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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24188/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che George! Neagu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato - che ha evidenziato che una parte del semestre per cui è stata chiesta la liberazione anticipata era già stata valutata con precedente ordinanza e l'ulteriore parte del semestre non arriva a sei mesi talchè è insufficiente per essere valutata - e si limitano a dedurre, senza spiegare in che modo ciò contribuisca viziare il provvedimento impugnato che il precedente provvedimento del 28 novembre 2019 non era stato notificato al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che George! Neagu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato - che ha evidenziato che una parte del semestre per cui è stata chiesta la liberazione anticipata era già stata valutata con precedente ordinanza e l'ulteriore parte del semestre non arriva a sei mesi talchè è insufficiente per essere valutata - e si limitano a dedurre, senza spiegare in che modo ciò contribuisca viziare il provvedimento impugnato che il precedente provvedimento del 28 novembre 2019 non era stato notificato al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile
Sentenza Cassazione n. 24188/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris