione della CTU e delle provefotografiche) - è inammissibile: come da tempo statuito da questa CorteNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026(Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successivagiurisprudenza conforme), «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»;− col secondo motivo si denuncia la «Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; ultrapetizione; violazione delprincipio del tantum devolutum quantum appellatum; violazione delcontraddittorio; art. 360, n. 4 c.p.c.»; la Corte d’appello avrebberigettato parzialmente la domanda risarcitoria sulla base di argomentinon dedotti dagli appellanti e dunque estranei al thema decidendum,incorrendo in ultrapetizione e violando i principî della domanda e delcontraddittorio;− il motivo è infondato;− la Corte d’appello non ha in alcun modo esorbitato dal themadecidendum, né ha fondato la decisione su argomentazioni “nuove” o nonprospettate dalle parti;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− infatti, il giudizio d’appello verteva interamente - e ritualmente -sull’accertamento della sussistenza e dell’estensione del danno civilisticoderivante dal falso accertato in sede penale, danno che il Tribunale avevariconosciuto nella sua massima estensione;− nel momento in cui gli appellanti (Comune e [OSCURATO:PERSONA]) hannocensurato, sotto ogni profilo, l’accertamento del nesso causale e dellamisura del pregiudizio, la Corte territoriale era pienamente investitadell’intera domanda risarcitoria, non solo per verificare l’esistenza deldanno, ma anche per rivalutare, senza vincoli, l’iter logico-giuridico cheaveva condotto il primo giudice a ritenere il pregiudizio integralmenteprovato;− proprio su queste basi la Corte d’appello ha reso la propriadecisione: ha esaminato la domanda risarcitoria nella sua interezza, allaluce dei motivi di gravame, del materiale probatorio già acquisito e,soprattutto, esercitando il potere-dovere di valutare in autonomia ilnesso di causalità tra il falso e le conseguenze dannose che il ricorrenteassumeva di aver patito (e la cui derivazione dal falso era onerato didimostrare);− come già precedentemente esposto, la Corte territoriale ha trattoil proprio convincimento dall’analisi del P.R.G., delle norme edilizie e dellastessa CTU, discostandosene nella parte ritenuta incongrua: non si èverificato alcuno “sconfinamento” nel campo dell’attività assertiva delleparti, giacché il giudice d’appello non era vincolato alle qualificazionigiuridiche proposte dai litiganti, né alle loro selezioni delle prove, ma eratenuto a verificare, con giudizio autonomo, se le conseguenze dannoseche Cieri assumeva derivate dal falso fossero, alla luce dell’interavicenda, causalmente ricollegabili alla condotta del Sindaco e se fosserostate provate;− l’affermata inesistenza del nesso causale quanto al danno dadisagio abitativo (in quanto l’insalubrità non era riconducibile al falso, maalle autonome condizioni del fabbricato) ha comportato unNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026ridimensionamento del danno patrimoniale, non essendo stata provatala pretesa impossibilità di eseguire interventi di manutenzionestraordinaria idonei a eliminare i pregiudizi denunciati: la valutazionediscende da una logica rivisitazione delle risultanze istruttorie;− la censura del ricorrente - il quale sostiene che la Corte avrebbedeciso ultra petita perché avrebbe richiamato argomenti non dedottidagli appellanti - non coglie nel segno: il giudice d’appello ha fondato ilproprio ragionamento su elementi - normativi, tecnici e fattuali - giàpresenti nel processo, derivanti dagli atti dell’amministrazione, dalverbale della Commissione ex art. 14 L. 219/81, dagli elaboratiprogettuali, dalla CTU e perfino dalle fotografie dell’immobile prodottedalle parti; tutto ciò faceva già stabilmente parte del materiale probatorioe rientrava nel potere-dovere del giudice valutarlo e rivalutarlo ai finidell’accertamento causale e dell’esistenza del danno, che erano oggettodell’impugnazione proposta;− in conclusione, la Corte d’appello ha semplicemente operato unadiversa lettura dei fatti già acquisiti, nell’ambito di un potere che leappartiene pienamente, senza ampliare i confini dell’impugnazione, néfondare la decisione su questioni nuove o non dedotte; che la Corte loabbia fatto in maniera diversa da quanto desiderato dal ricorrente nonintegra violazione né degli artt. 112 e 100 c.p.c., né del principio delcontraddittorio;− col terzo motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell’art. 2909c.c.; violazione dell’art. 324 c.p.c.; violazione del giudicato internoriguardo al diritto di ristrutturare o demolire/ricostruire in assenza dellafalsa previsione urbanistica; art. 360, n. 3 c.p.c.», per avere la Corted’appello deciso in contrasto con un capo della sentenza di primo gradonon impugnato, nel quale era stato riconosciuto che, senza le falsedisposizioni del P.R.G., egli avrebbe potuto ristrutturare o ricostruire ilfabbricato;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe violato unpreteso giudicato interno formatosi sul capo della sentenza di primogrado nel quale il Tribunale aveva ritenuto che, in assenza dellaprevisione urbanistica falsamente attestata, egli avrebbe potutoristrutturare o demolire e ricostruire l’immobile;− il motivo è manifestamente infondato;− è principio pacifico che passano in giudicato soltanto le decisioni,non le argomentazioni con cui esse vengono motivate: il ricorrenteconfonde la ratio decidendi con il capo della decisione e non considerache solo quest’ultimo è suscettibile di giudicato, mentre le ragioni, anchequalora contenessero affermazioni di principio, non acquistano autonomastabilità quando la parte soccombente abbia impugnato la statuizione acui si riferiscono;− nel caso di specie, la condanna al risarcimento - capo decisoriodella pronuncia di primo grado - è stata ritualmente impugnata daentrambe le parti convenute (che hanno contestato la sussistenza delnesso causale, la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della domandarisarcitoria) e ciò rende impossibile, per definizione, il formarsi di ungiudicato interno;− è dunque del tutto errato l’assunto del ricorrente secondo cui laCorte d’appello sarebbe stata vincolata da un presunto accertamentodefinitivo sulla possibilità di procedere alla ristrutturazione o allademolizione/ricostruzione del fabbricato;− l’invocazione del giudicato si risolve in un tentativo - non consentito- di sottrarre al controllo della Corte d’appello questioni che erano statespecificamente devolute al suo giudizio;− col quarto motivo si deduce la «Violazione degli artt. 1108, 1120,1136 c.c. e 12 L. 219/1981; violazione dell’art. 2043 c.c.; violazione deiprincipi di causalità; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazioneapparente e incongrua; violazione dell’art. 31 L. 457/1978; art. 360, n.3 c.p.c. »; il ricorrente contesta nuovamente la ricostruzione della CorteNumero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026d’appello in punto di nesso causale tra il falso del Sindaco e i maggioricosti di ristrutturazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbeignorato la CTU e gli impedimenti urbanistici derivanti dal P.R.G.falsamente attestato come vigente;− il motivo è inammissibile;− anche il quarto motivo è inammissibile, poiché il ricorrente tenta diricondurre nell’ambito del vizio della motivazione oltre i ristretti limiti incui esso è ancora deducibile; sul punto, la già citata Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830‑01, ha infatti chiarito che l’“anomaliamotivazionale” denunciabile in cassazione «si esaurisce nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” enella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione»;− nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie;− la Corte d’appello ha infatti sviluppato un percorso motivazionaleampio, articolato e pienamente intellegibile, soffermandosiespressamente sul nesso causale tra il falso commesso dal Sindaco e leconseguenze pregiudizievoli lamentate dal ricorrente, analizzando ladisciplina urbanistica applicabile, distinguendo correttamente tramanutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, e spiegandoperché, alla luce delle risultanze tecniche, il falso non avesse impeditointerventi idonei a garantire l’abitabilità dell’immobile;− non solo: la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui haritenuto di discostarsi dalla CTU, rilevando che la consulenza avevasovrastimato i costi e prospettato scenari tecnici non coerenti con ladisciplina vigente e con lo stato reale dell’immobile;− nessuna delle ipotesi patologiche descritte dalle Sezioni Unite èquindi ravvisabile;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il motivo è pertanto inammissibile perché, lungi dall’individuare unvizio della motivazione, si risolve nuovamente nella denuncia dell’omessao inadeguata valutazione di prove, ossia nel tentativo di ottenere unanuova e diversa lettura del materiale istruttorio;− col quinto motivo si lamenta la «Violazione dell’art. 2233 c.c. edell’art. 91 c.p.c.; violazione dei principî di causalità e soccombenza;falsa applicazione dei D.M. 55/2014 e 147/2022; omessa liquidazionedelle competenze relative all’ATP, al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.e alla fase istruttoria; violazione dell’art. 132 c.p.c. e del minimocostituzionale della motivazione.», perché la Corte d’appello non avrebbecorrettamente liquidato le spese giudiziali, omettendo di considerarevarie fasi processuali e parametri obbligatori, con violazione dei criterilegali di liquidazione;− il motivo è inammissibile;− il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art.2233 c.c. e dei parametri di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, lamentandol’omessa liquidazione di alcune fasi processuali (istruzione tecnicapreventiva, reclamo ex art. 669‑terdecies c.p.c., fase istruttoria del primogrado) e l’omessa applicazione dei parametri medi e della maggiorazioneper pluralità di parti;− tuttavia, la censura non individua alcuna violazione effettiva deicriteri legali di liquidazione, limitandosi a contestare l’entità dell’importoriconosciuto, che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice delmerito, esercitata nei limiti - minimo e massimo - dei parametriministeriali;− la Corte d’appello ha infatti proceduto a una liquidazione unitaria ecomplessiva del compenso spettante al difensore del ricorrente perl’intero giudizio, determinandone l’importo in misura non simbolica némanifestamente inadeguata, ma coerente con la struttura del giudizio econ le attività effettivamente svolte;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026− il giudice non era affatto tenuto a isolare e valorizzareseparatamente le singole fasi indicate dal ricorrente, essendo pacificonella giurisprudenza di legittimità che la liquidazione “per fasi” nonimpone la redazione di un conteggio analitico, né comporta l’obbligo dimenzionare ogni singola attività processuale, purché l’importocomplessivo sia conforme agli scaglioni e ai valori medi dei parametri;− la Corte d’appello ha applicato i criteri legali in modo non illogico enon arbitrario, individuando un importo complessivo coerente sia con ilvalore della controversia sia con l’esito del giudizio e nessuna delledoglianze proposte dal ricorrente allega o dimostra che il giudice si siadiscostato dai parametri senza giustificazione, né che abbia omesso unavoce obbligatoria: il motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazionedell’opportunità dell’importo liquidato, operazione che resta estranea algiudizio di legittimità, potendo la Corte sindacare la liquidazione dellespese solo in caso di totale arbitrio o di violazione delle tabelleministeriali, evenienza qui del tutto insussistente;− anche la censura relativa alla pluralità di controparti è infondataperché la Corte ha tenuto conto dell’onere difensivo complessivo, nonessendo comunque vincolata ad applicare automaticamente l’aumentomassimo previsto; la maggiorazione resta infatti rimessa al prudenteapprezzamento del giudice, che nella specie ha ritenuto adeguatol’importo liquidato;− in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna delricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 3245/2025Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 14334/2026Data pubblicazione 15/05/2026p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Grottolella (AV) lespese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino